IL TRIBUNALE DI FIRENZE IMPONE IL DIVIETO DI USARE L’IMMAGINE DEL DAVID DI MICHELANGELO PER FINI COMMERCIALI

11/12/2017

L’ Avvocatura dello Stato, organo di consulenza e rappresentanza dello Stato italiano, ha presentato avanti al Tribunale di Firenze un ricorso cautelare nei confronti della società Visit Today per ottenere l’ordine di inibitoria alla vendita di biglietti non ufficiali per la Galleria dell’Accademia di Firenze e all’utilizzo di opuscoli e materiali che ritraggono la famosa opera di Michelangelo

 

La cosiddetta ordinanza ‘antibagarinì’, emanata del Tribunale di Firenze, Sezione Tribunale delle Imprese, vieta di utilizzare, sia sul territorio italiano sia su quello europeo, l’immagine del David di Michelangelo a fini commerciali senza la previa autorizzazione della Galleria dell’Accademia e senza il pagamento dei relativi diritti. È stata l’Avvocatura dello Stato a presentare l’istanza al tribunale di Firenze contro la società la Visit Today, rea di vendere fuori dalla Galleria dell’Accademia di Firenze i biglietti a prezzo maggiorato utilizzando su volantini, documentazione promozionale e sito la fotografia del David. I giudici fiorentini hanno accolto il ricorso, stabilendo che Visit Today non aveva mai chiesto né ottenuto la concessione dell’autorità amministrativa per utilizzo a fini lucrativi dell’immagine in parola. La condotta della società resistente è stata inquadrata come illecito extracontrattuale generico ex art. 2043 c.c.  L’ordinanza in commento dispone il ritiro dal commercio di tutto il materiale diffuso e prodotto dalla società resistente contenente la riproduzione dell’opera in aggiunta all’oscuramento dell’immagine della celebre scultura dal sito.

La decisione si basa sulle disposizioni del Codice Italiano dei Beni Culturali: l’articolo 106 stabilisce il principio generale, secondo cui, per i beni culturali soggetti al proprio controllo, lo Stato, le Regioni e gli enti pubbliche locali possono consentire ai singoli richiedenti di utilizzare tali beni per scopi compatibili con il proprio valore culturale, ad esempio mediante atti di riproduzione. Questo significa che l’uso dei beni culturali a scopo di lucro sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Gli articoli 107 e 108 del citato Codice prevedono che la Pubblica Amministrazione competente possa consentire l’utilizzo da parte di terzi di un bene – anche di un’opera d’arte – appartenente al patrimonio culturale italiano, previo pagamento di royalties che vengono determinati sulla base del tipo di utilizzo richiesto e dell’eventuale vantaggio economico che l’utente otterrebbe dall’ utilizzo del bene. Detto questo, l’autorizzazione non è richiesta in ogni singolo caso. L’art. 108, comma 3-bis, chiarisce infatti che gli usi non lucrativi dei beni culturali a fini di studi, ricerca, libertà di espressione o di espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale non necessitano di autorizzazione.