LGV AVVOCATI VINCE IN TEMA DI GIURISDIZIONE

28/03/2018

Con una recentissima sentenza il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in un procedimento di accertamento negativo di un credito instaurato nei confronti di una società olandese cliente di LGV.

 

Il procedimento in esame è stato instaurato, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., da una società italiana – produttrice di caschi per moto –  nei confronti del suo distributore olandese, assistito da LGV, al fine di chiedere l’accertamento dell’insussistenza del diritto vantato da quest’ultima in relazione al riconoscimento di un bonus sul fatturato del 2016.

LGV si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, in base a quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012; in particolare, essa riteneva la sussistenza della giurisdizione del Giudice olandese sia in applicazione dell’art. 5 di tale Regolamento, relativo al criterio di collegamento del foro generale del convenuto, sia in applicazione dell’art. 7, relativo ai fori facoltativi nell’ipotesi di compravendita di beni mobili.

Il Tribunale di Bergamo, con una decisione resa dopo soli 5 mesi dall’inizio del procedimento, ha accolto l’eccezione preliminare proposta da LGV dichiarando la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha chiarito che, in applicazione all’ art. 4 del Regolamento UE n. 1215/12, “(…) nei casi di controversie internazionali, la giurisdizione spetti al giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o, in caso di società, la sede” e che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,  nelle ipotesi di contratti di compravendita di beni mobili la giurisdizione spetta al giudice del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso di specie, la resistente ha sede in Olanda e i beni della ricorrente sono stati consegnati in Olanda; il Giudice ha quindi concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice italiano.