LOCAZIONI COMMERCIALI: ILLEGITTIMO IL RECESSO SE IL CONDUTTORE NON HA DATO LA DISDETTA

06/09/2017

In tema di recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione commerciale, laddove i gravi motivi sopravvenuti dedotti dal conduttore si siano verificati prima della scadenza del termine per dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinuncia a far valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattuale. Si dovrà quindi presumere la non gravità di tali motivi, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rapporto.

 

La questione prospettata alla Corte verteva sulla possibilità o meno per il conduttore di un immobile ad uso commerciale di addurre, quale grave motivo legittimante il recesso ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, un fatto verificatosi anteriormente all’ultimo rinnovo tacito del contratto. Al quesito – che presenta caratteri di novità, in quanto non risulta che una simile questione sia stata finora vagliata dalla Corte di Cassazione – deve darsi risposta negativa.

La Corte ha, per un verso, confermato un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i gravi motivi che giustificano il recesso del conduttore dal contratto di locazione devono essere obiettivi, determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e, per altro verso, introdotto un nuovo principio secondo cui quando i gravi motivi sopravvenuti dedotti dal conduttore si sono verificati prima della scadenza del termine per dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinuncia a far valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattuale. Di tali motivi si potrà quindi presumere la non gravità, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rapporto (i.e. la disdetta). A parere della Corte, se le parti lasciano che il contratto si rinnovi, tale rinnovazione implica una tacita valutazione di convenienza alla prosecuzione del rapporto nonostante i fattori sopravvenuti, che dunque non potranno più, in un secondo momento, essere indicati dal conduttore a giustificazione del recesso anticipato.