CASSAZIONE CIVILE: IL DANNO BIOLOGICO DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY PUÒ ESSERE PROVATO ATTRAVERSO PRESUNZIONI

02/03/2023

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza n. 4752 del 15 febbraio 2023, ha confermato la possibilità per il danneggiato di poter provare anche per presunzioni il danno biologico subito, in questo caso, a seguito del mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le circostanze oggetto della pronuncia traggono la loro origine dalla nota vicenda “Calciopoli”, ed in particolare dalla pubblicazione di un articolo in cui veniva divulgato l’indirizzo di residenza, coincidente con quello della residenza familiare, riguardante una persona coinvolta nell’inchiesta.

Il dato pubblicato aveva quindi reso possibile l’identificazione di tale persona provocandone l’esposizione a violente reazioni da parte di alcuni tifosi con evidenti ripercussioni sul suo nucleo familiare e che determinavano la moglie del soggetto direttamente interessato ad agire in giudizio per violazione della privacy e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nell’esaminare i motivi di ricorso la Corte innanzitutto sconfessa l’interpretazione suggerita dai ricorrenti dell’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 – ratione temporis applicabile – secondo cui la tutela invocata dall’attrice non poteva essere in verità estesa a soggetti diversi dal titolare dei dati personali (ovvero il marito) dal momento che nessun riferimento alla moglie veniva fatto nell’articolo. La violazione e l’attività lesiva invece, come correttamente già rilevato dal giudice del gravame, potevano ben essere riconducibili all’attrice, in quanto l’informazione pubblicata aveva permesso di individuare e rendere quindi identificabili non solo la persona coinvolta nell’inchiesta ma anche le persone a lei vicine, senza che la comunicazione di tale dato potesse essere giustificata da ragioni di utilità sociale, veridicità oggettiva e uso civile dell’informazione.

Venendo ai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, ed in particolare al danno biologico che l’attrice allegava di aver subito a seguito dell’esposizione alla tifoseria calcistica, tale da risultare nella necessità di un trasferimento di abitazione, nella crisi del rapporto coniugale e nell’emergere di disturbi fisici, la Corte conferma che il giudice può procedere all’accertamento ponendo “a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni, così come può fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva per gli altri pregiudizi di natura non patrimoniale”.

Il giudice non è obbligato a ricorrere all’accertamento medico-legale, a cui viene fatto espresso riferimento a livello normativo dall’art. 2, lett. a), del D. Lgs n. 209/2005 in tema di accertamento e calcolo del danno non patrimoniale, ma può fare riferimento a tutta una serie di elementi eterogenei, sempre comunque fermi i limiti posti dalla verifica dei requisiti della “gravità della lesione”, della “serietà del danno” e del fatto che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 16402/2021).

Elia Piccolo