CGUE: LA REGISTRAZIONE TUTELA NON SOLO LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, MA ANCHE LE FORME E L’ASPETTO DEL PRODOTTO DOP

26/01/2021

Con la sentenza del 17 dicembre 2020, emessa all’esito della causa C-490/19 (“Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS”), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi in tema di tutela della Denominazione di Origine Protetta (DOP), chiarendo in particolare che, ai sensi della normativa UE, è possibile vietare anche la ripresa di forme e aspetto di un prodotto DOP, qualora gli elementi imitati possano suscitare confusione nel consumatore.

 

Il fatto e le decisioni delle Corti francesi
Il “Morbier” è un formaggio prodotto nel massiccio del Giura (Francia) che beneficia dal 22 dicembre 2000 di una registrazione DOP ai sensi della normativa comunitaria. La Societè Fromagère du Livradois (in seguito “SFL”) non si colloca nella zona geografica cui è riservata la DOP “Morbier”, motivo per cui produce formaggio utilizzando la diversa denominazione “Montboissié du Haut Livradois”. Pur con denominazioni differenti, entrambi i prodotti caseari presentano la medesima caratteristica estetica, ossia una striscia nera orizzontale cingente interamente il formaggio, che peraltro figura esplicitamente nella descrizione del prodotto DOP “Morbier”.

La controversia in esame prende le mosse dal giudizio instaurato nel 2013 dal consorzio per la tutela del formaggio Morbier (Syndicat interprofessionel de défense du fromage Morbier) avverso la SFL affinché quest’ultima fosse condannata a cessare qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione della DOP «Morbier» per prodotti da essa non protetti, ogni usurpazione, imitazione o evocazione della DOP, ogni altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto idonea a indurre in errore sull’origine del prodotto, ogni altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, e in particolare un qualsiasi uso di una striscia nera che separi due parti del formaggio. La domanda di inibitoria così formulata non ha trovato tuttavia accoglimento nei primi due gradi di giudizio. In particolare, con decisione del 2017, la Cour d’Appel de Paris affermava che la registrazione DOP non era volta a tutelare l’aspetto o le caratteristiche di un prodotto, bensì si limitava a proteggerne la denominazione, e che la fabbricazione di prodotti diversi per mezzo di medesime tecniche lavorative non era di per sé vietata.
Il consorzio, a seguito del mancato accoglimento delle proprie istanze di tutela, impugnava la decisione della Corte d’Appello avanti alla Corte di Cassazione francese. In detta circostanza la Cassation, mediante rinvio pregiudiziale, interrogava la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiedendo chiarimenti in merito non solo alla disciplina concernente l’utilizzo da parte di terzi di una denominazione registrata, ma anche relativamente alla possibilità di vietare, sulla base della normativa UE, la riproduzione di forme e caratteristiche proprie di un prodotto oggetto di denominazione di origine.
La decisione della CGUE
La Corte di Giustizia è così chiamata a pronunciarsi riguardo a tale prassi e, in particolare, a chiarire se la riproduzione delle forme e caratteristiche di un prodotto contraddistinti dal marchio DOP possa essere idonea a suscitare confusione nel consumatore circa la reale provenienza del prodotto. La CGUE chiarisce anzitutto l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1 del Regolamento n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, in vigore all’epoca dei fatti, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, subentrato al primo regolamento in tema di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, statuendo che “le denominazioni registrate sono tutelate contro […] qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”. Secondo la Corte entrambe le norme devono essere interpretate estensivamente nel senso non solo di vietare l’utilizzo, da parte di terzi, della denominazione registrata, ma anche di precludere agli stessi la riproduzione di forma o aspetto caratterizzanti il prodotto DOP, laddove siffatta pratica possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di denominazione registrata. Pertanto, sebbene la tutela prevista dai regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012 riguardi esplicitamente la denominazione registrata e non il prodotto oggetto di protezione e, nello specifico, le sue forme o il suo aspetto, le DOP sono di fatto tutelate in ragione proprio di quelle peculiari caratteristiche che contraddistinguono il prodotto. In ragione di ciò, a detta della CGUE, non è possibile escludere a priori che la riproduzione di dette caratteristiche riconducibili a un prodotto oggetto di denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto, possa rientrare nel campo di intervento delle norme in oggetto. La sentenza precisa, infine, che occorre accertare caso per caso se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo – tendenzialmente informato e avveduto –, avendo riguardo non solo alla rilevanza ed al carattere distintivo degli elementi oggetto di imitazione, ma anche a tutti i fattori del caso di specie (i.e., fra gli altri, modalità di presentazione al pubblico e commercializzazione del prodotto) che possano indurre in errore il consumatore.

Federica Gattillo