IL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO STREETWEAR “BOY LONDON” DICHIARATO NULLO PERCHE’ CONTRARIO AL BUON COSTUME.

04/03/2020

Con la recente decisione n. 20 461 C, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha dichiarato la nullità del marchio “BOY LONDON”, in quanto evocativo della simbologia nazista e dunque contrario al buon costume ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lett. f), RMUE.

 

Il fatto
La Divisione di Annullamento dell’EUIPO, con la decisione del 20 dicembre 2019, ha sancito la nullità del marchio di abbigliamento BOY LONDON, in quanto contrario al buon costume ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.
Il marchio figurativo in questione conteneva una componente figurativa raffigurante un’aquila ad ali spiegate con lo sguardo rivolto verso destra che poggia i propri artigli sulla lettera “O” dell’elemento verbale “BOY”, trascritto in carattere maiuscolo sotto l’immagine dell’aquila. Al di sotto della parola “Boy”, compare il termine “London” in caratteri significativamente più ridotti:

Le argomentazioni della parte richiedente vertevano sull’assunto che il segno contestato fosse una palese ripresa del cosiddetto “Parteiadler”, uno degli emblemi del Partito Nazionalsocialista tedesco:
La contrarietà al buon costume e all’ordine pubblico come causa di nullità dei marchi
Come noto, l’articolo 7, paragrafo 1, lett. f), RMUE vieta la registrazione di marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume. La formulazione di tale principio è molto ampia e necessita un’applicazione prudente che tenga in considerazione da un lato il diritto degli operatori commerciali di utilizzare liberamente segni che intendono registrare come marchi e dall’altro lato il diritto del pubblico di non essere turbato da marchi offensivi, minacciosi o ingiuriosi. La ratio sottesa al divieto di registrazione dei marchi contrari al buon costume a all’ordine pubblico consiste non tanto nell’evitare l’utilizzo commerciale del segno, quanto di evitare la registrazione del marchio nei casi in cui la concessione del monopolio sarebbe contraria ai principi fondamentali e morali dello Stato di diritto. Pare necessario precisare, inoltre, che l’articolo 7, paragrafo 2 stabilisce che il paragrafo 1, lett. f) del medesimo articolo si applica anche se gli impedimenti esistono soltanto in una parte della Comunità. La valutazione dell’esistenza dell’impedimento alla registrazione per contrarietà a ordine pubblico o buon costume non può, in ogni caso, basarsi né sulla percezione della parte del pubblico facilmente impressionabile o offendibile, né sulla percezione della parte del pubblico imperturbabile, ma deve essere effettuata sulla base di criteri di una persona ragionevole (cfr. 14/11/2013, Ficken Liquors, T-54/13, EU:T:2013:593). Ai fini dell’esame degli impedimenti alla registrazione per contrarietà al buon costume o ordine pubblico, la Divisione di Annullamento – anche nella decisione in commento – ricorda che il pubblico di riferimento non può essere circoscritto al pubblico destinatario dei prodotti e servizi per i quali la registrazione è richiesta, ma, di contro, è necessario tener conto che il segno contrario all’ordine pubblico o al buon costume potrebbe offendere chi ci si potrebbe trovare accidentalmente di fronte nella propria vita quotidiana.

La decisione della Divisione di Annullamento
La Divisione di Annullamento, accogliendo la tesi della parte richiedente, ha dichiarato il marchio in oggetto contrario al buon costume, in quanto il “messaggio evocato dal segno e percepito dal pubblico richiama la simbologia nazista” e pertanto nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lett. f), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, lett. a).
In primo luogo, dal punto di vista visivo, la Divisione di Annullamento ha ritenuto che il pubblico rilevante possa percepire il marchio contestato come un riferimento alla simbologia nazista, nonostante il marchio, a differenza del Parteiadler, non mostri la svastica e riporti l’elemento denominativo BOY LONDON. L’omissione della svastica e l’aggiunta dell’elemento denominativo, tuttavia, non alterano la percezione che il pubblico ha del marchio, secondo la valutazione della Divisione di Annullamento che fa riferimento alle conclusioni rese dell’Avvocato generale Bobek nella causa 240/18P. In quella sede l’Avvocato generale aveva riscontrato che “il buon costume si riferisce a valori e convinzioni a cui una determinata società aderisce in un dato momento (…). A differenza della natura discendente dell’ordine pubblico, il buon costume si sviluppa dall’alto verso il basso”. Per questo motivo, per valutare se un segno è contrario al buon costume, è necessario avvalersi di mezzi di prova relativi al caso specifico per accertare come il pubblico di riferimento reagirebbe se il segno fosse apposto sui corrispondenti prodotti o servizi.
Nel caso di specie, a sostegno della propria argomentazione la richiedente depositava, tra l’altro, diversi articoli di giornali, riviste e forum online nei quali sia i consumatori, sia i mass media accostavano il marchio contestato alla simbologia nazista. Tale documentazione dimostrava come, benché non tutti gli utenti siano concordi con ritenere che il marchio contestato rimandi alla simbologia nazista, “una parte non marginale del pubblico percepisca l’aquila contenuta nel segno come riferimento all’emblema nazista” (cfr. pag. 16 Decisione di Annullamento n. 20 461 C).
Tutto ciò considerato, la Divisione di Annullamento ha quindi dichiarato nullo il marchio contestato stabilendo che esso rinvia al partito nazista e trasmette un’immagine che viene percepita dal pubblico rilevante come un riferimento a un’ideologia contraria ai valori fondamentali dell’Unione Europea. In particolare, “il MUE contestato è pertanto di natura tale da scioccare o offendere, non solo le vittime dei massacri operati dal partico nazista, ma anche chiunque, nel territorio dell’Unione, si trovi di fronte a detto marchi e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza”.

Paolo Passadori