LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP: AI SENSI DEL REG. UE N. 1151/2019 SONO TUTELATI ANCHE I TERMINI NON GEOGRAFICI?

12/12/2019

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2019, ha ritenuto che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, quali «aceto» e «balsamico».

 

Le parti e la vicenda
La pronuncia della Corte di Giustizia ha visto quali protagonisti da un lato il Consorzio di tutela dell’Aceto balsamico di Modena IGP e dall’altro la società di diritto tedesco “Balema GmbH”. Quest’ultima è stata diffidata dal Consorzio perché cessasse di utilizzare i termini “deutscher balsamico” e “balsamico”, in quanto illecite evocazioni dell’Indicazione Geografica Protetta. In risposta alla diffida, tuttavia, Balema GmbH ha adito i giudici tedeschi per far accertare il proprio diritto di utilizzare tali termini per questi prodotti.

L’iter processuale
Balema GmbH, sconfitta nel primo grado di giudizio, aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello tedesca. Questa aveva riconosciuto a Balema GmbH la facoltà di utilizzare il termine “balsamico” per contraddistinguere prodotti a base di aceto prodotti in Germania, deducendo l’assenza di violazione del divieto di usurpazione, evocazione o imitazione delle indicazioni d’origine protette in UE.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
La Corte federale di giustizia tedesca, adita dal Consorzio modenese, ha quindi operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere un’interpretazione ufficiale del Regolamento UE n. 1151/2012. In particolare, alla Corte di Giustizia è stato richiesto se la tutela di cui beneficia la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione (“Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”) ovvero se tali termini possano essere ritenuti descrittivi per quel determinato prodotto.

La decisione della Corte di Giustizia
Con sentenza del 4 dicembre 2019, la Corte ha ritenuto che la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa. Secondo la Corte, la registrazione dell’IGP in questione riguarda la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo complesso. Di conseguenza, la protezione derivante dall’applicazione del Regolamento UE n. 1151/2012 si deve intendere accordata alla globalità della denominazione. I termini non geografici di tale IGP, ossia “Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”, nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, a parere della Corte, non possono beneficiare di tale protezione. Tali termini, secondo la Corte sono privi di qualsiasi connotazione geografica ed in particolare il termine “aceto” sarebbe un termine comune e il termine “balsamico” un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce.

Valentina Cerrigone