CALZATURE CROCS: È NULLA LA REGISTRAZIONE DEL DESIGN

21/03/2018

Il 14 marzo il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la nullità della registrazione del disegno/modello delle calzature Crocs per difetto del requisito della novità. La Crocs non è riuscita a dimostrare di non aver predivulgato il disegno/modello.

 

La vicenda origina dalla richiesta del 22 novembre 2004 della Western Brands LLC all’UAMI (oggi EUIPO) di registrare un disegno comunitario per calzature, rivendicando la priorità di una domanda di brevetto USA depositata il 28 maggio 2004. L’8 febbraio 2005 la registrazione veniva concessa, e successivamente trasferita dalla Western Brands alla Crocs il 3 novembre 2005.

Nel 2013 la società francese Gifi Diffusion presentava all’EUIPO una domanda di nullità del disegno per difetto di novità, sostenendo che lo stesso fosse stato divulgato al pubblico anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (ossia, già prima del 28 maggio 2003).

Infatti, un disegno o modello è proteggibile nell’UE fra l’altro a condizione che non sia stato divulgato al pubblico anteriormente ai dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata.

Il 13 febbraio 2014 la divisione annullamento dell’EUIPO respingeva la domanda di Gifi Diffusion, sostenendo che la presunta divulgazione non fosse stata sufficientemente dimostrata.

Il 27 marzo 2014 Gifi Diffusion proponeva appello contro la decisione della divisione annullamento, producendo prove in base alle quali risultava che il disegno fosse stato divulgato al pubblico anteriormente al 28 maggio 2003, sia esponendolo sul sito Internet di Crocs e nell’ambito di un salone nautico in Florida, sia rendendo disponibili alla vendita, in diversi Stati americani, sandali realizzati secondo il disegno.

Tali circostanze portavano la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ad accogliere la domanda di Gifi Diffusion, con una conseguente dichiarazione di nullità del disegno per calzature.

La Crocs ricorreva contro tale decisione, affermando che le circostanze di divulgazione testé citate non potessero ragionevolmente essere conosciute negli ambienti specializzati del settore delle calzature, all’interno dell’Unione, nel corso della normale attività commerciale.

Con la decisione del 14 marzo 2018 il Tribunale dell’UE ha tuttavia ritenuto che la Crocs non sia riuscita a dimostrare né che il sito internet non potesse essere individuato da produttori di calzature operanti fuori dagli USA, né che questi ultimi non fossero a conoscenza del salone nautico, peraltro di carattere internazionale, tenutosi in Florida. Infine, il Tribunale ha affermato che anche la messa in vendita di calzature aventi tale disegno fosse avvenuta con modalità tali da non poter essere passata inosservata negli ambienti specializzati dell’Unione.

Queste tre osservazioni, congiuntamente considerate, hanno portato il Tribunale a ritenere corrette le conclusioni dell’EUIPO e, pertanto, a respingere il ricorso presentato da Crocs.