STREET ART E DIRITTO: IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE L’ORDINE DI RIMOZIONE DI UN MURALES FINO AD UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA SUA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

02/03/2021

Con sentenza n. 7872 del 10 dicembre 2020 il Consiglio di Stato, in parziale riforma dell’ordinanza n. 46 del 20 marzo 2018 resa dal TAR Piemonte, ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un’opera di street art emesso dal Comune di Avigliana, avendo quest’ultimo negato la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica del murales senza una effettiva valutazione di merito e sulla base di argomenti puramente formalistici.

 

Il caso trae origine dalla realizzazione di un murales, da parte di un noto street artist spagnolo, sulla parete di un immobile situato in un’area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. A seguito dell’ordine di demolizione dell’opera reso dall’amministrazione locale competente, il proprietario dell’immobile interessato dal murales si è attivato domandando da un lato la dichiarazione di interesse storico artistico dell’opera, dall’altro l’accertamento della sua compatibilità paesaggistica. Entrambe le domande sono state rigettate.

In tale scenario, la ricorrente ha impugnato avanti il TAR l’ordine di demolizione del Comune di Avigliano e il diniego della dichiarazione di compatibilità paesaggistica, ma non il secondo diniego relativo alla dichiarazione di interesse storico artistico del murales. Il TAR, con l’ordinanza citata, ha respinto entrambi i ricorsi. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

I primi tre motivi di appello, con i quali si invocava tra l’altro l’applicazione dell’art. 50 Codice Beni Culturali, che vieta il distacco di affreschi e graffiti senza la previa autorizzazione della soprintendenza, venivano rigettati poiché la tesi del ricorrente, fondata sul presunto pregio artistico dell’opera interessata, risultava irrilevante ai fini del procedimento, “nel quale vengono in considerazione solo gli aspetti edilizio-urbanistico e paesaggistico” dell’opera, non avendo il ricorrente impugnato, come visto, il provvedimento di diniego della domanda di dichiarazione di interesse storico-artistico del murales. Ciò nonostante che le argomentazioni fatte valere dal ricorrente in tema di interesse storico-artistico dell’opera fossero giudicate dallo stesso Consiglio di Stato come “suggestive”.

Ha invece trovato accoglimento il quarto motivo di appello, relativo al diniego della domanda di compatibilità paesaggistica dell’opera. Sul punto il Consiglio di Stato ha condiviso la censura del ricorrente per cui il TAR ha errato nel non considerare rilevante il fatto che l’amministrazione comunale, nel denegare la domanda dell’interessato, non abbia preventivamente coinvolto la soprintendenza. Rileva sul punto il Consiglio che ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “la Soprintendenza esercita non più un sindacato di mera legittimità sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato […], ma una valutazione di ‘merito amministrativo’, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico”. Questa avrebbe dovuto dunque essere coinvolta dal Comune prima di emettere la propria decisione, e ciò a prescindere dalla presunta inottemperanza dell’interessato alla richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione comunale la quale – per inciso – è stata peraltro giudicata contraria ai principi di economicità, efficacia e collaborazione della p.A. dal momento che il Comune già disponeva di tutti gli elementi per effettuare una valutazione di merito sulla richiesta.
Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso avverso il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, ha ordinato all’amministrazione di provvedere ad una nuova valutazione della compatibilità paesaggistica del murales con il vincolo che grava sull’area in cui l’opera è stata realizzata, previa consultazione della sovrintendenza. Con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 167 Codice Beni Culturali, in caso di valutazione paesaggistica positiva, la misura della rimessione in pristino dell’area – e dunque della demolizione del murales – dovrà essere sostituita dall’applicazione di una sanzione amministrativa. Fino a tale rivalutazione, l’ordine di demolizione deve intendersi sospeso.

La sentenza in oggetto si presenta di particolare interesse poiché affronta, seppur indirettamente, il tema sempre più attuale del modo in cui debba risolversi il necessario bilanciamento tra beni giuridicamente tutelati, ossia i diritti privati di proprietà e d’autore (nel cui ambito di protezione ricadono certamente i murales) da un lato e l’interesse pubblico della tutela ambientale e paesaggistica e della conseguente normativa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Giorgio Rapaccini