NUOVA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E CONDIVISIONE DI FILE ONLINE

31/10/2018

Con sentenza del 18 ottobre 2018 (causa C-149/17) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il titolare di una connessione internet attraverso la quale sia stata commessa una violazione del diritto d’autore non può esonerarsi da responsabilità semplicemente indicando che altri membri della famiglia avevano la possibilità di accedere alla rete internet in questione.

 

La vicenda alla base della pronuncia vede una casa editrice – titolare dei diritti d’autore su un audiolibro – agire nei confronti di un cittadino tedesco al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei propri diritti d’autore. In sostanza la casa editrice lamentava la messa a disposizione del proprio audiolibro sulla rete internet, avvenuta su una piattaforma peer-to-peer attraverso la connessione internet di cui il cittadino risultava detentore, così che l’audiolibro poteva essere liberamente scaricato da un numero illimitato di utenti. Il cittadino titolare della connessione internet si difendeva eccependo che anche i suoi familiari avevano accesso alla rete, e che per tale ragione non potesse essere ritenuta la sua responsabilità nella violazione. Il titolare della connessione rilevava anche che nel diritto tedesco una simile difesa sarebbe stata sufficiente ad escludere la responsabilità del detentore della rete internet. Investito della questione, il Tribunale di Monaco si rivolgeva alla Corte Europea per sapere se la normativa tedesca in materia sia conforme con le disposizioni di diritto dell’Unione Europea sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

La CGUE ha ritenuto che anche volendo effettuare un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita familiare, da un lato, ed il diritto di proprietà intellettuale, dall’altro, quest’ultimo verrebbe ingiustificatamente violato ove fosse ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità del titolare della linea internet l’indicazione che la connessione internet sia a disposizione anche di altri familiari, senza che siano forniti elementi probatori ulteriori relativi al momento in cui la connessione è stata utilizzata dal familiare e alla natura di tale utilizzo. Così facendo, prosegue la Corte, verrebbero gravemente violati il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale tutelati dal diritto UE ed in particolare dalle Direttive UE 2001/29 e 2004/48.