PROGETTO DI ACCORDO BREXIT: MANTENIMENTO DELLA PROTEZIONE NEL REGNO UNITO DEI DIRITTI IP

07/03/2018

Il progetto di accordo per regolare l’uscita del Regno Unito dall’UE, pubblicato dalla Commissione Europea il 28 febbraio 2018, prevede la protezione continua nel Regno Unito dei diritti di proprietà intellettuale registrati o concessi a livello comunitario

 

Il progetto di accordo della Commissione dell’UE (di seguito “il progetto”) prevede che i titolari di un marchio comunitario registrato, di un disegno o modello comunitario o di una privativa comunitaria per varietà vegetale diventino, dopo la Brexit, titolari di diritti corrispondenti nel Regno Unito. L’articolo 50, paragrafo 1 del progetto stabilisce che il titolare di un marchio, disegno o modello o di una privativa UE per ritrovati vegetali “che è stato registrato o concesso prima della fine del periodo transitorio diventa, senza essere riesaminato, titolare di un diritto di proprietà intellettuale analogo registrato ed esecutivo nel Regno Unito, come previsto dalla legislazione del Regno Unito”. L’articolo 50, paragrafo 2, prevede gli stessi diritti per quanto riguarda le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le specialità tradizionali. Tale registrazione dei corrispondenti diritti del Regno Unito sarà gratuita e non richiederà alcuna procedura amministrativa, compreso l’obbligo di elezione di domicilio per la notificazione o comunicazione nel Regno Unito, almeno fino al primo rinnovo del diritto (articolo 51 del progetto).

Le designazioni dell’UE nelle domande di marchio o design tramite il sistema di Madrid o tramite il sistema de L’Aia effettuate prima della fine del periodo transitorio beneficiano della protezione anche nel Regno Unito (cfr. articolo 52 del progetto). I diritti su disegni e modelli comunitari non registrati diventeranno esecutivi nel Regno Unito (articolo 53 del progetto) e i diritti sulle banche dati troveranno anch’ essi tutela nel Regno Unito (articolo 54).

L’ articolo 55 del progetto propone che le domande pendenti di marchio comunitario, nonché le domande di privativa comunitaria per varietà vegetali, siano trattate creando un diritto di priorità ad hoc nel Regno Unito per lo stesso marchio per prodotti o servizi identici o simili, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo transitorio.

Per quanto riguarda il certificato di protezione complementare (CPC), l’articolo 56 del progetto chiarisce che, qualora una domanda di CPC sia presentata nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio ma la procedura per il rilascio del certificato sia ancora in corso alla fine di tale periodo, si applicano i regolamenti CPC dell’UE e ogni successivo certificato concesso deve avere il livello di protezione previsto da tali regolamenti.

Infine, l’articolo 57 del progetto propone che i diritti esauriti nell’ UE e nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione alle condizioni previste dal diritto dell’UE resteranno esauriti sia nell’ UE che nel Regno Unito.

Queste disposizioni del progetto di accordo riflettono l’attuale posizione negoziale della Commissione sulle modalità di riconoscimento reciproco dei diritti di proprietà intellettuale.