DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE PER ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI EXTRA SEE: LA CGUE RICONOSCE IL DIRITTO ALL’EQUO COMPENSO

27/11/2020

Con decisione dell’8 settembre 2020 nella causa C-265/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 8 Direttiva 2006/115/CE relativamente al diritto di noleggio, prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in favore degli artisti interpreti ed esecutori delle opere fissate in fonogrammi e comunicate al pubblico dalle case produttrici. In particolare la Corte ha precisato che la provenienza territoriale dell’avente diritto non può costituire una scriminante rispetto al sorgere del diritto ad ottenere l’equo compenso previsto dalla direttiva in favore di artisti interpreti esecutori a fronte della radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico delle opere musicali protette all’interno del territorio dell’Unione.

 

La vicenda
La vicenda che è approdata sino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea origina da una controversia sorta tra due società irlandesi di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi in relazione all’esigibilità del diritto all’equo compenso da parte di artisti interpreti ed esecutori provenienti da stati extra SEE (in particolare Stati Uniti d’America) a fronte della radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico delle opere musicali protette all’interno del territorio irlandese.
Nel dettaglio la Recorded Artists Actors Performers Ltd (“RAAP”) – che gestisce i diritti degli artisti interpreti ed esecutori in Irlanda – e la Phonographic Performance (Ireland) Ltd (“PPI”) – che gestisce i diritti dei produttori di fonogrammi in Irlanda – stipulavano un contratto per regolare le modalità di suddivisione dei diritti all’equo compenso esigibili dagli associati di RAAP a fronte dello sfruttamento delle opere protette da parte deli associati di PPI.
Sorgeva tuttavia una controversia in merito all’esigibilità di tali diritti da parte di soggetti provenienti da stati extra UE poiché, a detta della collecting dei produttori fonografici PPI, la legislazione nazionale irlandese in materia di diritto d’autore e diritti connessi renderebbe esigibile il diritto all’equo compenso solo in favore di un cittadino irlandese ovvero proveniente o domiciliato in uno stato dello spazio economico europeo (SEE) ovvero, infine, di un paese inserito nell’elenco degli stati con condizioni di reciprocità. Al contrario la collecting degli artisti interpreti ed esecutori RAAP riteneva che anche soggetti provenienti da territori extra SEE (come ad esempio Stati Uniti d’America) avrebbero maturato i diritti derivanti dall’equo compenso per lo sfruttamento delle opere protette poiché nel diritto dell’Unione (né in alcun trattato internazionale sottoscritto dall’Irlanda) vi sarebbe alcuna limitazione rispetto all’origine territoriale degli artisti interpreti ed esecutori.

La decisione della Corte
In prima battuta la Corte ha precisato che la definizione di “artisti interpreti o esecutori” contenuta all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretata in modo uniforme in tutta l’Unione in assenza di rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda la portata di tale definizione. Considerato che tale disposizione non precisa espressamente se i termini “artisti interpreti o esecutori” facciano riferimento ai soli artisti interpreti o esecutori che abbiano la cittadinanza di uno Stato nel cui territorio tale direttiva si applica, o se si riferiscano parimenti agli artisti interpreti o esecutori che abbiano la cittadinanza di un altro Stato, deve ritenersi esclusa qualsiasi limitazione di provenienza territoriale.
Il diritto all’equo compenso è infatti, secondo la Corte, un diritto di natura compensativa il cui fattore causale è la comunicazione al pubblico dell’interpretazione o dell’esecuzione dell’opera fissata su un fonogramma pubblicato a fini commerciali. Ne deriva che ciascuno stato membro dell’Unione dovrebbe garantire, da un lato, che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico e, dall’altro, che detta remunerazione sia suddivisa tra l’artista interprete o esecutore e il produttore del fonogramma.

Nessuna limitazione di provenienza territoriale del soggetto che può esigere detto compenso è quindi prevista.
Tale conclusione sarebbe inoltre confermata dai trattati internazionali sottoscritti dagli stati europei tra cui la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 in relazione alla protezione degli artisti interpreti o esecutori secondo cui ogni artista interprete o esecutore cittadino di uno Stato contraente di tale Convenzione deve beneficiare del trattamento nazionale accordato dagli altri Stati contraenti ai propri cittadini qualora l’esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma della Convenzione stessa.
A detta della Corte il diritto a una remunerazione equa e unica, riconosciuto dall’articolo 8 direttiva 2006/115, non può essere riservato dal legislatore nazionale ai soli cittadini degli Stati membri del SEE, con conseguente disapplicazione di qualsiasi normativa nazionale (nel caso di specie quella irlandese) che contrasti con tale definizione armonizzata.

Alessandro Bura