IP WEEKLY UPDATES (HOT TOPICS)

13/03/2023

Minimizzare i rischi del cloud computing per le imprese

 

Un recente studio, condotto dalla società internazionale S&P Global Market Intelligence – per conto di Cloud Oracle Infrastructure (Oci), ha certificato la progressiva tendenza delle grandi imprese di scegliere servizi Multicloud rispetto a servizi cloud di un solo fornitore (https://www.corrierecomunicazioni.it/). Tale tendenza è principalmente dettata dalle necessità delle imprese di (i) mantenere la sovranità dei dati inviati “sulle nuvole” e (ii) ottimizzare i costi dei servizi cloud, problematiche entrambe note da tempo nell’ambito del cloud computing. Il rischio per le aziende è infatti rappresentato dall’investire in acquisizione massiva di dati di utenti da conservare sullo spazio cloud di un solo fornitore per poi dover affrontare complesse procedure per la migrazione dei dati degli utenti presso un altro fornitore di servizi cloud (cd. effetto “lock-in”). In caso poi di servizi di cloud computing più complessi (come quelli di fornitura anche di servizi software per l’ottimizzazione del lavoro all’interno dell’azienda basati sulla gestione dei dati acquisiti) l’aumento della sicurezza informatica e l’ottimizzazione dei costi negli attuali contratti di Multiclould rispetto ai precedenti contratti di cloud computing “mono-fornitore”, hanno aumentato l’utilizzo della formula Multicloud.


 

CASSAZIONE CIVILE: IL DANNO BIOLOGICO DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY PUÒ ESSERE PROVATO ATTRAVERSO PRESUNZIONI

02/03/2023

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza n. 4752 del 15 febbraio 2023, ha confermato la possibilità per il danneggiato di poter provare anche per presunzioni il danno biologico subito, in questo caso, a seguito del mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le circostanze oggetto della pronuncia traggono la loro origine dalla nota vicenda “Calciopoli”, ed in particolare dalla pubblicazione di un articolo in cui veniva divulgato l’indirizzo di residenza, coincidente con quello della residenza familiare, riguardante una persona coinvolta nell’inchiesta.

Il dato pubblicato aveva quindi reso possibile l’identificazione di tale persona provocandone l’esposizione a violente reazioni da parte di alcuni tifosi con evidenti ripercussioni sul suo nucleo familiare e che determinavano la moglie del soggetto direttamente interessato ad agire in giudizio per violazione della privacy e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nell’esaminare i motivi di ricorso la Corte innanzitutto sconfessa l’interpretazione suggerita dai ricorrenti dell’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 – ratione temporis applicabile – secondo cui la tutela invocata dall’attrice non poteva essere in verità estesa a soggetti diversi dal titolare dei dati personali (ovvero il marito) dal momento che nessun riferimento alla moglie veniva fatto nell’articolo. La violazione e l’attività lesiva invece, come correttamente già rilevato dal giudice del gravame, potevano ben essere riconducibili all’attrice, in quanto l’informazione pubblicata aveva permesso di individuare e rendere quindi identificabili non solo la persona coinvolta nell’inchiesta ma anche le persone a lei vicine, senza che la comunicazione di tale dato potesse essere giustificata da ragioni di utilità sociale, veridicità oggettiva e uso civile dell’informazione.

Venendo ai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, ed in particolare al danno biologico che l’attrice allegava di aver subito a seguito dell’esposizione alla tifoseria calcistica, tale da risultare nella necessità di un trasferimento di abitazione, nella crisi del rapporto coniugale e nell’emergere di disturbi fisici, la Corte conferma che il giudice può procedere all’accertamento ponendo “a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni, così come può fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva per gli altri pregiudizi di natura non patrimoniale”.

Il giudice non è obbligato a ricorrere all’accertamento medico-legale, a cui viene fatto espresso riferimento a livello normativo dall’art. 2, lett. a), del D. Lgs n. 209/2005 in tema di accertamento e calcolo del danno non patrimoniale, ma può fare riferimento a tutta una serie di elementi eterogenei, sempre comunque fermi i limiti posti dalla verifica dei requisiti della “gravità della lesione”, della “serietà del danno” e del fatto che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 16402/2021).

Elia Piccolo

IP WEEKLY UPDATES (HOT TOPICS)

21/02/2023

Il Garante della Privacy dispone il blocco dell’utilizzo dei dati da parte di Replika 

 

Replika è un’applicazione sviluppata nel 2020 da una società statunitense e diffusa in tutto il mondo soprattutto tra i giovanissimi, Italia inclusa.

L’applicazione è caratterizzata da un software di intelligenza artificiale che si interfaccia con l’utente – tramite suoni e parole – studiato per creare un “amico virtuale” in grado di migliorare il benessere emotivo dell’utente, comprendendone i pensieri e calmandone l’ansia, aiutandolo a gestire lo stress, ecc.; in sostanza l’applicazione è in grado di influenzare le scelte, l’umore e la personalità dell’utente.

Con provvedimento del 2 febbraio 2023, il Garante della Privacy ha disposto il blocco dell’utilizzo dei dati degli utenti italiani attraverso l’applicazione poiché non vi sarebbero barriere effettive per impedirne l’utilizzo dei minori d’età (come effettivamente successo). Il Garante ha infatti sottolineato che non sarebbero sufficienti le dichiarazioni rese dagli utenti circa la propria maggiore età nel momento della creazione dell’account ma sarebbe necessario implementare meccanismi di riconoscimento della minore età dell’utente anche durante l’utilizzo dell’applicazione: ad esempio sulla base delle risposte date dall’utente che sarebbero chiaramente provenienti da un minore.

L’impatto della decisione del Garante nel caso Replika potrebbe essere rilevante anche per altri sistemi di intelligenza artificiale che saranno obbligati a dotarsi di meccanismi attivi per il riconoscimento dell’età anagrafica degli utenti anche durante l’utilizzo dell’applicazione, con conseguente revisione anche dei contratti di licenza per gli utenti.


IP WEEKLY UPDATES (HOT TOPICS)

14/02/2023

Al via i contributi dell’Unione Europea per il deposito delle domande di marchio e desgin – Ideas powered for business  

 

La Commissione Europea ha stanziato fondi per le piccole e medie imprese aventi sede nell’Unione Europea a supporto di attività orientate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Fondo, denominato Ideas powered for business  https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund, sarà attivo dal 23 gennaio fino all’8 dicembre 2023 ed offre il rimborso di parte delle spese relative ad attività riguardanti marchi e design.

Le imprese potranno infatti richiedere un rimborso del 75% per le spese riguardanti le tasse di deposito di domande di marchi e design dinanzi all’EUIPO e del 50% per le spese riguardanti le tasse di deposito delle domande internazionali presentate tramite WIPO. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata preventivamente al deposito.

Le sovvenzioni sono disponibili fino ad esaurimento fondi ed è quindi necessario presentare quanto prima la domanda di rimborso scrivendo a info@lgvavvocati.it


LANDMARK DECISION ON BLOCKING ORDERS BY PUBLIC DNS PROVIDERS

11/11/2022

A panel of three judges of the Court of Milan has dismissed Cloudflare’s appeal against a preliminary injunction requested by the records’ companies Sony, Universal and Warner for blocking users’ access to three notorious pirates BitTorrent sites through Cloudflare’s public DNS service, namely 1.1.1.1.. The users’ access has been already blocked by the local connectivity companies (i.e. Telcos) following the relevant AGCOM’s orders. The Court issued a “dynamic” interim injunction, meaning that DNS blocks shall also include any alias domain to be created by the BitTorrent websites in the future.

Some technical details of the implementation of the injunction order is still subject to the Court of Milan.

Thanks to LGV Avvocati team, founding partners Simona Lavagnini and Luigi Goglia, the senior associate Alessandro Bura and the FPM Team, Luca Vespignani and Marco Signorelli.

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