LGV AVVOCATI VINCE IN CASSAZIONE IN TEMA DI CONFONDIBILITA’ DI MARCHI

14/09/2017

Con una recentissima sentenza la Suprema Corte ha escluso la responsabilità di una società assistita dallo studio legale LGV per violazione di marchio, rigettando il ricorso avversario proposto per richiedere l’accertamento della esclusiva titolarità del marchio oggetto di contestazione e la conseguente assegnazione del nome a dominio registrato dal resistente.

 

Con la decisione in esame, la Cassazione ha ribadito che l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando, da una parte, l’identità o la confondibilità dei due segni e dall’altra l’identità e la confondibilità tra i prodotti. Tali giudizi, secondo la Suprema Corte, non possono essere considerati tra loro indipendenti ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta “confondibilità tra imprese”. La Corte ha precisato inoltre che l’inclusione di due prodotti nella stessa classe non è idonea a provarne l’affinità così come, al contrario, non può l’affinità essere esclusa per il fatto che due prodotti siano indicati in classi diverse. Ne consegue che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi. Nel caso di specie, è stata esclusa la contraffazione del marchio della società ricorrente in quanto il marchio contestato si riferisce a servizi non affini.

La sentenza, confermando le pronunce rese nei precedenti gradi di giudizio, ha altresì escluso che la resistente abbia commesso atti in violazione delle norme a tutela della concorrenza, dal momento che non si può presumere (neppure nel caso di notorietà del marchio protetto) l’esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell’esistenza di un rischio di associazione in senso stretto. Per l’accertamento positivo dell’esistenza di un rischio di confusione è necessaria la prova di tale rischio che va verificata anche in via potenziale, avuto riguardo all’insieme dei soggetti che avvertono il medesimo bisogno di mercato e si rivolgono quindi a tutti i prodotti idonei a soddisfare quei bisogni.