PIRATERIA ONLINE: IL TRIBUNALE DI MILANO CONFERMA LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI UN FORNITORE DI CDN (Content Delivery Network) A ORDINI CAUTELARI DI INIBITORIA

16/02/2021

Con due ordinanze del 12 e 15 febbraio 2021, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha confermato la piena legittimazione passiva di un gestore di servizi di Content Delivery Network (CDN) ad ordini di inibitoria finalizzati a bloccare servizi online che trasmettono contenuti protetti senza autorizzazione.

 

Le recentissime decisioni in commento, giunte all’esito di due procedimenti di reclamo istaurati da un gestore di servizi CDN (uno dei quali impugnava l’ordinanza commentata QUI), hanno confermato quanto già in precedenza sostenuto in relazione all’obbligo anche per un fornitore di CDN di rispettare l’ordine di inibitoria volto a bloccare la fornitura dei servizi, comunque qualificati o qualificabili, erogati per l’accesso ai servizi IPTV illeciti. In entrambi i casi, i Collegi hanno respinto le doglianze avversarie secondo cui non sussisteva legittimazione passiva essendo l’intermediario un mero fornitore di servizi di memorizzazione transitoria dei dati consistenti nella ottimizzazione della fruizione di servizi web.

Anzitutto, i provvedimenti hanno riconosciuto l’illiceità di siti vetrina, ovvero di siti web che pubblicizzano IPTV abusive e le promuovono mettendo gli utenti in condizione di stipulare gli abbonamenti illeciti, di effettuare i pagamenti e di procurarsi i mezzi informatici per accedere ai servizi stessi, in particolare sostenendo che il fornitore di servizi di CDN consente la visibilità di tali siti vetrina, anche tramite l’archiviazione di dati di tali siti, il supporto e l’ottimizzazione, partecipando così al flusso dei dati senza autorizzazione del titolare dei diritti e contribuendo dunque causalmente alla violazione come concretamente essa si estrinseca.

Come conseguenza, tale intermediario può certamente essere soggetto passivo del comando cautelare che ricade nell’ambito della protezione di cui agli artt. 156 e 163 l.a., a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. 70/2003 in attuazione dell’art. 8 par. 3 della Direttiva 29/2001, che consentono al soggetto leso di ottenere tutela, sia in via di urgenza sia di pieno accertamento, nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscano causalmente alla violazione del diritto altrui, ancorché la frazione di condotta singolarmente attuata non costituisca in sé una violazione imputabile del diritto d’autore.

Del tutto irrilevante è stata ritenuta la qualificazione tecnica dei servizi erogati considerando che in tutte le ipotesi inquadrate dalla Direttiva 2000/31 e dal d.lgs. 70/2013 (mere conduit, caching, hosting) è sempre previsto che l’autorità giudiziaria possa esigere anche in via d’urgenza che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, a prescindere dall’accertamento di qualsivoglia responsabilità rispetto all’illecito.

Infine, entrambe le decisioni hanno confermato la dinamicità di siffatti ordini di inibitoria, essendo estesi a tutti gli “alias” (ovvero DNS e indirizzi IP utilizzati in futuro dai gestori dell’IPTV per svolgere la stessa attività illegale), a seguito di una comunicazione specifica dei titolari dei diritti all’intermediario.

Margherita Stucchi