MULTE PER VIOLAZIONE DELLE NORME EUROPEE ANTITRUST: VALVE, PROPRIETARIO DELLA PIATTAFORMA “STEAM” E CINQUE SVILUPPATORI SONO STATI MULTATI PER UN TOTALE DI OLTRE 7 MILIONI DI EURO PER PRATICHE DI GEOBLOCKING

08/02/2021

Secondo la Commissione europea, Valve e gli sviluppatori di giochi Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno limitato le vendite transfrontaliere di circa 100 videogiochi, violando così il diritto della concorrenza UE. L’accordo era progettato per impedire ai consumatori di utilizzare giochi al di fuori di alcuni Stati membri, ripartendo così il mercato europeo. Le condotte contestate hanno avuto luogo in nove diversi Stati membri dell’UE tra marzo 2007 e novembre 2018.

 

Steam è una piattaforma online, accessibile in tutto il mondo, che offre videogiochi da scaricare o in streaming. Inoltre, i giochi acquistati tramite i tradizionali canali o online da terzi soggetti possono essere utilizzati anche sulla piattaforma in parola. Gli utenti ottengono dei codici che permettono loro di attivare i giochi e utilizzare la piattaforma. Tali chiavi di attivazione sono incluse nei videogiochi venduti dagli sviluppatori. La piattaforma Steam include una funzione di controllo del territorio: durante il processo di attivazione viene riconosciuta la posizione geografica dell’utente. L’utilizzo della funzione di controllo del territorio, da un lato, e l’utilizzo delle chiavi di attivazione, dall’altro, permettono il cosiddetto “geo-blocking”.
Dopo quasi quattro anni di indagini, la Commissione Europea (“Commissione”) ha accertato, per quanto riguarda il rapporto tra Valve e i cinque sviluppatori sopra citati: “Accordi bilaterali e/o pratiche concordate … attuati mediante chiavi di attivazione Steam geo-bloccate che impedivano l’attivazione di alcuni videogiochi per PC di questi sviluppatori, al di fuori dei territori della Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania. Queste pratiche sono durate da uno a cinque anni e sono state attuate, a seconda dei casi, tra settembre 2010 e ottobre 2015.”

Inoltre, per quanto riguarda gli i di videogiochi per PC Bandai, Focus Home, Koch Media e ZeniMax e alcuni dei loro rispettivi distributori di videogiochi (diversi da Valve) la Commissione ha accertato: “Pratiche di geo-blocco sotto forma di accordi di licenza e distribuzione … contenenti clausole che limitavano le vendite transfrontaliere (passive) dei videogiochi interessati all’interno del mercato comune, compresi i suddetti paesi dell’Europa centrale e orientale. Questi sono durati generalmente più a lungo, vale a dire tra tre e 11 anni e sono stati attuati, a seconda di ogni relazione bilaterale, tra marzo 2007 e novembre 2018”.
Mentre gli sviluppatori di giochi Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax hanno scelto di collaborare, Valve, il proprietario della piattaforma Steam, secondo la Commissione europea, si sarebbe rifiutato.

Le violazioni
Dal punto di vista legale, la decisione ancora non resa pubblica, così come riportata nel comunicato stampa della Commissione Europea, menzionerebbe due aspetti: da un lato, il cosiddetto ingiustificato geo-blocking e dall’altro le restrizioni verticali di vendita. Il regolamento UE n. 2018/302 sul “Geo-blocking” mira a prevenire pratiche commerciali discriminatorie “basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, compreso il geo-blocking ingiustificato, nelle operazioni transfrontaliere tra un professionista e un cliente relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all’interno dell’Unione.” In particolare, “un professionista non deve, attraverso l’uso di misure tecnologiche o altro, “bloccare o limitare l’accesso di un cliente all’interfaccia online del professionista per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente”. Tuttavia, il regolamento è entrato in vigore solo il 3 dicembre 2018 e quindi dopo la fine delle pratiche accertate.
Mentre il comunicato stampa della Commissione europea cita ripetutamente l’aspetto del geo-blocking, la vera ratio giuridica è piuttosto da ricercare nell’art. 101 del TFUE che vieta la ripartizione dei mercati, essendo incompatibile con l’idea del mercato unico all’interno dell’Unione Europea: non sono ammessi accordi tra fornitori e distributori che limitano il territorio in cui beni o servizi possono essere venduti.

Le multe
La Commissione Europea ha emesso multe ridotte contro gli sviluppatori riconoscendo la collaborazione durante le indagini. Al contrario, la multa emessa contro il proprietario della piattaforma Valve non è stata ridotta: secondo la Commissione europea, Valve non avrebbe collaborato sufficientemente durante il procedimento. Valve, dal canto suo, ha annunciato di considerare di appellarsi alla decisione, e ciò anche per quanto riguarda il merito della questione. In passato, Valve aveva argomentato che non poteva essere considerata alla stregua di un “distributore di giochi”. Piuttosto, essa avrebbe fornito soltanto una piattaforma, essendo quindi un mero mediatore tra gli sviluppatori di giochi ed i consumatori. La Commissione non ha condiviso questo ragionamento: il ruolo di Valve è stato considerato cruciale nella pratica che, nella sua conseguenza ultima, ha portato alla ripartizione del mercato.

Conclusioni
Il caso esemplifica la stretta connessione tra le pratiche del geo-blocking e la fattispecie della ripartizione di mercato del diritto antitrust. Il regolamento sul geo-blocking si limita ad obbligare gli Stati membri di assicurare misure “efficaci, proporzionate e dissuasive” contro il geo-blocking. Tuttavia, come è dimostrato qui, quando il geo-blocking risulta in una spartizione illecita di mercati, anche i consumatori possono chiedere un risarcimento. Come la Commissione europea sottolinea nel suo comunicato stampa: “qualsiasi persona o società colpita da un comportamento anticoncorrenziale come quello descritto in questo caso può portare la questione davanti ai tribunali degli Stati membri e chiedere un risarcimento. La giurisprudenza della Corte e il regolamento del Consiglio 1/2003 confermano entrambi che nelle cause davanti ai tribunali nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova vincolante che il comportamento ha avuto luogo ed era illegale.”

Tankred Thiem