TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA: UN SEGNO CHE EVOCA LA MARIJUANA È CONTRARIO ALL’ORDINE PUBBLICO E NON PUO’ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA

27/12/2019

Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza T-683/18 del 12 dicembre 2019, ha confermato che il segno “Cannabis Store Amsterdam” contenente sullo sfondo la rappresentazione grafica di foglie di cannabis è contrario all’ordine pubblico e pertanto non può essere registrato come marchio dell’Unione Europea.

 

La vicenda
Il ricorrente presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea per prodotti e servizi relativi a cibi e bevande. A seguito del rifiuto da parte dell’esaminatore per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. f) del Regolamento UE 2007/1001, il titolare della domanda ricorreva dinanzi alla Commissione di ricorso dell’EUIPO. Anche la Commissione, con decisione del 31 agosto 2018, confermava la decisione dell’esaminatore rigettando il ricorso. Il ricorrente proponeva quindi ricorso al Tribunale dell’Unione Europea.

La decisione del Tribunale dell’Unione Europea
Con la sentenza T-683/18 del 12 dicembre 2019, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso, nella quale aveva ritenuto che, seppur la foglia di canapa non contenga alcuna sostanza psicoattiva, viene spesso utilizzata come simbolo mediatico della marijuana. Inoltre, la parola “Amsterdam” richiama il fatto che nella capitale olandese sono presenti numerosi punti vendita di prodotti a base di marijuana, in ragione della tolleranza alla commercializzazione di tale sostanza nei Paesi Bassi. Ulteriormente, l’uso della parola “store”, che significa “negozio”, ha come effetto che il pubblico potrebbe aspettarsi che i prodotti e i servizi commercializzati con tale segno corrispondano a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti.

Con riferimento al concetto di ordine pubblico, il Tribunale ha confermato che il criterio dirimente al fine di valutarne la contrarietà di un segno è la percezione che di esso ha il pubblico di riferimento. Tale percezione può anche basarsi su nozioni imprecise da un punto di vista scientifico o tecnico, il che implica che ciò che rileva è la percezione concreta e attuale del segno, a prescindere dalla completezza delle informazioni possedute dal consumatore. La presenza nel segno delle parole “Amsterdam”, “cannabis” e “store”, unitamente alla presenza delle foglie di cannabis, comporta che il pubblico di riferimento percepisca che i prodotti e i servizi contraddistinti dal segno contengano sostanze stupefacenti, illegali in molti Stati membri.

I Giudici sottolineano il principio secondo il quale se le cause di impedimento per contrarietà all’ordine pubblico esistono solamente in alcuni territori comunitari, l’impedimento si estende a tutto il territorio dell’Unione Europea. Il diritto dell’Unione Europea, infatti, non impone una scala di valori uniforme e riconosce che le esigenze di ordine pubblico possono variare da un paese all’altro e da un’epoca all’altra, con la conseguenza che gli Stati membri restano essenzialmente liberi di determinare il contenuto di tali esigenze in funzione della loro politica interna.

In particolare, il Tribunale ha osservato che, sebbene in alcuni Stati membri sia in atto un dibattito circa la legalizzazione della marijuana anche a fini ricreativi, in molte nazioni europee l’utilizzo di tale sostanza rimane illegale. In questi territori la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente risponde alla tutela della sanità pubblica, che è riconducibile all’ordine pubblico. Nel ritenere l’ordine pubblico tutelabile, il Tribunale osserva che nell’Unione Europea non è presente alcuna tendenza unanimemente accettata in merito alla liceità dell’uso o del consumo di prodotti derivati dalla cannabis, salvi gli artt. 83 e 168 TFUE riguardanti il traffico illecito di stupefacenti e la prevenzione e informazione circa gli effetti sulla salute delle sostanze stupefacenti.

In conclusione, tenendo in considerazione l’interesse fondamentale nazionale protetto dai singoli paesi, il Tribunale ha rigettato il ricorso confermando che il segno in oggetto non può essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento UE 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Il testo completo della sentenza è reperibile al seguente link:

Paolo Passadori e Tankred Thiem