LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ANNULLA IL RIFIUTO DI REGISTRARE UN MARCHIO FIGURATIVO RECANTE I SIMBOLI DELLA VALUTA “€” E “$

15/03/2018

L’EUIPO non ha motivato sufficientemente la sua decisione di rifiuto in merito alla registrazione del marchio UE recante i simboli della valuta “€” e “$” e la Corte di Giustizia, annullando il rifiuto dell’EUIPO, ha ribadito che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati

 

Nel 2015 la società polacca Cinkciarz. pl chiedeva all’EUIPO di registrare un marchio UE per software, servizi finanziari, compresi i servizi finanziari esteri, scambi e pubblicazioni recante i simboli della valuta “€” e “$”.

L’ EUIPO rifiutava di registrare tale segno come marchio UE a causa del suo carattere descrittivo, nonché per la mancanza di carattere distintivo. Secondo l’EUIPO, gli elementi figurativi consistenti in forme rotonde, al cui interno sono raffigurati i simboli delle valute di cui sopra, non sono sufficientemente significative da distogliere l’attenzione del pubblico dal messaggio che i simboli valutari “€” e “$” trasmettono in relazione ai prodotti e servizi interessati.

La Cinkciarz. pl proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia diretto all’ annullamento della decisione dell’EUIPO. Con sentenza resa in data 8 marzo 2018, la Corte annullava la decisione dell’EUIPO. La Corte sottolineava anzitutto che qualsiasi rifiuto di registrazione da parte dell’EUIPO deve, in linea di principio, riferirsi a ciascuno dei prodotti o servizi interessati. Anche se l’EUIPO può limitarsi a fornire una motivazione generale per tutti i prodotti o servizi interessati nel caso in cui il motivo di rifiuto sia addotto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, tale opzione si estende solo a beni e servizi che hanno una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro, formando una categoria o un gruppo di prodotti o servizi sufficientemente omogenei.

La mancata distinzione da parte dell’EUIPO tra le diverse classi di beni e servizi e la mancata spiegazione del fatto che i prodotti e i servizi in questione avessero una relazione sufficientemente diretta e specifica tra loro è risultata nella dichiarazione da parte della Corte che il ragionamento generale adottato dall’EUIPO non fosse pertinente per tutti i prodotti e servizi in questione. In particolare, la Corte osservava che il marchio richiesto copriva più di 80 prodotti e servizi, suddivisi in tre categorie molto diverse e tra loro distinte, mentre l’EUIPO si era meramente limitato a constatare che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio fossero collegati a transazioni in valuta estera. Spetta quindi ora all’EUIPO fornire ulteriori spiegazioni per i prodotti e i servizi che non sono caratterizzati come connessi alle transazioni in valuta estera, al fine di spiegare perché la registrazione del marchio richiesto dovesse essere rifiutata.