COVID-19: ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE DA PARTE DEGLI UFFICI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

06/04/2020

A seguito della diffusione pandemica del focolaio di infezione da COVID-19, gli Uffici per la tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale hanno adottato dei provvedimenti di emergenza al fine di garantire l’erogazione continuativa dei propri servizi e tutelare i cittadini dei numerosi Paesi interessati da misure restrittive della circolazione e dall’interruzione del regolare svolgimento delle attività lavorative.

 

UIBM
Con Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stato ampliato il campo applicativo e temporale della sospensione già disposta con Decreto Direttoriale dell’11 marzo 2020, prevedendo la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi dinanzi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il periodo compreso tra il 23 febbraio e 15 aprile 2020. I termini riprenderanno a decorrere dal 16 aprile 2020 per la parte residua.
Oggetto di sospensione anche i termini perentori ex art. 176, comma 1 c.p.i. relativi al procedimento di opposizione, mentre restano esclusi dall’ambito di applicazione della sospensione – in virtù della loro natura giurisdizionale – i termini relativi ai procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione dei ricorsi.

EUIPO
Con Decisione del Direttore Esecutivo EUIPO n. EX 20/3 del 16 marzo 2020, i termini compresi tra il 9 marzo e 30 aprile 2020 sono automaticamente prorogati al 1° maggio 2020. In considerazione della festività del 1° maggio, in concreto tutte le scadenze risultano differite al 4 maggio 2020.
Oggetto del differimento, le scadenze riguardanti qualsiasi procedimento instaurato presso l’EUIPO – compresi i procedimenti dinanzi le Commissioni di Ricorso – e, fra gli altri, i termini relativi ai pagamenti delle tasse ufficiali, alla rivendicazione dei diritti di priorità di deposito, al differimento della pubblicazione dei design, alla conversione delle domande.
Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea contro una decisione delle Commissioni di Ricorso non sarà invece differibile, in quanto la proroga non è estensibile ai procedimenti di competenza di altre e differenti autorità.

EPO
Con una nota del 15 marzo 2020 pubblicata sull’Official Journal dell’EPO del marzo 2020, i termini fissati dal 15 marzo 2020 in poi sono automaticamente prorogati al 17 aprile 2020.
La proroga è applicata anche alle domande internazionali di brevetto (PCT) e ai termini di pagamento delle tasse ufficiali, incluse le tasse di rinnovo dei brevetti.
L’Ufficio ha inoltre deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le procedure orali di esame e di opposizione previste fino al 17 aprile 2020, a meno che sia stato disposto il loro compimento tramite videoconferenza.
Sono altresì rinviate fino a nuovo avviso le udienze e procedure orali fissate dinanzi le Commissioni di Ricorso fino al 30 aprile 2020.
Per quanto riguarda i termini scaduti prima del 15 marzo 2020, in caso di inosservanza di un termine da parte di soggetti che risiedano in aree colpite dal virus, qualsiasi documento ricevuto in ritardo verrà considerato tempestivamente presentato previa dimostrazione dell’impossibilità di rispettare il termine a causa di eventi eccezionali contingenti all’epidemia in corso, verificatisi in uno qualsiasi dei dieci giorni antecedenti il giorno di scadenza del termine, stante l’invio del documento non oltre il quinto giorno dopo la cessazione della situazione impeditiva.

WIPO
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale assicura la regolare erogazione dei propri servizi, non disponendo ad oggi alcun differimento dei termini previsti dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), dal Sistema di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi e dal Sistema dell’Aia per la Registrazione Internazionale dei Disegni e Modelli Industriali.
A causa dell’interruzione dei servizi postali in numerosi Paesi contraenti, l’Ufficio Internazionale ha momentaneamente sospeso l’invio e il ricevimento di comunicazioni tramite posta. Fino a nuovo avviso, l’Ufficio potrà trasmettere e ricevere le comunicazioni solo per via elettronica.
Nell’eventualità in cui l’impraticabilità dei servizi postali o dei mezzi di comunicazione elettronica sia causa del mancato rispetto di un termine prescritto, fornendo prova a giustificazione di tale impossibilità, sarà considerato tempestivamente presentato il documento inviato entro cinque giorni dopo aver ottenuto nuovamente l’accesso alla posta o ai mezzi di comunicazione elettronica. In ogni caso, l’Ufficio dovrà ricevere il documento entro sei mesi dalla data di scadenza del termine in questione.

Riferimenti
Comunicato stampa dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 20 marzo 2020;
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decisione del Direttore Esecutivo EUIPO del 16 marzo 2020, n. EX 20/3, riguardante l’estensione dei limiti temporali;
Nota dell’EPO del 15 marzo 2020, pubblicata sull’Official Journal dell’EPO del marzo 2020, riguardante disservizi dovuti all’insorgenza dell’epidemia di COVID-19.

Alessia Asaro