DISEGNO “TEODOSIA” DI GATTINONI: IL TRIBUNALE DI NAPOLI NE GARANTISCE LA TUTELA

10/08/2023

LGV Avvocati ha assistito Phoenix 1946, titolare del portafoglio marchi e design relativi alla nota maison GATTINONI, in una controversia riguardante la contraffazione del design “Teodosia” ad opera dei concorrenti Pierre Cardin e Genovese Pelletterie.

 

La vicenda è sorta a seguito della vendita, da parte di Genovese Pelletterie, di prodotti (borse, zaini, portafogli) recanti un design simile al disegno “Teodosia” di GATTINONI – già registrato come design dell’Unione Europea. Adito il Tribunale di Napoli, Phoenix ha dapprima ottenuto la descrizione giudiziale ai sensi dell’art. 129 c.p.i. e, con ordinanza dell’8 agosto 2023, avverso la quale potrà essere proposto reclamo nei termini di legge, anche l’autorizzazione al sequestro dei prodotti riportanti il design registrato. Nello specifico, il tribunale partenopeo ha ritenuto sussistente la contraffazione ai sensi dell’art. 41 c.p.i., in quanto l’impressione generale suscitata dalle fantasie apposte sui prodotti di pelletteria di Pierre Cardin – distribuiti in Italia da Genovese Pelletterie – può considerarsi equivalente, in un consumatore informato, a quella suscitata dal medesimo prodotto a marchio GATTINONI.
Ritenuti quindi sussistenti sia il fumus boni iuris – poiché vi è una corrispondenza tra il disegno registrato “Teodosia” e i disegni utilizzati da Genovese Pelletterie – sia il periculum in mora, la Sezione partenopea ha confermato il provvedimento reso inaudita altera parte, nonché inibito a Genovese Pelletterie e a Pierre Cardin la produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti riportanti il design di titolarità di Phoenix 1946, il tutto assistito da penale.


IP WEEKLY UPDATES (HOT TOPICS)

2/08/2023

MARCHI EUROPEI E GREENWASHING

 

È ormai noto il fenomeno del greenwashing che consiste in strategie di marketing perseguita da imprese che presentano come ecosostenibile il proprio business, attraverso l’accostamento di qualità impattanti positivamente sull’ambiente ai propri prodotti, senza evidenze scientifiche. Allo scopo di contrastarne la crescita, anche nell’ottica dell’evidente aumento dei depositi di c.d. green trademarks (cfr. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Green_EUTM_report_update_2022/2023_Green_EUTM_report_2022_update_FullR_en.pdf) l’EUIPO e gli uffici marchi nazionali hanno iniziato a svolgere una valutazione più attenta della descrittività e decettività dei segni anche sotto questo punto di vista. In questa prospettiva non sono state considerate registrabili domande di marchio come “greenline” e “carbon green”. Va anche segnalato che è stata recentemente approvata la proposta di una direttiva dell’Unione Europea che prevede di vietare l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “naturale”, “biodegradabile”, “neutrale dal punto di vista climatico” o “ecologico”. Ciò in ottica di rendere più efficace la tutela dei consumatori e delle imprese che investono nel settore green. Per dettagli si veda il testo completo della proposta di direttiva dell’Unione Europea n. 85/2023 al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0166%3AFIN


COMUNE DI VITULANO: RICONOSCIUTO IL VALORE STORICO ED ARTISTICO DELLA DENOMINAZIONE “MARMO DI VITULANO”, CHE È L’UNICA UTILIZZABILE PER DESIGNARE IL PRESTIGIOSO MARMO ROSSO, USATO ANCHE DAL VANVITELLI NELLA REGGIA DI CASERTA

20/07/2023

LGV Avvocati ha assistito il comune di Vitulano in una vicenda riguardante i suoi noti marmi rossi utilizzati per la realizzazione di importantissime opere, tra cui la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli e il Cremlino.

 

Con grande soddisfazione, in data 26 giugno, è stato raggiunto un importante accordo transattivo con l’Ente Parco del Taburno Camposauro in cui le parti hanno concordato di diffondere per mezzo stampa il seguente comunicato: “L’Ente Parco del Taburno-Camposauro in persona del suo Presidente e il comune di Vitulano, quest’ultimo in persona del Sindaco precisano e riconoscono che le denominazioni “marmo di Vitulano” ovvero “marmo rosso di Vitulano” identificano storicamente il materiale utilizzato da Vanvitelli per la realizzazione della Reggia di Caserta, ancorché detto materiale sia stato a suo tempo estratto indistintamente dalle cave oggi ricadenti sotto altri comuni della Valle vitulanese e, ancora oggi, identifica e contrassegna univocamente i marmi provenienti dalle cave site nella valle omonima“.
Occorre inoltre precisare che l’Ente Parco si è altresì impegnato a utilizzare la denominazione “marmo di Vitulano” ogni volta in cui vengano comunicate e diffuse notizie concernenti i prodotti lapidei estratti in tutte le cave site nella Valle Vitulanese.
Trova così composizione una controversia pendente davanti alla Sezione Specializzata del Tribunale di Napoli e iniziata con atto di citazione dal comune di Vitulano assistito da LGV Avvocati.
Con questo accordo il comune di Vitulano ha potuto riaffermare il valore storico ed artistico del suo pregiato marmo rosso, della sua denominazione e dei suoi marchi. A tale riguardo LGV Avvocati ha anche curato la registrazione dei marchi di certificazione “Marmi di Vitulano” e “Rosso Vitulano” di titolarità del Comune.