LGV OTTIENE ANCHE AVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA UN ORDINE DI INIBITORIA CONTRO UN RIVENDITORE ON LINE DI SOFTWARE ILLECITI

10/09/2019

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania, conformandosi all’oramai unanime giurisprudenza ottenuta da LGV avanti alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa italiane, ha inibito a un rivenditore online di proseguire la vendita senza autorizzazione di programmi per elaboratore di titolarità di un’importante società produttrice di software.

 

L’azione cautelare è stata proposta da LGV per conto della propria cliente dopo che quest’ultima aveva appreso che la società resistente rivendeva, tramite alcuni siti internet, programmi per elaboratore di propria titolarità senza autorizzazione. Si trattava, in particolare, di programmi immessi sul mercato dalla ricorrente esclusivamente con licenze temporanee (mediante abbonamento mensile o annuale). Il rivenditore online, invece, vendeva tali programmi con accessi perpetui al programma per importi “vili” come definiti dalla stessa ordinanza.

Il Tribunale di Catania, accogliendo in toto il ricorso proposto, ha accertato l’illecito sfruttamento da parte del resistente dei diritti di esclusiva di titolarità della società ricorrente, accogliendo la domanda di inibitoria anche in relazione alla tutela del marchio di titolarità della software house. Il Giudice ha anche affermato che le condotte del rivenditore integrano condotte concorrenzialmente sleali sia sotto il profilo confusorio sia per quanto concerne l’imitazione servile.

Con il provvedimento in parola è stato anche ribadito il principio secondo cui la cessazione della condotta nel corso del giudizio non fa venire meno l’imminenza del periculum in quanto la cessazione delle condotte, determinata solamente dalla libera determinazione della parte, non può essere considerata definitiva; il distributore quindi, in assenza di un ordine giudiziario, potrebbe facilmente reiterare le condotte abusive stante anche la facilità di creazione di nuovi siti vetrina. Il Tribunale ha altresì affermato che il requisito dell’imminenza del pregiudizio discende dalla duratura natura dell’illecito perpetrato da parte resistente e comunque dagli effetti permanenti della condotta.