MARCHIO TRIDIMENSIONALE DI UNA BOTTIGLIA: IL TRIBUNALE UE NE RICONOSCE IL CARATTERE DISTINTIVO

05/12/2018

Un’azienda tedesca proponeva nel 2015 domanda di registrazione di un marchio tridimensionale per la particolare forma di una bottiglia. La domanda veniva rigettata, così come il successivo ricorso dinanzi alla Commissione EUIPO. Il Tribunale UE, adito in seguito, ha ribaltato la decisione, affermando il carattere distintivo del marchio in questione.

 

Nel 2015 l’azienda tedesca Wajos GmbH proponeva domanda di registrazione di un marchio riguardante una particolare forma di bottiglia, caratterizzata da dimensioni diverse tra la parte superiore ed inferiore della stessa. L’Ufficio rigettava la domanda e la richiedente impugnava la decisione avanti alla Commissione ricorsi, la quale confermava l’impossibilità per tale segno tridimensionale di accedere alla tutela prevista dal regolamento UE 1001/2017. In particolare, la Commissione ricorsi rilevava che la forma del marchio per cui si chiedeva tutela era simile a quella di una comune anfora, già diffusa nel mercato dei prodotti alimentari, affermando l’impossibilità per un consumatore medio di distinguere i prodotti di Wajos da quelli di altre imprese. Una simile forma risponderebbe ad esigenze funzionali, poiché il rigonfiamento della parte superiore consentirebbe il posizionamento della bottiglia su un supporto, altrimenti difficoltoso. Sempre secondo la commissione di ricorso EUIPO, il pubblico di riferimento dei prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio sarebbe il grande pubblico dei consumatori di prodotti alimentari, dotato di un livello di attenzione medio; simile circostanza impedirebbe ai consumatori di identificare la forma della bottiglia come particolarmente distintiva e indicativa dell’origine del prodotto. Essendo dunque sprovvisto del carattere distintivo, il marchio non sarebbe suscettibile di registrazione.

Nel ricorso avverso alla decisione della Commissione di ricorso EUIPO, presentato dinanzi al Tribunale UE, la società Wajos ha innanzitutto contestato una simile individuazione del pubblico di riferimento, sostenendo invece che questo fosse costituito da una cerchia ristretta di consumatori, amanti dei prodotti gastronomici ricercati, di qualità e acquistabili presso rivenditori selezionati. Una simile clientela deve perciò ritenersi più che avveduta e sicuramente in grado di apprezzare la particolarità di quello specifico contenitore rispetto alle altre bottiglie presenti sul mercato. Quanto al carattere distintivo del marchio, Wajos ne ha sostenuto la sussistenza sottolineando il carattere non puramente funzionale della configurazione della bottiglia, differenziandosi quest’ultima nettamente dalle altre forme di confezioni presenti sul mercato, cui il pubblico di riferimento è abituato.

Il Tribunale Europeo ha preliminarmente ribadito che il carattere distintivo deve essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione e, dall’altro, rispetto alla percezione del pubblico di riferimento. Ciò premesso, in relazione al pubblico di riferimento anche il Tribunale ha individuato il consumatore di riferimento in un consumatore medio, mediamente attento, poiché l’elenco dei prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione include in larga parte prodotti di ampio consumo del settore alimentare.

Tuttavia, il Tribunale UE ha ritenuto che il consumatore medio sia perfettamente in grado di percepire e apprezzare la forma della confezione dei prodotti come indicazione di origine commerciale degli stessi, sempre che tale forma presenti caratteristiche tali da attirare la sua attenzione. A tal fine è necessario analizzare l’impressione generale suscitata dalla forma. Quando un marchio è costituito da una combinazione di elementi – ribadisce il Tribunale – la combinazione può essere dotata di capacità distintiva nel suo complesso anche se i singoli elementi, considerati individualmente, ne siano sprovvisti.

Il Tribunale ha perciò affermato che la combinazione degli elementi della bottiglia di Wajos dà luogo ad una forma memorizzabile dal pubblico di riferimento, essendo significativamente diversa dagli altri contenitori del mercato alimentare. Inoltre, a differenza di quanto affermato dalla Commissione di ricorso EUIPO, la forma della bottiglia in questione si discosta dalle classiche anfore, in quanto queste ultime non vengono realizzate in vetro. Infine, il rigonfiamento della parte superiore della bottiglia, a prescindere dalle ragioni tecnico-funzionali, è in grado di apportare un valore estetico al marchio richiesto. I giudici europei hanno dunque annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO, ritenendo che se è vero che generalmente il consumatore medio non presta attenzione alla forma dei prodotti alimentari e non associa la loro forma all’indicazione di origine commerciale, nel caso di specie il carattere eccezionale della confezione del prodotto è invece idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti.