LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA DEL TRIBUNALE DI MILANO AFFERMA LA PROPRIA COMPETENZA IN MATERIA DI FRANCHISING

19/12/2017

Con sentenza pubblicata il 28 novembre 2017, il Tribunale di di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – si è pronunciato a favore dell’attrice, rigettando tra l’altro l’eccezione di incompetenza territoriale delle parti convenute.

 

La pronuncia in commento è stata resa all’esito di un giudizio che trae la propria origine dal contratto di affiliazione commerciale stipulato tra i convenuti e l’impresa attrice. Parte attrice in particolare contestava all’affiliato di avere continuato ad utilizzare, per almeno due mesi, i segni distintivi dell’affiliante, e ciò nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, da parte dello stesso affiliato, all’obbligazione di pagare il corrispettivo dovuto. Per tali ragioni, l’affiliante conveniva in giudizio la controparte contrattuale domandando, oltre alla condanna al pagamento del corrispettivo non versato, anche la condanna al pagamento di un’ingente somma a titolo di penale per l’illecito utilizzo dei segni distintivi dell’attrice.

In tale scenario, il Tribunale di Milano adito, sezione imprese, ha rigettato l’eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal convenuto sottolineando come sussista la competenza delle Sezioni Specializzate di Impresa in una controversia in materia di franchising, quando essa non riguardi solo l’esecuzione del contratto bensì l’esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l’indebito utilizzo di privative registrate. In tal caso, hanno aggiunto i giudici meneghini, l’illecito industriale attrae la competenza sulla domanda di adempimento del contratto in punto di pagamento del corrispettivo, con conseguente applicazione dei criteri dettati dal D.lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni.