CAUSA C-527/15 Stichting Brein v Jack Frederick Wullems: LA CORTE DI GIUSTIZIA TORNA SULLA QUESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

10/05/2017

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/29 ricomprende la vendita di un lettore multimediale nel quale sono state preinstallate estensioni contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico e sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto. Inoltre, atti di riproduzione temporanea, effettuati per il tramite del lettore multimediale, di un’opera protetta dal diritto d’autore e ottenuta in streaming senza l’autorizzazione del titolare del diritto, non possono ritenersi coperti dall’eccezione di cui all’articolo 5 della medesima direttiva.

 

Il Sig. Wullems vendeva online diversi modelli di un lettore multimediale denominato “filmspeler”. Su tale lettore, il Sig. Wullems aveva installato un software open source che consentiva di aprire file in un’interfaccia facile da utilizzare tramite strutture di menù, e vi aveva integrato, senza modificarle, estensioni (add-ons) disponibili su Internet, concepite da terzi, alcune delle quali rinviavano specificamente a siti web nei quali venivano messe a disposizione degli internauti opere protette senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

Stichting Brein, una fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, dapprima intimava al Sig. Wullems di cessare la vendita del lettore multimediale e, successivamente, procedeva a citarlo in giudizio dinanzi al Tribunale di Midden-Nederland sostenendo che, attraverso la vendita del lettore multimediale “filmspeler”, il Sig. Wullems avrebbe effettuato una “comunicazione al pubblico” in violazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29. Il Sig. Wullems per contro sosteneva che lo streaming di opere tutelate dal diritto d’autore provenienti da una fonte illegittima rientrava nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva.

A seguito di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale olandese, la Corte di Giustizia, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza sulla nozione di comunicazione al pubblico, stabiliva innanzitutto che nel caso di specie non si poteva parlare di una mera fornitura di un’attrezzatura fisica (i.e. il lettore multimediale) atta a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione. Il Sig. Wullems, infatti, procedeva con piena cognizione delle conseguenze della sua condotta alla pre-installazione, nel lettore multimediale “filmspeler” che lui stesso vendeva, di estensioni che consentivano agli acquirenti di accedere a opere tutelate pubblicate su siti di streaming senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore e di visualizzare tali opere sulla loro televisione. Poiché siffatta operazione consentiva di accertare il collegamento diretto tra i siti web che diffondevano le opere contraffatte e gli acquirenti di detto lettore multimediale, senza la quale questi ultimi potrebbero soltanto con difficoltà beneficiare delle opere tutelate, una simile attività non coincideva con la mera fornitura di un’attrezzatura fisica, di cui al considerando 27 della direttiva 2001/29.

Ciò premesso, la Corte osservava che la condotta del Sig. Wullems costituiva una “comunicazione al pubblico” in quanto il lettore multimediale “filmspeler” era stato acquistato da un numero considerevole di persone e, invero, la comunicazione riguardava un numero indeterminato di potenziali acquirenti di tale lettore che disponevano di una connessione Internet, sicché si poteva nella specie parlare di comunicazione ad un “pubblico”. Inoltre, riteneva la Corte che tale comunicazione era stata effettuata nei confronti di un “nuovo” pubblico che non era stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento in cui avevano autorizzato la comunicazione iniziale. Peraltro, nel caso di specie era pacifico che la vendita del lettore multimediale “filmspeler era stata effettuata in piena cognizione della circostanza che le estensioni che contengono collegamenti ipertestuali preinstallati in detto lettore davano accesso a opere illegittimamente pubblicate su Internet. Anzi, nelle pubblicità relative a tale lettore multimediale si faceva specificamente presente che esso consentiva di guardare gratuitamente e con facilità, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

Infine, la Corte di Giustizia ha statuito che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore, ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, non integravano i requisiti prescritti dalla direttiva 2001/29, di talché non era possibile qualificare la vendita del lettore multimediale come un “utilizzo legittimo” delle opere protette da parte del Sig. Wullems.