FORME FUNZIONALI E CUMULO DI TUTELE: CGUE AMMETTE IL CUMULO TRA BREVETTO E DIRITTO D’AUTORE

16/06/2020

Con la recedente decisione dell’11 giugno 2020 nella causa C-833/18, la CGUE ha confermato che una determinata forma, anche se già oggetto di protezione brevettuale, può essere protetta anche dal diritto d’autore qualora ne ricorrano i requisiti per la protezione. In particolare, secondo la Corte, anche le forme (almeno in parte) necessarie per raggiungere un risultato tecnico possono risultare sufficientemente “creative” per ottenere la protezione autorale, anche se già oggetto di protezione brevettuale (scaduta).

 

Oggetto del procedimento dinanzi alla CGUE
La società produttrice di una nota bicicletta pieghevole adiva il Tribunale delle imprese di Liegi in Belgio affinché venisse accertata la violazione dei propri diritti d’autore sulla forma stessa del prodotto da parte di una bicicletta dall’aspetto visivo molto simile, realizzata e commercializzata da un concorrente. La forma azionata era caratteristica di una bicicletta pieghevole in grado di assumere tre posizioni diverse (aperta, stand by e piegata rimanendo in equilibrio sul terreno) ed era stata già oggetto di brevetto successivamente divenuto di dominio pubblico.
La concorrente si difendeva affermando che la forma della bicicletta azionata non avrebbe potuto accedere alla protezione del diritto d’autore poiché essa era necessitata dalla funzione tecnica (meccanismo pieghevole), come confermato dall’esistenza di un brevetto per invenzione (scaduto) proprio sulla medesima forma.
Da qui il Tribunale belga ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione se siano escluse dalla protezione accordata dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire ad un risultato tecnico e se, al fine di ritenere una forma tecnicamente necessitata, si debba tener conto, tra l’altro, dell’esistenza di protezioni brevettuali anteriori ovvero dell’esistenza di altre possibili forme che permettano di pervenire al medesimo risultato.

Decisione della CGUE
Nel rispondere alle questioni poste dalla Corte territoriale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che per il diritto dell’Unione la nozione di “opera” è costituita da due elementi: da un lato, implica un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall’altro, richiede che sussista un’espressione di tale creazione. In relazione al concetto di “originalità”, la CGUE ha affermato che è sufficiente che l’oggetto rispecchi la personalità del suo autore, manifestando scelte libere e creative di quest’ultimo, anche qualora si tratti di oggetti la cui forma sia determinata da considerazioni tecniche. Ovviamente, secondo la CGUE, anche nella scelta delle soluzioni tecniche deve essere rinvenuta una scelta libera e creativa dell’autore. L’unico limite che incontra la protezione del diritto d’autore sulle forme risulta quindi l’accertamento della “creatività” dell’autore, ossia se la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o da altri vincoli che non hanno lasciato spazio all’esercizio di una libertà creativa dell’autore o le hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l’idea e la sua espressione si confondono. Ciò indipendentemente dal fatto che esistano altre forme possibili ovvero un brevetto per invenzione (scaduto) sulla forma stessa.

Possibili (ed ovvie) implicazioni concorrenziali
La decisione resa dalla CGUE si pone nel solco di precedenti decisioni che hanno ammesso la cumulabilità per le forme della protezione autorale con quelle del design e dei brevetti per invenzione. La stessa Corte ha infatti recentemente stabilito che particolari modelli di jeans e di felpe, già oggetto di protezione quali design, potrebbero essere protetti anche sotto il profilo autorale qualora la forma possa essere determinata da scelta creativa ed espressione della personalità dell’autore (v. decisione del 12 settembre 2019, causa C-683/17 “Cofemel”). Tuttavia tale interpretazione porta con sé evidenti effetti anti-concorrenziali e di possibile rottura del sistema che non possono essere sottovalutati (sul punto si vedano le conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-833/18 qui in commento).
Non dobbiamo infatti dimenticare che il nostro sistema è congegnato per realizzare un adeguato equilibrio fra i monopoli IP, finalizzati ad incentivare la creatività e lo sviluppo del progresso tecnologico ela libera concorrenza. Aumentando la possibilità di cumulo di diritti esclusivi su determinate forme o oggetti si riduce, di conseguenza, la possibilità di ingresso di concorrenti sul mercato, incrementando così il monopolio (legale) su determinate forme. Non solo. Legittimando l’utilizzo della più estesa tutela autorale su determinate forme che avrebbero dovuto essere oggetto di protezione di design e/o di brevetto per invenzione si rischia anche di disincentivare l’utilizzo di tali forme di protezione in quanto più costose e complesse da ottenere (in linea con quanto affermato si veda anche la riflessione di ZANON, I modelli di utilità, in Codice della proprietà industriale a cura di Adriano Vanzetti, Giuffrè Editore 2013, 1030 ss.). Non si può inoltre non notare come non appaia del tutto chiaro il ragionamento della corte, nella misura in cui lo spazio creativo tipicamente autorale normalmente non sussiste quando si sia di fronte ad una scelta funzionale, che come tale è sostanzialmente necessitata proprio dalla funzione che si vuole ottenere.
La deriva protezionistica ora indicata sembra tuttavia non intaccare le decisioni rese dalla stessa CGUE in tema di protezione di marchi di forma. Infatti la giurisprudenza della Corte è stata da sempre contraria a proteggere come marchi le forme anche in parte funzionali tanto che nella decisione C-48/09 (caso “Lego Iuris”) la Corte ha precisato che “quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica” (punto 46). Ciò perché “nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come sviluppato nell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici” (punto 46). E’ ben vero che la tutela autorale non è eterna, scadendo decorsi 70 anni dalla morte dell’autore, ma è anche vero che si tratta di un periodo decisamente lungo, che in molti casi esaurisce completamente le concrete possibilità di sfruttamento di un trovato o di una soluzione.
È dunque evidente lo scollamento tra decisioni rese dalla medesima Corte in tema di protezione della forma nel campo del diritto d’autore e in quello dei marchi di forma con motivazioni evidentemente contrastanti. Si auspica quindi, per una tenuta del sistema, che la Corte uniformi le proprie decisioni in tema di cumulabilità delle protezioni sulle forme così da riportare chiarezza per gli interpreti.

Alessandro Bura