LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA STABILISCE CHE LA FORNITURA AL PUBBLICO DI LIBRI ELETTRONICI (cd. e-books) COSTITUISCE “ATTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO”

08/01/2020

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza Tom Kabinet C-263/18 del 19 dicembre 2019, ha stabilito che la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per uso permanente costituisce un atto di “comunicazione al pubblico” ai sensi della direttiva 2001/29 sul Diritto d’Autore.

 

L’antefatto:
La Nederlands Uitgeversverbond (infra NUV) e la Groep Algemene Uitgeversle (infra GAV), associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, presentavano un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Aia chiedendo che venisse vietata alla società olandese “Tom Kabinet” la riproduzione e la messa a disposizione ai membri affiliati al proprio club di lettura di libri in formato elettronico su di un apposito sito internet della medesima società.
Tale richiesta veniva motivata sulla base della allegata violazione del diritto d’autore da parte della Tom Kabinet stessa, in quanto l’offerta di ebook di seconda mano per mezzo di una piattaforma online ai membri di un club di lettura costituirebbe in realtà un atto di comunicazione al pubblico non autorizzato e, pertanto, in piena violazione dei diritti d’autore degli editori.

La decisione della Corte:
Con la decisione Tom Kabinet C-263/18 del 19 dicembre 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la fornitura, attraverso la predisposizione al download, di un libro elettronico non può considerarsi ricompresa nel diritto di “distribuzione al pubblico” previsto ai sensi dell’art. 4, par. 1 della direttiva 2001/29. Tale attività deve invece essere considerata inclusa nella nozione di “comunicazione al pubblico”, di cui all’art. 3, par. 1 della medesima direttiva. Da qui deriverebbe la natura dell’inapplicabilità del principio dell’esaurimento, unicamente previsto per il diritto di distribuzione, ed escluso invece con riguardo al diritto di comunicazione al pubblico.
A supporto della propria statuizione la Corte sottolinea che il legislatore europeo, sulla base del Trattato sul diritto d’autore dell’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e sulla base dei lavori preparatori alla direttiva stessa, ha chiarito che il principio dell’esaurimento si applica soltanto alla distribuzione di opere tangibili, quali libri impressi su supporto materiale, escludendo del tutto le opere in formato elettronico. Queste ultime, infatti, essendo dematerializzate, non subiscono alcun deterioramento a seguito dell’uso prolungato e possono pertanto essere considerate come vere e proprie copie pari alle nuove, sul mercato secondario.

Il concetto di “comunicazione al pubblico”:
Nella sua pronuncia la Corte di Giustizia ha poi dedicato particolare attenzione al concetto di “comunicazione al pubblico”, sottolineando come esso vada inteso in senso lato, in quanto riguardante tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera.
La Corte ha poi sottolineato come la semplice predisposizione al download di un’opera attraverso un apposito sito internet per ciascun utente registrato costituisca, di per sé, un vero e proprio atto di comunicazione, senza che sia necessario che il singolo utente proceda con l’effettivo download dell’opera.
Dal punto di vista sostanziale viene ribadito come l’atto in questione debba essere considerato incluso nella facoltà di “messa a disposizione del pubblico dell’opera”, come emerge chiaramente anche dalla relazione sulla proposta di direttiva 2001/29.
In aggiunta, nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che attraverso la piattaforma gestita dalla Tom Kabinet erano molteplici gli utenti che potevano contemporaneamente o in successione avere accesso alla medesima opera. Ciò a ulteriore sostegno del fatto che la divulgazione posta in essere deve essere classificata come comunicazione effettiva al pubblico.
In conclusione, la Corte ha poi evidenziato come la messa a disposizione di un libro in formato elettronico (c.d. ebook) sia normalmente accompagnata da una licenza di utilizzo che autorizza la lettura da parte dell’utente che ha effettuato il download dell’opera.
Conseguentemente è implicito ritenere che la tipologia di comunicazione effettuata dalla società Tom Kabinet, indistintamente rivolta a tutti gli utenti registrati su un’apposita piattaforma di condivisione, si rivolga ad un pubblico completamente nuovo, non ricompreso tra quello originariamente considerato dai titolari del diritto d’autore, così come espressamente richiesto dalla nozione di “comunicazione al pubblico” delineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Paolo Rovera