PUBBLICATA LA PRASSI COMUNE “USE OF A TRADEMARK IN A FORM DIFFERING FROM THE ONE REGISTERED” REDATTA DALL’EUIPN

06/11/2020

In data 15 ottobre 2020, gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati Membri dell’Unione Europea hanno pubblicato la Prassi Comune relativa all’uso dei marchi in forma diversa da quella in cui sono stati registrati redatta dall’European Union Intellectual Property Network (EUIPN).

 

La problematica
La problematica riguardante l’uso dei marchi in forma diversa da quella registrata è rilevante con riguardo soprattutto all’istituto della decadenza per non uso del marchio d’impresa. La normativa nazionale (artt. 24 e 26 CPI) ed europea (artt. 18 e 54 Regolamento EU 2017/1001), infatti, sanziona con la decadenza un marchio quando esso non venga utilizzato dal titolare in maniera effettiva nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La normativa appena citata, d’altronde, prevede che sia considerato rilevante l’uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata salvo che non venga alterato il carattere distintivo così come registrato.
La Prassi Comune interviene su tale aspetto e si prefigge lo scopo di fornire indicazioni utili ai fini di valutare se l’uso del marchio in forma modificata ne alteri il carattere distintivo provocando come conseguenza l’irrilevanza del suo uso ai fini della decadenza. L’importanza di tale pubblicazione è dovuta dal fatto che sovente che nella prassi aziendale vengono apportate nel tempo modifiche, revisioni o attualizzazioni ai marchi registrati.
La Prassi Comune
Il testo pubblicato è il risultato di un processo di consultazione degli uffici della proprietà intellettuale nazionali dell’UE, l’EUIPO e i partner internazionali che è iniziato nell’ottobre 2017 e, come anticipato, ha l’obiettivo di individuare una serie di principi e canoni omogenei per valutare quando le modifiche di un segno comportino l’alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In particolare, la Prassi Comune valuta l’impatto che le addizioni, omissioni e modifiche delle caratteristiche hanno sul carattere distintivo di un marchio denominativo, figurativo o misto.
L’EUIPN individua due passaggi fondamentali per effettuare tale valutazione. In primo luogo, occorre considerare il marchio registrato con riferimento ai suoi elementi distintivi e dominanti dal punto di vista visivo al fine di determinare quali di essi contribuiscano al carattere distintivo del segno in questione. In secondo luogo, una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell’uso del segno che viene fatto in concreto attraverso il confronto diretto trai due segni e valutando in concreto sia le differenze sia l’effetto che le stesse hanno sul marchio originario.
Al fine di permettere una più facile comprensione, l’Ufficio procede con l’elencazione di alcuni esempi, trai quali:
La problematica
La problematica riguardante l’uso dei marchi in forma diversa da quella registrata è rilevante con riguardo soprattutto all’istituto della decadenza per non uso del marchio d’impresa. La normativa nazionale (artt. 24 e 26 CPI) ed europea (artt. 18 e 54 Regolamento EU 2017/1001), infatti, sanziona con la decadenza un marchio quando esso non venga utilizzato dal titolare in maniera effettiva nei 5 anni successivi la registrazione ovvero nel caso in cui l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La normativa appena citata, d’altronde, prevede che sia considerato rilevante l’uso del marchio in forma modificata o differente da quella registrata salvo che non venga alterato il carattere distintivo così come registrato.
La Prassi Comune interviene su tale aspetto e si prefigge lo scopo di fornire indicazioni utili ai fini di valutare se l’uso del marchio in forma modificata ne alteri il carattere distintivo provocando come conseguenza l’irrilevanza del suo uso ai fini della decadenza. L’importanza di tale pubblicazione è dovuta dal fatto che sovente che nella prassi aziendale vengono apportate nel tempo modifiche, revisioni o attualizzazioni ai marchi registrati.
La Prassi Comune
Il testo pubblicato è il risultato di un processo di consultazione degli uffici della proprietà intellettuale nazionali dell’UE, l’EUIPO e i partner internazionali che è iniziato nell’ottobre 2017 e, come anticipato, ha l’obiettivo di individuare una serie di principi e canoni omogenei per valutare quando le modifiche di un segno comportino l’alterazione del carattere distintivo del marchio effettivamente registrato. In particolare, la Prassi Comune valuta l’impatto che le addizioni, omissioni e modifiche delle caratteristiche hanno sul carattere distintivo di un marchio denominativo, figurativo o misto.
L’EUIPN individua due passaggi fondamentali per effettuare tale valutazione. In primo luogo, occorre considerare il marchio registrato con riferimento ai suoi elementi distintivi e dominanti dal punto di vista visivo al fine di determinare quali di essi contribuiscano al carattere distintivo del segno in questione. In secondo luogo, una volta identificati tali elementi, è necessario stabilire se tali elementi sussistano nell’uso del segno che viene fatto in concreto attraverso il confronto diretto trai due segni e valutando in concreto sia le differenze sia l’effetto che le stesse hanno sul marchio originario.
Al fine di permettere una più facile comprensione, l’Ufficio procede con l’elencazione di alcuni esempi, trai quali:

In questo primo caso, l’Ufficio sostiene che l’elemento figurativo aggiunto non interagisce con il marchio così come registrato e viene percepito dal pubblico indipendentemente dal segno utilizzato. Per questo motivo l’introduzione della parte figurativa (il pesce) non incide sul carattere distintivo del segno, che rimane inalterato.

Nel secondo esempio, invece, al marchio registrato viene aggiunto un secondo elemento figurativo che a parere dell’Ufficio ne altera il carattere distintivo. In particolare, l’aggiunta del secondo elemento figurativo comporta la creazione di un nuovo concetto (il pesce grande mangia il pesce piccolo).
Per quanto riguarda l’applicazione della Prassi Comune nei giudizi amministrativi, ciascun Stato Membro ha indicato sia la data di implementazione sia a quali procedimenti verrà applicata. Per quanto riguarda l’Italia, la Prassi Comune diverrà applicabile solamente nei procedimenti instaurati successivamente al 15 gennaio 2021. Sono di conseguenza esclusi tutti i procedimenti che seppur pendenti, siano stati introdotti precedentemente a tale data.
Conclusioni
Nonostante la valutazione circa l’uso effettivo di un marchio sia da considerare concretamente caso per caso, riteniamo che la Prassi Comune costituisca un’utile guida in grado di agevolare e omogenizzare le sia decisioni degli uffici della proprietà intellettuale nazionali, nonché dei singoli Tribunali.
Il testo completo della Prassi Comune è consultabile al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf

Paolo Passadori


PRODUCT PLACEMENT NEL VIDEOCLIP MUSICALE DI ROVAZZI: CONCLUSI I PROCEDIMENTI AVVIATI DALL’AGCM CON IMPEGNI OBBLIGATORI DEI PROFESSIONISTI

05/11/2020

Con due provvedimenti pubblicati il 2 novembre 2020, l’Antitrust ha concluso i procedimenti avviati, fra l’altro, nei confronti di LG, WINDTRE e Fabio Rovazzi, che riguardavano l’inserimento di brand commerciali nel videoclip della canzone “Senza Pensieri” in modalità non trasparente. L’artista e gli operatori coinvolti hanno presentato specifici impegni che l’Autorità ha ritenuto idonei a sanare i possibili profili di illegittimità.

 

L’avvio del procedimento
Ad inizio 2020 venivano avviati, su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori, due separati procedimenti istruttori (PS11603 relativo a LG e PS11604 relativo a Wind) entrambi riguardanti una potenziale fattispecie di pubblicità occulta a seguito della presenza dei marchi WindTre e LG all’interno del videoclip del brano “Senza Pensieri” del cantante Fabio Rovazzi, reso disponibile dal 1° Agosto 2019 sul canale “YouTube” del cantante e rinvenibile su internet e sulle reti televisive.
In particolare, il segnalante contestava che le modalità utilizzate per evidenziare l’inserimento di marchi a fini promozionali potevano risultare inadeguate a rendere manifesta l’esistenza di un rapporto di committenza con i marchi mostrati nel video, al fine di garantire al consumatore dell’opera un adeguato spirito critico, con possibile violazione ex artt. 20 c. 2, 22 c. 2 e 23 c. 1 lett. m) del Codice del Consumo. Le avvertenze utilizzate, ovvero “Sponsor Adv WindTre&LG”, erano infatti esterne al video e di consultazione eventuale, visibili solo cliccando sulla scritta “Mostra Altro”, posta nella parte testuale sottostante al video, insieme ad altre numerose informazioni. L’Autorità peraltro accertava che la suddetta dicitura sarebbe stata inserita nella descrizione del video di YouTube soltanto in data 6 Novembre 2019, alcuni mesi dopo la pubblicazione.
Nel corso dell’attività istruttoria, l’artista riferiva che una modifica del video volta ad inserire nuove scritte e avvertenze all’interno dello stesso avrebbe richiesto il caricamento di una nuova versione del video sul canale “YouTube”, con eliminazione della versione precedente del video, con conseguente perdita di tutte le visualizzazioni conteggiate e danno economico per il professionista.

Gli impegni dei professionisti coinvolti
Fabio Rovazzi e gli altri professionisti coinvolti (fra cui anche la casa discografica Universal, le case di produzione Bmovie Italia e 9.99 Films e l’agenzia di marketing Evolution People) hanno presentato ad AGCM specifici impegni per eliminare le violazioni contestate in relazione al videoclip oggetto di istruttoria ed evitare future situazioni simili.
In particolare, Fabio Rovazzi si è impegnato ad utilizzare lo strumento messo a disposizione da YouTube denominato “Posizionamenti e approvazioni di prodotti a pagamento”, che non comporta il ricaricamento del videoclip sulla piattaforma ma fa comparire in sovraimpressione per 16 secondi all’inizio del video la scritta “include promozioni a pagamento”. Questa modifica è ora già visibile sul videoclip della canzone.
Ancora, nell’ipotesi di richiesta del video da parte di emittenti televisive, Fabio Rovazzi si è impegnato a consegnare l’opera contenente titoli di coda finali, con le specifiche avvertenze della presenza di product placement ed esplicita menzione dei partner commerciali. Inoltre, il cantante consegnerà il videoclip con le suddette avvertenze anche ad Universal Music Italia S.r.l., società licenziataria dei diritti della predetta opera.
In relazione ai videoclip di futura diffusione, Fabio Rovazzi si è anche impegnato ad inserire nei titoli di coda del videoclip specifiche avvertenze relative alla presenza di product placement, con esplicita indicazione dei marchi e dei brand presenti.
Infine, con riguardo alle future comunicazioni a mezzo social, l’artista si è impegnato ad inserire, secondo quanto indicato dall’Autorità nei propri procedimenti, hashtag quali #pubblicità, #sponsorizzato, #adversiting, #adv.
L’operatore LG, invece, si è impegnato ad inviare una comunicazione ai soggetti apicali della società per sollecitare il rispetto alla normativa ed evitare, nei rapporti con gli influencer, fattispecie di pubblicità occulta, adottando un codice di autoregolamentazione relativo al product placement, e modificando i propri contratti per rafforzare gli obblighi a carico degli influencer relativamente al rispetto delle norme del codice di condotta.
L’operatore WindTre si è impegnato, per i nuovi contratti che verranno sottoscritti e che avranno ad oggetto prestazioni artistiche coinvolgenti piattaforme internet dove sia presente uno dei marchi di WindTre, a chiedere alla controparte contrattuale di inserire una clausola negoziale con cui si preveda l’inserimento di un disclaimer per informare il fruitore dell’inserimento di messaggi commerciali. Tale avvertenza sarà inserita nella posizione scelta dall’artista, in modalità scorrevole o statica, all’inizio del video prima della visione oppure al termine del video, con inserimento della menzione dello sponsor. La controparte dovrà fornire a WindTre opportuna reportistica periodica sulle iniziative intraprese.
Simili impegni sono stati assunti dagli altri operatori coinvolti.

I provvedimenti dell’AGCM
L’AGCM ha ritenuto gli impegni presentati idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata, soddisfacendo i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. In particolare, l’Autorità ha affermato che gli impegni – riconducibili a soggetti attivi a vario titolo nell’intera filiera del processo di realizzazione del videoclip – rappresentano una comunanza di sforzi particolarmente efficace nell’assicurare il rispetto delle regole di trasparenza.
L’Autorità ha quindi chiuso i procedimenti senza accertare infrazioni, rendendo obbligatori gli impegni assunti e segnalando che, in caso di inottemperanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 5.000.000,00 euro.

Le regole della pubblicità
Secondo la direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa è “pubblicità”, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi”. La definizione è piuttosto ampia, ed è idonea a comprendere qualsiasi forma di comunicazione, incluse quelle che utilizzano Internet, come ad esempio i link, i banner, i popup, gli showcase, l’email marketing, nonché infine i post nei social e/o nei blog ed anche i videoclip musicali, quando queste forme di comunicazione siano dirette alla promozione di un consumo.
Gli articoli 18 e ss. del Codice del Consumo, applicabili anche alla pubblicità online, stabiliscono che la pubblicità è lecita se è “palese, veritiera e corretta”. In particolare, viene definito come “ingannevole” il messaggio commerciale che induce in errore il destinatario pregiudicandone il comportamento economico e causando lesione ai concorrenti, comprendendo in tale concetto anche la reticenza” e “suggestività” del messaggio. L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego.
Il Codice indica altresì le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso ingannevoli (come, ad esempio, esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione, e simili comportamenti) ovvero aggressive (come, ad esempio, informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio, saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista, e così via).
Altro strumento normativo importante è il d.lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole, che all’art. 5 chiarisce come la pubblicità debba essere sempre riconoscibile come tale, e come sia vietata ogni forma di pubblicità subliminale. È fra l’altro vietato il product placement occulto, ossia l’evidenziazione di un prodotto nel corso di uno “storytelling” in modo che la presenza del bene appaia essere il frutto della scelta naturale dell’autore, mentre in realtà è l’oggetto di un accordo economico fra l’influencer e l’azienda che produce il prodotto. Una particolare attenzione va riservata ai bambini e agli adolescenti, poiché ai sensi dell’art. 7 del decreto è considerata ingannevole la pubblicità che possa abusare della naturale credulità o mancanza di esperienza di questa particolare fetta del pubblico, molto numerosa nel mondo dei social e dei blog.
In caso di violazione delle norme di legge che vietano la pubblicità menzognera è previsto l’intervento del giudice civile, che può inibire la condotta, anche in sede cautelare ed urgente, nonché comminare il risarcimento dei danni eventualmente causati.
Nel settore è poi molto importante il ruolo svolto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che secondo l’art. 8 del D. lgs. N. 145/2007 può a sua volta emettere un provvedimento di inibitoria dalla continuazione e di sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole.
L’AGCM può inoltre applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Oltre alle norme di legge, esiste nell’ambito pubblicitario un codice di autodisciplina, gestito dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP): esso è un codice di condotta “privatistico”, avente natura di contratto fra le parti (principalmente, i mezzi pubblicitari) che vi aderiscono.
L’Istituto ha varato nel giugno del 2016 (e integrato nel 2017) la c.d. “Digital Chart”, un documento che svolge una ricognizione sulle più diffuse forme di comunicazione commerciale nella rete e nel mondo digitale e fissa i criteri per la riconoscibilità della comunicazione commerciale. Con riferimento alla pubblicità per mezzo di celebrity, influencer, blogger e/o vlogger, effettuata sia a mezzo di post che di video live, la Digital Chart chiarisce che, affinché il messaggio commerciale sia chiaramente riconoscibile, tali soggetti devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: “Pubblicità /Advertising”, o “Promosso da (brand)/Promoted by (brand)” o “Sponsorizzato da (brand)/Sponsored by (brand)” o “in collaborazione con (brand)”o “in partnership with (brand)”; e/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture: “#Pubblicità/#Advertising”, “#Sponsorizzato da (brand)”/“#Sponsored by (brand)” o “#ad” unitamente a “#brand”.
La violazione delle regole della Digital Chart può comportare l’emissione di un ordine di cessazione della comunicazione commerciale da parte del Giurì.

Margherita Stucchi


LA RIPRODUZIONE SISTEMATICA DI ELEMENTI DI NATURA SECONDARIA RISPETTO ALLA FORMA COMPLESSIVA DEL PRODOTTO INTEGRANO UN IPOTESI DI CONCORRENZA PARASSITARIA, RICONDUCIBILE ALLA FATTISPECIE PREVISTA DALL’ART. 2598 N.3 C.C.

28/10/2020

Con sentenza del 22 ottobre 2020 il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, ha accertato che le condotte poste in essere dalla società convenute, attive nella produzione e commercializzazione di prodotti del settore calzaturiero, costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. in danno alla società attrice, assistista da LGV.

 

La vicenda in esame ha inizio con l’instaurazione da parte di una nota società produttrice di calzature e moda di un giudizio cautelare ai sensi degli artt. 126, 131 e 133 c.p.i. e ai sensi dell’art. 700 c.p.c., all’esito del quale sono state accolte quasi tutte le richieste di provvedimenti inibitori formulate dall’allora ricorrente, con ordinanza parzialmente confermata nella successiva fase di reclamo.
La decisione in commento giunge al termine del procedimento di merito con cui il Tribunale meneghino ha confermato quanto accertato in sede cautelare, ossia la presenza di alcuni elementi sulle calzature delle convenute e la loro idoneità a produrre un effetto confusorio. Nel corso del giudizio è stato infatti provato che nei prodotti delle convenute vengono replicati plurimi elementi presenti nelle calzature dell’attrice e che tale condotta, che si sostanzia nella sistematica imitazione di tutto o quasi tutto ciò che fa il concorrente, deve ritenersi contraria alle regole che presiedono all’ordinario svolgimento della concorrenza. Tale sistematica imitazione costituisce secondo il Tribunale di Milano “una pratica concorrenziale scorretta perché la pluralità delle condotte dà vita ad un illecito unitario integrante uno sfruttamento continuo e strutturato del lavoro altrui, che può cronologicamente svolgersi sia mediante successivi comportamenti imitativi delle iniziative e dei prodotti altrui sia mediante una serie di comportamenti simultanei che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in quantità significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine.”.
Sulla base di questo unico presupposto, i Giudice milanesi, in parziale accoglimento delle domande delle convenute, hanno fondato l’ordine di inibitoria definitiva a danno delle convenute, ordinando altresì il ritiro dal commercio dei prodotti oggetto di causa e ponendo una penale per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Il Tribunale ha quindi rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione del danno.

Brenda Villa


VIOLAZIONE DI SOFTWARE: L’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA’ PUO’ ESSERE PERSONALMENTE RESPONSABILE SE NON PROVA DI AVERE ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE AD IMPEDIRE L’INSTALLAZIONE, SUI PC AZIENDALI, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE PRIVI DI LICENZA, E LA CONDANNA COMPRENDE SIA IL DANNO PATRIMONIALE, SIA IL DANNO MORALE, FINO AD ARRIVARE AL RADDOPPIO DEL DOVUTO

20/10/2020

Con sentenza del 12 ottobre 2020 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, ha condannato una società operativa nel settore della progettazione di apparecchiature e arredamenti per la ristorazione e le aziende ospedaliere, ed il suo amministratore, per violazione dei diritti d’autore sul software. La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio di merito promosso a seguito della conferma, in via cautelare, del decreto con il quale il medesimo Tribunale aveva autorizzato inaudita altera parte la descrizione autorale presso i pc della società stessa.

 

Il caso prende le mosse da una descrizione dei pc aziendali disposta ai sensi della legge sul diritto d’autore, che aveva evidenziato la presenza di numerose copie di software prive di regolare licenza. Per tale ragione, a seguito della conferma del decreto autorizzativo, le attrici promuovevano il giudizio di merito per l’accertamento definitivo della violazione dei propri diritti esclusivi e la condanna al risarcimento dei danni conseguentemente patiti. La causa di merito veniva instaurata, oltre che nei confronti della società destinataria del provvedimento cautelare, anche del suo amministratore, ritenuto personalmente responsabile tra l’altro ai sensi degli artt. 2395 e 2476 c.c..
I convenuti si difendevano negando la propria responsabilità e allegando che, quanto all’amministratore della società, questo non avrebbe dovuto essere condannato perché all’oscuro della presenza di software non licenziati, i quali sarebbero stati scaricati autonomamente da alcuni dipendenti sui pc dell’azienda.

Con la sentenza in commento, il Collegio veneziano ha integralmente respinto queste argomentazioni, riconoscendo invece la responsabilità personale anche dell’amministratore della società convenuta. Sul punto il Tribunale ha statuito che – viste le ridotte dimensioni dell’azienda e l’attività (di progettazione) da questa svolta, per la quale è dunque necessario l’utilizzo di software di disegno quali quelli di titolarità delle attrici – non era credibile che l’amministratore non fosse a conoscenza della presenza e dell’utilizzo di programmi per elaboratore illeciti e che anzi, dalla documentazione e dalle evidenze acquisite in corso di causa non sarebbe stato da escludere che sia stato proprio l’amministratore a promuovere il compimento degli illeciti accertati. La responsabilità dell’amministratore, prosegue il Tribunale, sussisterebbe comunque anche ove non fosse dimostrabile la sua consapevolezza, e ciò in considerazione del fatto che anche da una condotta omissiva – consistente nella fattispecie nel mancato controllo delle licenze dei software presenti in azienda e comunque nella mancata adozione di misure tecniche idonee ad impedire il compimento delle violazioni – deriverebbe comunque un danno diretto per le società titolari.

Altro aspetto saliente della decisione riguarda la condanna al risarcimento del danno. I convenuti sono stati condannati sia per il danno patrimoniale sia per il danno non patrimoniale. A tale ultimo proposito i Giudici, ancora una volta accogliendo le istanze delle attrici, hanno ritenuto di dover liquidare il danno non patrimoniale – nella sua accezione di danno morale, in considerazione della rilevanza anche penale ex art. 171bis l.a. e 158 c.p. della riproduzione illecita di programmi per elaboratore – in misura pari al danno patrimoniale, con un sostanziale raddoppio della somma dovuta.

Giorgio Rapaccini


UN ALTRO CAPITOLO DELLA SAGA TUTTA ITALIANA RELATIVA ALLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA E AL RUOLO DELLA SIAE

07/10/2020

Il 7 ottobre Il TAR Lazio è intervenuto nuovamente sulla questione, giudicando legittima la nuova normativa emanata dal Ministero dei Beni Culturali in materia, ed in particolare il nuovo ruolo affidato alla SIAE, che – pur essendo il soggetto demandato ad identificare la documentazione che i soggetti interessati all’esenzione devono depositare, nonché all’emanazione di pareri preventivi – non si troverebbe in conflitto di interessi.

 

L’antefatto
La sentenza del TAR costituisce un nuovo capitolo di una vera e propria saga giudiziaria ruotante intorno alle regole per usufruire dell’esenzione dal compenso per copia privata in Italia. Il tema riguarda il pagamento di un compenso forfettario – o compenso per copia privata, ex artt. 71 septies ss. legge sul diritto d’autore – che deve essere versato da parte di tutti i produttori o importatori sul territorio italiano, che cedano dispositivi o supporti idonei alla riproduzione di contenuti audio e/o video. Si tratta evidentemente di somme molto importanti, che sono raccolte dalla SIAE (la Società italiana degli autori e degli editori, ovvero la maggiore collecting sul territorio italiano), la quale poi provvede alle ripartizioni a favore dei titolari dei diritti d’autore e connessi. La normativa italiana prevedeva e prevede che i produttori e gli importatori possano usufruire di un’esenzione dal pagamento del compenso, in tutti quei casi in cui in astratto o in concreto i dispositivi e/o i supporti ceduti non siano utilizzabili per la riproduzione audio e/o video. Esiste tuttavia da tempo un contrasto molto forte fra la categoria dei produttori e degli importatori di dispositivi e supporti da una parte, e la SIAE (anche in rappresentanza della categoria dei titolari dei diritti) dall’altra parte, circa la legittimità delle norme che disciplinano l’applicazione dell’esenzione. I soggetti interessati, oltre a lamentare la sostanziale ingiustizia del prelievo forfettario, hanno contestato il ruolo assegnato dalla normativa alla SIAE che, pur essendo parte in causa, aveva il potere di negoziare e concludere protocolli per l’esenzione. Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, la quale ha ritenuto che tale ruolo fosse incompatibile con le regole comunitarie, per violazione del principio di non discriminazione. A seguito della decisione della Corte di Giustizia UE il Consiglio di Stato ha annullato la normativa di riferimento, così che nel 2019 il Ministero per i Beni Culturali ha integralmente ridisciplinato la materia, prevedendo per la SIAE un ruolo diverso e più contenuto. Secondo questa nuova disciplina la SIAE non può più concludere protocolli di esenzione, essendo unicamente incaricata di emanare pareri preventivi su richiesta del soggetto interessato, e di individuare la documentazione che quest’ultimo deve depositare per poter usufruire dell’esenzione. Anche questa nuova disciplina è stata tuttavia ritenuta viziata da vari produttori ed importatori di dispositivi e supporti, i quali hanno sostenuto – fra l’altro – che essa avrebbe assegnato alla SIAE un ruolo comunque non imparziale e sperequato. Il TAR, con la decisione del 7 ottobre 2020 ha giudicato le censure infondate, ma vi è da aspettarsi che questa decisione costituisca solo la prima tappa di un nuovo percorso giudiziale.

La normativa applicabile
Da tempo vige in Italia – come in altri Paesi europei, anche se non tutti – l’eccezione al diritto d’autore denominata eccezione per copia privata, in base alla quale le persone fisiche possono, ad uso esclusivamente personale e senza fini di lucro e/o commerciali, effettuare delle copie di opere audio e/o video. A fronte di tale eccezione è dovuto ai titolari dei diritti d’autore e connessi un indennizzo forfettario (il compenso per copia privata) che viene prelevato dalla SIAE nei confronti di tutti coloro che svolgono attività di importazione, produzione e commercializzazione di apparecchi e supporti di registrazione audio e video in Italia. La normativa previgente (art. 4 dell’Allegato tecnico del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 giugno 2009) prevedeva che la SIAE potesse promuovere protocolli per una più efficace applicazione delle disposizioni “anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionali di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria”. A seguito di impugnazione, la normativa veniva portata all’attenzione della Corte di Giustizia UE la quale – con decisione del 22 settembre 2016, nella causa C-110/15 – riteneva che la normativa italiana non fosse conforme alle regole comunitarie, “nella parte in cui subordinava l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti”. Come si è detto, a seguito di questa decisione della Corte di Giustizia UE il Consiglio di Stato annullava il sopra menzionato art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009. Il Ministero per i Beni Culturali emanava quindi nel 2019 una serie di nuove disposizioni dirette a ridisciplinare la materia (disposizioni che peraltro oggi sono state già sostituite da nuovi decreti, fra cui in particolare il decreto del Ministero del 30 giugno 2020 e il decreto direttoriale del 4 settembre 2020, senza che peraltro siano state introdotte modifiche di rilievo). Le nuove disposizioni mirano a superare le censure che avevano portato all’annullamento della precedente normativa, disponendo quindi che il sistema della concessione di protocolli venga sostituito da una serie di esenzioni ex ante, unicamente condizionate al ricorrere di criteri chiari e trasparenti. La SIAE continua tuttavia a svolgere alcune specifiche attività relative ai procedimenti connessi all’esenzione, soprattutto nei casi in cui non si applicano le ipotesi di esenzione tipizzate dall’art. 2 del decreto 18 giugno 2019 (oggi sostituito dal decreto 30 giugno 2020, peraltro di contenuto identico). Secondo l’art. 2 in questione, infatti, in linea generale il compenso non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale. La norma prevede poi alcune ipotesi tipiche di esenzione, e precisamente: a) per gli apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi; b) per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico; c) per gli apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi; d) per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi; e) per gli apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche. In questo contesto la SIAE continua ad esplicare un ruolo, dal momento che essa è anzitutto il soggetto a cui rivolgersi per ottenere l’individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata nei casi diversi da quelli previsti nelle lettere ora indicate, fra cui ricade anche l’uso professionale. Inoltre, in tutti i casi i produttori e/o gli importatori devono depositare presso la SIAE una dichiarazione trimestrale con l’indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione per l’espletamento delle attività di controllo, che può prevedere anche l’indicazione dei numeri identificativi univoci dei dispositivi e dei supporti, nonché il deposito delle fatture di compravendita. Infine, è possibile richiedere alla SIAE un parere preventivo circa la riconducibilità di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione.

Il ricorso avanti al TAR e la relativa decisione
Nel caso deciso dal TAR i ricorrenti – società di produzione e importazione di dispositivi e supporti, nonché loro associazioni di categoria – agivano in giudizio affermando che la nuova disciplina emanata dal Ministero dei Beni Culturali creerebbe comunque a vantaggio di SIAE una posizione dominante, ed inoltre sarebbe viziata da illogicità ed eccessiva gravosità. Per quanto in particolare riguarda il primo profilo, l’esercizio del diritto all’esenzione sarebbe illegittimamente subordinato, nelle ipotesi non tipizzate, ad una “autorizzazione” preventiva della SIAE, alla quale risulterebbe quindi rimesso un potere discrezionale di riconoscere o meno l’an del diritto dell’esenzione medesimo, con conseguente vanificazione del criterio dettato in via generale per l’esenzione dall’art. 4, comma 1, dell’Allegato tecnico. La posizione rappresentata dai ricorrenti non è stata tuttavia condivisa dal TAR, che ha ritenuto erronea la ricostruzione del quadro normativo da cui le censure muovevano. Secondo il TAR, infatti, nella nuova normativa la SIAE non è assegnataria di alcun potere di esenzione, che è invece predeterminato dalla legge. Essa interviene solo ai limitati fini di individuare quale documentazione il soggetto interessato debba depositare, nelle ipotesi in cui l’esenzione non sia fra quelle tipizzate. In altre parole, mentre nel caso in cui si tratti dei dispositivi disciplinati dalle lettere da a) a d) dell’art. 2 del decreto, l’esenzione si applica ex ante senza necessità che la SIAE identifichi la documentazione da fornire a prova del ricorrere dell’esenzione, negli altri casi è necessario per quest’ultimo dare la prova effettiva che da un lato i dispositivi ed i supporti non sono messi a disposizione di utenti privati e che dall’altro lato essi siano manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private. L’onere della prova ricade sul soggetto interessato, con la conseguenza che la preindividuazione della documentazione idonea in contraddittorio con la SIAE mira a facilitare l’assolvimento dell’onere stesso, ed in ogni caso ricade negli speciali poteri e funzioni di cui la SIAE è titolare ai sensi dell’art. 182bis legge sul diritto d’autore.

Conclusioni
La decisione del TAR valorizza le modifiche apportate dalla nuova disciplina al ruolo della SIAE che passa da soggetto concedente l’esenzione a soggetto preposto allo svolgimento di attività procedimentali connesse all’esenzione. È tuttavia interessante notare come il TAR abbia fatto riferimento all’art. 182bis legge autore, e conseguentemente ai poteri e alle funzioni speciali di vigilanza di cui la SIAE ancora fruisce, che sembrano un portato di un sistema risalente, in cui la SIAE era un ente pubblico economico con funzioni para-pubblicistiche, forse non più del tutto adeguato all’attuale configurazione del sistema del diritto d’autore in Italia. Va detto infatti che le collecting societies sono state chiaramente riconosciute come operatori dell’ordinamento privi di poteri e funzioni speciali, in quanto espressione di interessi specifici (quelli dei titolari di diritti d’autore e connessi) e come tali necessariamente soggette al principio di “parità delle armi” con gli altri soggetti interessati, fra cui anche gli utilizzatori finali e professionali. Inoltre, da tempo esiste in Italia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a cui sono già attribuite competenze concorrenti e prevalenti rispetto a quelle riconosciute a SIAE, il cui ruolo potrebbe essere potenziato, considerata la sua posizione di maggiore terzietà.

Simona Lavagnini