LA COMMISSIONE DEI RICORSI DA’ RAGIONE AD LGV:

“VZ PORTALE FINANZIARIO” È DISTINTIVO E REGISTRABILE COME MARCHIO

20/05/2022

Con sentenza n. 49/22 depositata il 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi accoglie il ricorso n. 7852 presentato da LGV Avvocati nell’interesse della banca svizzera VZ Depotbank AG e annulla la precedente decisione dell’UIBM che rifiutava la protezione del marchio “VZ PORTALE FINANZIARIO” per servizi finanziari di cui alla Classe 36 della Classificazione di Nizza.

 

La vicenda

Nel 2019 l’UIBM rifiutava la protezione in Italia della registrazione internazionale “VZ PORTALE FINANZIARIO” per i servizi finanziari e assicurativi di cui alla classe 36, ritenendo il marchio descrittivo dei servizi rivendicati all’interno di tale classe e perciò privo di qualsiasi carattere distintivo ex art. 7 c.p.i.
Contro tale decisione LGV proponeva ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi.

Il ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi

Secondo LGV l’UIBM aveva erroneamente ritenuto che l’elemento dominante del marchio denominativo in parola risiedesse nell’elemento “PORTALE FINANZIARIO”, non prendendo in considerazione l’acronimo “VZ” posto all’inizio del segno.
La parte dominante – e distintiva – del segno avrebbe dovuto essere invece individuata nell’acronimo “VZ”, in ragione del suo posizionamento nella parte iniziale del marchio e poiché sigla da anni distintiva delle attività della ben nota società richiedente VZ Depotbank, oltre che priva di alcun significato evocativo dei servizi finanziari.

La decisione della Commissione dei Ricorsi

Con decisione resa il 28 febbraio 2022 e depositata in data 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi ha fatto proprie le argomentazioni avanzate da LGV Avvocati, censurando come erronea la precedente decisione di rifiuto del marchio emessa dall’UIBM.
Secondo la Commissione, infatti, “come giustamente rivendica la parte ricorrente – è proprio l’acronimo “VZ”, presente all’interno del segno, che deve essere considerato la parte dominante (e distintiva) del segno”.
Ancora, precisa la Commissione, “una volta individuato nell’acronimo “VZ” l’elemento dominante del marchio, appare evidente la lontananza di significato dell’espressione “VZ” rispetto ai prodotti/servizi contraddistinti dallo stesso agli occhi dei consumatori italiani, dimostrando ciò, anche sotto il profilo merceologico, la sicura sussistenza in capo al marchio dei requisiti minimi richiesti dall’art. 7 c.p.i. per ottenere la registrazione”.
Il caso posto all’attenzione della Commissione è stato definito dalla stessa una “novità” nel panorama dei precedenti casi esaminati.

Alessia Asaro


QUALE TUTELA A FAVORE DEI MARCHI C.D. “RINOMATI”: IL CASO GUCCI

04/11/2021

I marchi rinomati godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di confusione tra i prodotti. Ad affermarlo è un’interessante pronuncia della corte di Cassazione riguardante la nota maison Gucci.

 

Con ordinanza n.27217/2021, depositata in data 7 ottobre 2021, la Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso di Gucci che chiedeva l’annullamento per difetto di novità della registrazione da parte di una società cinese di due marchi simili a quelli della famosa casa di moda. La Corte di Appello di Firenze, precedentemente investita della questione, pur riconoscendo la somiglianza dei segni in conflitto e la rinomanza dei marchi Gucci, aveva rigettato le domande di nullità limitando la propria analisi al rischio di confusione tra i segni medesimi, osservando che l’elevata rinomanza non solo non rileva ai fini della valutazione del rischio confusorio, ma costituisce piuttosto un ulteriore argomento a sostegno della sua insussistenza. A parere della Corte di Appello, proprio la notorietà del marchio ed il suo far presa nella mente dei consumatori escludono la possibilità che questi ultimi vengano indotti in errore, “non potendosi ritenere che il potere di attrattiva del marchio anteriore rinomato possa essere compromesso da un segno successivo (del contraffattore)” inidoneo a generare un rischio di confusione in un pubblico di acquirenti attenti e informati come quelli dei prodotti Gucci.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato sul punto che la mancanza di confondibilità è un elemento “del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina dei marchi di rinomanza”. I marchi che godono di notorietà, a differenza dei marchi non rinomati, godono infatti di una tutela particolare e rafforzata prevista dal Dlgs 30/2005, in attuazione della direttiva CE 89/104. Pertanto, ai fini della esclusione della novità del segno posteriore ai sensi dell’art. 12 lett. f) del CPI e affinché il titolare di un marchio rinomato abbia il diritto di vietare a terzi l’uso del segno medesimo ai sensi dell’art. 20 lett. c) del CPI non è necessario che vi sia un rischio di confusione nel pubblico dei consumatori. Secondo la Cassazione è infatti sufficiente a tali fini che “il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l’uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza”, generando la c.d. «diluizione» rispetto alla distintività e la c.d. «corrosione» rispetto alla notorietà del marchio. Il «vantaggio indebitamente tratto», detto anche «parassitismo», si riferisce invece non tanto al pregiudizio subito dal titolare del marchio anteriore che gode di rinomanza, quanto piuttosto al vantaggio indebito tratto dal titolare del marchio contraffatto. Tale è il caso in cui il contraffattore, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia della sua reputazione, del suo potere attrattivo e del suo prestigio senza di fatto versare alcun compenso economico. Quanto al pubblico dei consumatori, la Corte di Cassazione ha osservato che a nulla rileva il fatto che coloro i quali sono soliti acquistare i prodotti Gucci possano non cadere in errore, ben potendo i prodotti contraffatti essere scelti consapevolmente da una fetta di consumatori non per le loro caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma esclusivamente per la loro forte somiglianza con i prodotti “celebri”, magari per “spacciarli” per originali.

Spetterà dunque al giudice del rinvio, sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, accertare se l’utilizzo del marchio posteriore sia privo di giusta causa che consenta di trarre indebitamente vantaggio e profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio Gucci ovvero arrechi pregiudizio alle caratteristiche di tale marchio. Di certo si tratta di una pronuncia rilevante in materia di marchi rinomati e che si pone sulla falsariga di altri precedenti giurisprudenziali in materia (si veda, ad esempio, la sentenza L’Oréal del 18/6/2009 ripresa dalla Cassazione nella decisione qui in commento).

Margherita Corrado


INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE: CONCESSO IN AUSTRALIA IL PRIMO BREVETTO “INVENTATO” DA UNA MACCHINA

14/10/2021

Con un’innovativa decisione del 30 luglio 2021 (consultabile al link https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879), la Corte Federale Australiana ha statuito – prima nel panorama mondiale – che un sistema di intelligenza artificiale può essere indicato quale inventore di un trovato oggetto di brevetto. Di conseguenza, il proprietario del sistema di AI può legittimamente essere indicato quale richiedente il brevetto e godere dei diritti esclusivi che derivano dalla sua registrazione.

 

Il caso

La controversia origina dalla domanda di brevetto depositata dal Dott. Stephen Thaler, sviluppatore e proprietario di un sistema di intelligenza artificiale denominato “DABUS”, in grado di generare idee modificando le interconnessioni tra diverse reti neurali, nonché di analizzare le conseguenze critiche di tali idee. Secondo quanto riferito dallo stesso Thaler, DABUS ha sviluppato in modo del tutto autonomo l’invenzione posta alla base della domanda di brevetto, relativa ad una serie eterogenea di prodotti e procedimenti riguardanti contenitori, dispositivi e metodi per attirare una maggiore attenzione utilizzando elementi frattali convessi e concavi.

La domanda di brevetto, depositata dal Dott. Thaler tra l’altro anche avanti l’Ufficio brevetti australiano, indicava quale inventore non una persona fisica bensì “DABUS”. Proprio per tale ragione, l’Ufficio rigettava la domanda, sul presupposto che la normativa applicabile non sarebbe compatibile con la possibilità di indicare quale inventore del trovato una persona non fisica. Avverso tale decisione, il Dott. Thaler promuoveva appello di fronte alla Corte Federale Australiana.

La decisione

Con la decisione in commento, la Corte Australiana, se da un lato ha confermato che il richiedente la registrazione di un brevetto deve necessariamente corrispondere con una persona fisica (o comunque dotata di personalità giuridica), dall’altro lato ha escluso la sussistenza di un valido fondamento giuridico per impedire ad un sistema di intelligenza artificiale di essere indicato quale inventore del brevetto.

Questo perché, in primo luogo, non esiste nel contesto normativo australiano una definizione di inventore che ricolleghi univocamente tale status ad una persona fisica: ad opinione della Corte, infatti, il termine “inventare” è stato storicamente utilizzato per descrivere azioni direttamente riconducibili all’uomo solo perché – storicamente – simili azioni non potevano (ancora) essere realizzate da macchine: “tuttavia, ora che i sistemi di intelligenza artificiale possono assolvere alle medesime funzioni, la parola [inventare] può anche riferirsi ad essi”.

In secondo luogo, prosegue la Corte, non è accoglibile l’argomento fatto proprio dall’Ufficio Brevetti australiano secondo cui un sistema di AI non potrebbe essere identificato quale inventore perché – trattandosi appunto di un sistema di intelligenza artificiale – non potrebbe essere considerato quale proprietario di un titolo da traferire in capo al richiedente-persona fisica (nella specie il Dott. Thaler). Sul punto i giudici australiani rilevano che l’art. 15(1)(c) del Patents Act del 1990, nel disporre che “un brevetto per invenzione può essere concesso esclusivamente ad una persona che […] abbia ottenuto il titolo dall’inventore ovvero da una persona indicata alla lettera (b)”, quando parla di “ottenimento del titolo dall’inventore”, non richiede necessariamente un atto di trasferimento (“assignment”) del titolo da parte dell’inventore/sistema AI in favore del richiedente/persona fisica, dal momento che il richiedente, nella sua qualità di proprietario del sistema di AI, sarebbe proprietario di tutte le invenzioni create da tale sistema nel momento stesso in cui tali invenzioni entrano in suo possesso.

A conclusione del proprio ragionamento la Corte precisa, infine, che l’estensione della definizione di inventore sino al punto di abbracciare anche un sistema AI non solo non sarebbe contraria alla legislazione applicabile, ma si porrebbe in linea con l’obiettivo dichiarato dall’art. 2A del Patents Act di promuovere l’innovazione tecnologica e la sua diffusione: diversamente operando, infatti, si produrrebbe un disincentivo agli investimenti e si costringerebbero i proprietari di sistemi AI a tentare di proteggere le rispettive invenzioni brevettabili come segreti commerciali.

Conclusioni

La decisione australiana, ad ora non definitiva in quanto suscettibile di impugnazione, potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama mondiale con riferimento al tema, sempre più discusso e attuale, del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto industriale. Si tratta tuttavia, per il momento, di un caso pressoché isolato ed anzi a ben vedere contrastante con alcuni precedenti (da ultimo la decisione della Corte d’Appello inglese del 21 settembre 2021, consultabile al link https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf) che, di fronte a situazioni analoghe, confermano che la qualità di inventore di un brevetto possa essere attribuita esclusivamente ad una persona fisica.

Giorgio Rapaccini


LA RICERCA DI UN (EQUO) COMPENSO SI PERDERA’ NELLE NUVOLE?

07/10/2021

Con le conclusioni del 23 settembre 2021 rassegnate nella causa C-433/20, l’Avvocato Generale Hogan ha ritenuto che l’equo compenso per copia privata previsto dall’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, debba ricomprendere anche il caso di fornitura dello spazio o della capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale equo compenso si presume tuttavia già assolto da parte dei fornitori dei supporti che consentono tale archiviazione (smartphone, tablet, ecc.), salvo che il titolare dei diritti dimostri l’inadeguatezza di tale importo, con valutazione di merito rimessa al giudice dello Stato membro.

 

La vicenda

La vicenda, che è approdata sino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, origina da una controversia instaurata dalla società tedesca di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi su opere musicali (Austro-Mechana) per l’accertamento dell’esigibilità (e la conseguente quantificazione) dell’equo compenso per copia privata nei confronti della società tedesca Strato AG, fornitrice di servizi di archiviazione virtuale su cloud (tramite il servizio denominato “HiDrive”) all’interno del territorio austriaco.

A detta di Austro-Mechana, la normativa austriaca prevederebbe il pagamento del diritto al compenso per qualsiasi tipo di supporto di registrazione che sia stato immesso in commercio nel territorio nazionale, inclusa la messa a disposizione di uno spazio di archiviazione nel cloud, come fornito dalla società Strato AG. Di contro, l’applicazione dell’equo compenso per copia privata anche a spazi di archiviazione “dematerializzati” (come il cloud) è stata contestata da Strato AG, secondo cui, mancando il supporto fisico per la registrazione dell’opera protetta, la normativa in questione non sarebbe applicabile. Strato AG ha inoltre sostenuto che tale compenso non sarebbe dovuto a fronte del fatto che i titolari dei diritti avrebbero già ottenuto il pagamento del compenso per copia privata (i) dai produttori dei dispositivi, senza i quali sarebbe impossibile caricare i contenuti protetti sul cloud (i.e. smartphone, tablet, ecc.), e (ii) dalla stessa Strato AG per l’acquisito dei server di archiviazione situati in Germania.

Il Tribunale commerciale di Vienna ha respinto le domande di Austro-Mechana, ritenendo l’equo compenso per copia privata previsto dalla normativa austriaca non applicabile allo spazio di archiviazione cloud fornito da Strato AG poiché l’utente non avrebbe materialmente a disposizione il supporto per l’archiviazione dei contenuti protetti (i.e. server) ma gli sarebbe riconosciuta la sola possibilità di accedere alla capacità di archiviazione in qualche luogo non ben identificato della “nuvola” del fornitore. Austro-Mechana ha impugnato la decisione ed il giudice d’appello ha sollevato due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia.

L’opinione dell’Avvocato Generale

Entrambe le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in cui è prevista la facoltà per gli Stati di porre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle opere protette per riproduzioni effettuate da privati, senza scopo di lucro, su qualsiasi supporto a fronte dell’esigibilità da parte dei titolari dei diritti di un equo compenso. La prima questione pregiudiziale verte sull’esigibilità di tale equo compenso da parte dei titolari dei diritti d’autore o connessi a carico dei fornitori di spazi di archiviazione cloud ad utenti privati, mentre la seconda attiene alla quantificazione di tale equo compenso.

A detta dell’Avvocato Generale, in risposta alla prima questione, la terminologia “riproduzioni su qualsiasi supporto” utilizzata dal legislatore europeo non limiterebbe l’eccezione della copia privata ai soli supporti fisici (CD/DVD, ecc.) di proprietà dei singoli utenti privati, ricomprendendo altresì anche supporti intangibili, come lo spazio o la capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale conclusione sarebbe basata sul presupposto che, di per sé, qualsiasi riproduzione di opere protette integra un atto lesivo dei diritti del titolare, di cui l’eccezione per copia privata rappresenta una limitazione; di conseguenza, a detta dell’Avvocato Generale, non vi possono essere discriminazioni tra categorie di supporti che non comprendano anche quelli derivanti dal progresso tecnologico. Ovviamente il limite dell’applicabilità del compenso per copia privata sarebbe rappresentato dalla legittimità dell’acquisizione dell’opera protetta da parte del privato, essendo quindi estranee tutte le forme di riproduzione/messa a disposizione abusive che integrerebbero di per sé una violazione dei diritti del titolare.

Accertata l’esigibilità da parte del titolare dei diritti dell’equo compenso per copia privata anche da parte del terzo fornitore di servizi di archiviazione cloud, non sarebbe tuttavia possibile quantificare con esattezza l’ammontare di tale equo compenso. Da qui, la conclusione dell’Avvocato Generale, in risposta alla seconda questione pregiudiziale, di presumere non dovuto alcun compenso aggiuntivo da parte del terzo fornitore di servizi cloud poiché vi sarebbe il rischio di disequilibrio tra i diritti dei titolari e le facoltà concesse agli utenti privati. Solo qualora il titolare possa dimostrare che il pagamento dell’equo compenso effettuato dai fornitori dei supporti (i.e. smartphone, tablet, ecc.) possa dirsi inadeguato all’effettivo pregiudizio subito per gli utilizzi privati, il giudice del rinvio dovrà verificare e quantificare gli eventuali importi aggiuntivi dovuti ai titolari quale equo compenso.

Alessandro Bura


COVID-19: POSSIBILI LE LICENZE OBBLIGATORIE IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE

01/10/2021

Il nuovo Art. 70 bis del Codice di Proprietà Industriale consentirà di concedere licenze obbligatorie, non esclusive e inalienabili, per la produzione di medicinali e dispositivi medici ritenuti essenziali per far fronte all’emergenza sanitaria, che dovranno avere una validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale, fino ad un massimo di 12 mesi dalla cessazione dello stesso.

 

Con recente Legge di Conversione (Legge 29 luglio 2021, n. 108) del c.d. “Decreto Semplificazioni” (Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77) è stata approvata un’importante modifica al Codice di Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30): a seguito di proposta dell’ex Ministro della Salute Giulia Grillo, l’Art 56 quater come inserito nel “Decreto Semplificazioni” novella il Codice di Proprietà Industriale (infra C.P.I.), introducendo, per i casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, una fattispecie di concessione di licenze obbligatorie per l’uso non esclusivo di brevetti rilevanti ai fini di produzione di medicinali o di dispositivi medici.

In base alla lettera a) del comma I dell’Art. 56 quater, viene inserito nel C.P.I. l’Art. 70 bis secondo cui si prevede che, nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

Tale licenza obbligatoria è concessa con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, previo parere dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci, o previo parere dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi medici, sempre rispetto all’emergenza in corso.

Sempre con suddetto decreto, viene anche stabilita l’adeguata remunerazione a favore del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione.

Va sottolineato come il sistema delle licenze obbligatorie non sia nuovo al C.P.I., essendo esso regolato già dagli Artt. 70 – 74 dello stesso. Tuttavia, la sostanziale innovazione dell’Art. 70 bis consiste nell’accorciare i tempi di attesa, assicurando che un brevetto su farmaci o dispositivi medici essenziali possa essere concesso in licenza non appena inizi un periodo di emergenza sanitaria: infatti, rispetto al regime comune, in caso di contesto emergenziale il procedimento di concessione della licenza obbligatoria speciale può venire attivato senza attendere il decorso del termine di tre anni dal rilascio del brevetto o di quattro anni dal deposito della domanda, come avviene invece, in particolare, nei casi ordinari di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione regolati dall’Art. 70 C.P.I.

L’introduzione dell’Art. 70 bis nel C.P.I.  trae la sua origine dall’obiettivo di incentivare la produzione e l’accesso ai vaccini, obiettivo che finora è stato perseguito secondo diverse misure, fra cui il Programma COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), il COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) e, in particolare, la Proposta di Deroga a talune disposizioni dell’Accordo TRIPs per la prevenzione, il contenimento e il trattamento della COVID-19 di India e Sud Africa.

Alcune delle misure adottate, fra cui anche il nuovo Art. 70 bis C.P.I., possono tuttavia generare alcune perplessità. La questione cruciale è se la compressione della proprietà intellettuale sia effettivamente giustificata e possa garantire il raggiungimento del risultato che ci si prefigge. Molti commentatori hanno infatti notato che la tutela derivante dalla proprietà intellettuale non solo è coerente con gli obiettivi di salvaguardia della salute, anche durante un’emergenza sanitaria, ma che è essa stessa il principale motore di tale salvaguardia, come dimostrato proprio dalla circostanza che si sia arrivati in tempi brevissimi allo sviluppo di efficaci vaccini.

Filippo Ponso