E-COMMERCE: NON E’ OBBLIGATORIO FORNIRE UN NUMERO TELEFONICO PER L’ASSISTENZA CLIENTI
22/07/2019
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con decisione del 10 luglio 2019, non ha ravvisato l’obbligo – per Amazon UE, come per qualsiasi altra piattaforma e-commerce – di mettere a disposizione del consumatore un numero telefonico prima della conclusione di un contratto.
Protagonista della decisione in commento è il colosso dell’e-commerce Amazon EU, citata in giudizio dinanzi ai giudici tedeschi da parte dell’Unione federale delle centrali e delle associazioni dei consumatori (in prosieguo “Unione Federale”). Quest’ultima ha chiesto di accertare il mancato rispetto da parte di Amazon – nel caso specifico, in relazione al sito www.amazon.de – dell’obbligo di legge consistente nel fornire al consumatore mezzi efficaci per entrare in contatto con la piattaforma online.
Secondo l’Unione Federale tedesca, in particolare, il servizio di richiamata di Amazon non avrebbe rispettato i requisiti d’informazione previsti dalla legge, dal momento che il consumatore deve effettuare numerosi passaggi per entrare in contatto con un interlocutore di tale società. La violazione si verifica quindi nei confronti della legge tedesca che impone all’operatore commerciale – prima di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali – di fornire in ogni caso il proprio numero di telefono.
La Corte federale di giustizia tedesca, adita in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva sui diritti dei consumatori (Direttiva UE 83/2011) osti a una siffatta normativa nazionale e se l’operatore commerciale sia obbligato ad attivare una linea telefonica, o di fax, o un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo. La Corte federale ha inoltre adito la Corte UE per sapere se una piattaforma di e-commerce come Amazon possa ricorrere a diversi mezzi di comunicazione, quali un sistema di messaggi istantaneo o di richiamata telefonica.
Con la sentenza del 10 luglio 2019, la Corte UE ha dichiarato che la direttiva osta a una siffatta normativa nazionale, poiché la direttiva non obbliga in ogni caso l’operatore commerciale ad attivare una linea telefonica, o di fax, o a creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo. La direttiva impone di dare indicazioni ai consumatori relativamente ai predetti mezzi di comunicazione soltanto nel caso in cui l’operatore commerciale già li abbia predisposti. Allo stesso tempo, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che la direttiva impone all’ operatore commerciale di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di comunicazione che garantisca una comunicazione diretta ed efficace, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori, la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con gli operatori commerciali.
La possibilità per il consumatore di contattare l’operatore commerciale rapidamente e di comunicare efficacemente con quest’ultimo riveste un’importanza fondamentale per la salvaguardia e per l’effettiva attuazione dei diritti del consumatore e, in particolare, del diritto di recesso. Tuttavia, la Corte ha osservato che occorre garantire un giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, come enunciato dalla medesima direttiva, rispettando al contempo la libertà d’impresa dell’imprenditore, come sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che spetti ai giudici nazionali valutare se i mezzi di comunicazione messi a disposizione del consumatore siano idonei a salvaguardare i diritti di quest’ultimo, non essendo in ogni caso obbligatorio fornire un numero telefonico e potendo l’operatore predisporre ed utilizzare altri mezzi di comunicazione, a condizione che questi siano efficaci.