CORTE DI GIUSTIZIA UE: LA TRASMISSIONE DI UNA COPIA DI UNA FOTOGRAFIA NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO TRA PRIVATI NON COSTITUISCE UNA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

11/11/2020

Con sentenza del 28 ottobre 2020 la Corte di Giustizia si è pronunciata nell’ambito di una controversia (Causa C- 637/19) riguardante l’utilizzabilità di un’opera protetta dal diritto d’autore come elemento di prova all’interno di un procedimento giudiziario tra soggetti privati. La Corte, bilanciando il diritto d’autore con il diritto ad un ricorso effettivo garantito dalla Carta dei diritti fondamentali, ha sottolineato che il criterio della comunicazione “pubblica” non ricorre nell’ipotesi di un tale utilizzo in ambito giurisdizionale per fini difensivi.

 

Il fatto e il giudizio di primo grado:
Il caso qui richiamato riguarda due persone fisiche residenti in Svezia, entrambe gestori di un proprio sito internet. Nell’ambito del procedimento principale originariamente instaurato innanzi al giudice civile svedese, il convenuto era stato chiamato a rispondere della violazione del diritto d’autore del ricorrente su una fotografia: la trasmissione, al giudice adito in quel contesto, della copia della pagina di un testo estratto dal sito internet del ricorrente e contenente una fotografia sarebbe qualificabile come comunicazione al pubblico non autorizzata.
La trasmissione di tale contenuto, avvenuta mediante posta elettronica, era funzionale al suo utilizzo come elemento di prova nell’ambito del giudizio. Il ricorrente aveva contestato tale condotta, rivendicando la titolarità del proprio diritto d’autore sulla fotografia in questione, richiedendo la condanna al risarcimento dei danni per contraffazione del diritto d’autore e contestando anche la violazione della speciale normativa conferita alle fotografie dal diritto d’autore svedese. Sul punto, poiché la fotografia in questione era stata trasmessa ad un organo giurisdizionale come atto processuale, il giudice di primo grado aveva dapprima constatato che chiunque potesse richiederne la sua comunicazione. Il giudice aveva altresì qualificato l’azione posta in essere dal convenuto come una vera e propria “distribuzione al pubblico” di tale fotografia ai sensi del diritto svedese. In conclusione, quest’ultimo aveva però respinto la domanda del ricorrente, giudicando non provato il danno subito.

Le incertezze nel giudizio di appello:
A fronte di tale pronuncia, il ricorrente aveva interposto appello innanzi alla Corte d’Appello di Stoccolma. In questa sede venivano sollevati molteplici dubbi in merito alla corretta interpretazione, nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, delle nozioni di “comunicazione al pubblico” e “distribuzione al pubblico” nello specifico caso di trasmissione di un’opera protetta dal diritto d’autore ad un organo giurisdizionale. La questione di principale rilevanza riguardava la possibilità di poter considerare un organo giurisdizionale quale rientrante, a tutti gli effetti, nella nozione di “pubblico” ai sensi della direttiva 2001/29 e se il termine “pubblico” avesse lo stesso significato ai fini dell’applicazione dell’art. 3, paragrafo 1 [1] e dell’art. 4, paragrafo 1 [2] di tale direttiva. La Corte d’Appello svedese ha rinviato le questioni alla Corte di Giustizia.

La decisione della CGUE:
La Corte di Giustizia ha sottolineato come la nozione di “comunicazione al pubblico” sia caratterizzata da un duplice elemento. Il primo elemento, ovvero la comunicazione, intesa come “qualsiasi atto con il quale un utilizzatore dia accesso a opere protette, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento” ricorre nel caso in esame, dove si è verificata la trasmissione di un’opera protetta ad un organo giurisdizionale mediante posta elettronica.
Lo stesso non può dirsi per il secondo elemento che richiede che le opere protette siano effettivamente comunicate alla c.d. “gente in generale”, ossia ad un numero indeterminato di destinatari, un numero di persone piuttosto considerevole nel loro ammontare: la comunicazione era destinata ad un gruppo definito e limitato di professionisti che esercitano le loro funzioni per soddisfare un interesse di carattere pubblico. Non si tratterebbe, pertanto, di una comunicazione ad un pubblico generalizzato ed indefinito bensì ad individui ben determinati. In tale contesto, le regole nazionali che permettono l’accesso ai documenti pubblici sono senza rilievo in quanto tale accesso non viene concesso dall’utilizzatore che ha trasmesso l’opera all’organo giurisdizionale, bensì da quest’ultima ai singoli che ne fanno domanda.
La Corte ha altresì sottolineato che tale interpretazione permette di garantire, nell’ambito digitale ed elettronico, un giusto equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e la protezione degli interessi di tutti coloro che utilizzano materiali protetti. In conclusione, pertanto, la Corte di Giustizia UE ha escluso che la trasmissione per via elettronica ad un organo giurisdizionale di un’opera protetta come elemento di prova in un procedimento giudiziario tra privati possa essere annoverata all’interno della nozione di “comunicazione al pubblico”, considerando anche il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo dinanzi ad un Giudice garantito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

[1] L’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 2001/29 testualmente afferma che “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
[2] L’art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2001/29 testualmente afferma che “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo”.

Paolo Rovera