ANTITRUST: MAXI SANZIONE DI 116 MILIONI DI EURO INFLITTA AD UNA NOTA SOCIETA’ DI TELECOMUNICAZIONI PER AVER OSTACOLATO LO SVILUPPO DELLA FIBRA.

11/03/2020

Lo scorso 25 febbraio 2020 l’Autorità Antitrust (AGCM) ha concluso il procedimento istruttorio A514 stabilendo che una nota multinazionale attiva nel settore delle telecomunicazioni (infra “la Società”), ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale volta ad ostacolare lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga [1].

 

L’ANTEFATTO:
Il procedimento istruttorio A514 ha avuto origine da una prima segnalazione da parte di una società a controllo pubblico, la quale ha denunciato presunte condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla Società nel corso di alcune gare di appalto indette dalla stessa società segnalatrice nel 2016, al fine di garantire la copertura delle aree a fallimento di mercato [2] del territorio nazionale nell’ambito della Strategia Italiana per lo sviluppo della Banda Ultra-larga. Nel corso dei mesi immediatamente successivi, a questa prima segnalazione si sono aggiunte ulteriori comunicazioni concernenti alcuni elementi relativi alle condotte già contestate in precedenza.
In data 28 giugno 2017 l’AGCM, ritenendo di carattere rilevante le molteplici segnalazioni raccolte, ha deliberato l’avvio di un procedimento nei confronti della Società ai sensi dell’art. 102 TFUE, al fine di verificare l’eventuale sfruttamento abusivo della posizione dominante da parte della multinazionale delle telecomunicazioni.

LE CONDOTTE CONTESTATE:
In sede di avvio del procedimento l’Autorità Antitrust ha ipotizzato come le condotte poste in essere dalla Società fossero idonee a conseguire due concreti obiettivi di lesione della concorrenza: (i) in primis volte ad ostacolare lo svolgimento delle procedure di gara in modo da preservare una storica posizione monopolistica nei territori definiti “aree bianche” ed evitare così l’ingresso sul mercato della società legittima aggiudicatrice delle gare di appalto; (ii) in secondo luogo volte ad accaparrarsi preventivamente la clientela sul nuovo segmento dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda ultralarga, anche con politiche commerciali anticoncorrenziali (prezzi non replicabili, lock-in). In aggiunta a tali ipotesi di alterazione della normale concorrenza, in data 14 febbraio 2018 l’Autorità Antitrust ha inserito un ulteriore motivo di analisi alla sua valutazione istruttoria. È stata infatti deliberata un’estensione oggettiva dell’ambito del provvedimento, con riferimento “alle condotte concernenti la strategia dei prezzi wholesale della Società sul mercato dei servizi di accesso all’ingrosso a banda larga e ultralarga e l’utilizzo delle informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi alla Società sul mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio a banda larga e ultralarga”.

L’ESSENZA DEL PROVVEDIMENTO:
In seguito ad una lunga fase istruttoria, in data 25 febbraio 2020 l’AGCM ha ufficialmente deciso di imporre una sanzione pecuniaria pari a 116 milioni di euro nei confronti della Società, considerata responsabile per aver intenzionalmente posto in essere condotte anticoncorrenziali le quali, complessivamente considerate, hanno permesso di integrare una strategia qualificabile come di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE. Nello specifico, la Società è stata ritenuta responsabile per aver messo in atto “condotte indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale” e per aver “posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale”. Di fatto, sono state pienamente accolti i primi due punti di contestazione evidenziati nelle segnalazioni iniziali ed è stata dunque accertata la responsabilità della Società nell’aver ostacolato lo svolgimento delle gare di appalto nell’ambito della Strategia nazionale banda ultra-larga del governo. Dall’altro lato, invece, è integralmente decaduto il punto relativo alla presunta strategia di pricing posta in essere da parte della Società unito al presunto utilizzo delle informazioni privilegiate sui clienti degli operatori alternativi.

Per tali ragioni, l’AGCM ha deciso di imporre una sanzione di carattere pecuniario notevolmente afflittiva al fine di garantire la necessaria deterrenza rispetto al verificarsi di possibili condotte anticoncorrenziali future. In ogni caso, nel quantificare la sanzione, l’Autorità Antitrust ha valutato positivamente la condotta tenuta dalla Società nella fase conclusiva del procedimento istruttorio, volta ad assicurare che le offerte promozionali presentate avessero condizioni economiche complessive pienamente replicabili da altri operatori concorrenti.

Con riferimento al pagamento di tale sanzione, l’AGCM ha precisato inoltre di aver differito il termine ultimo per l’adempimento al prossimo 1 ottobre 2020, “in considerazione delle gravi difficoltà che sta affrontando il sistema produttivo del nostro paese, derivanti dalla straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell’importo elevato”.

Da ultimo, la Società ha immediatamente comunicato le sue perplessità in merito alla severa pronuncia, definendo come ingiustificata la sanzione pecuniaria imposta dall’Autorità Antitrust e annunciando altresì una chiara volontà di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (“TAR”).

[1] È possibile consultare l’integrale provvedimento al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A514%20chiusura.pdf
[2] Le aree a fallimento di mercato sono comunemente definite le c.d. “aree bianche”, a causa delle loro caratteristiche di scarsa densità abitativa e di dislocazione frastagliata sul territorio per le quali solo l’intervento pubblico diretto può garantire alla popolazione residente un servizio di connettività. In assenza di sussidi pubblici, infatti, il mercato di per sè non giustificherebbe l’infrastrutturazione innovativa in tali aree.

Paolo Rovera e Alessandro Bura