A NEW RULING OF THE EU COURT ON COPYRIGHT INFRINGEMENT AND ONLINE FILE SHARING

31/10/2018

In its judgment of October 18, 2018 (case C-149/17), the Court of Justice of the European Union ruled that the owner of an internet connection through which a copyright infringement has been committed cannot be exempted from liability simply by indicating a family member who had the opportunity to access the internet network in question.

 

The issue underlying the ruling involves a publishing house – owner of the copyright on an audiobook – acting against a German citizen requesting compensation for the damages resulting from the infringement of its copyright. In particular, the publishing house complained against the sharing of its audiobook, on a peer-to-peer platform, through the Internet connection of which the citizen was the owner, so that the audiobook could be freely downloaded by an unlimited number of users. The citizen owner of the internet network claimed that also his relatives could access the network and that for this reason he could not be considered as responsible of the infringement. The network owner also pointed out that according to the German legislation a similar line of defense would be sufficient to exclude his liability. The Court of Munich therefore addressed the Court of Justice of European Union in order to know if the applicable German law is in compliance with EU legislation on copyright.

The EUCJ held that even if a balance were to be struck between the right to respect family life, on the one hand, and the right of intellectual property, on the other hand, the latter would be unjustifiably infringed if it were considered sufficient to exclude the liability of the internet line owner the indication that the internet line is available also to his family members, without further evidence being provided as to when the connection was used by such family member and the nature of that use. In doing so, the Court maintains, the fundamental right to an effective remedy and the fundamental right of intellectual property protected by EU law and in particular by EU Directives 2001/29 and 2004/48 would be seriously infringed.


A NEW RULING OF THE EU COURT ON COPYRIGHT INFRINGEMENT AND ONLINE FILE SHARING

31/10/2018

In its judgment of October 18, 2018 (case C-149/17), the Court of Justice of the European Union ruled that the owner of an internet connection through which a copyright infringement has been committed cannot be exempted from liability simply by indicating a family member who had the opportunity to access the internet network in question.

 

The issue underlying the ruling involves a publishing house – owner of the copyright on an audiobook – acting against a German citizen requesting compensation for the damages resulting from the infringement of its copyright. In particular, the publishing house complained against the sharing of its audiobook, on a peer-to-peer platform, through the Internet connection of which the citizen was the owner, so that the audiobook could be freely downloaded by an unlimited number of users. The citizen owner of the internet network claimed that also his relatives could access the network and that for this reason he could not be considered as responsible of the infringement. The network owner also pointed out that according to the German legislation a similar line of defense would be sufficient to exclude his liability. The Court of Munich therefore addressed the Court of Justice of European Union in order to know if the applicable German law is in compliance with EU legislation on copyright.

The EUCJ held that even if a balance were to be struck between the right to respect family life, on the one hand, and the right of intellectual property, on the other hand, the latter would be unjustifiably infringed if it were considered sufficient to exclude the liability of the internet line owner the indication that the internet line is available also to his family members, without further evidence being provided as to when the connection was used by such family member and the nature of that use. In doing so, the Court maintains, the fundamental right to an effective remedy and the fundamental right of intellectual property protected by EU law and in particular by EU Directives 2001/29 and 2004/48 would be seriously infringed.


NUOVA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E CONDIVISIONE DI FILE ONLINE

31/10/2018

Con sentenza del 18 ottobre 2018 (causa C-149/17) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il titolare di una connessione internet attraverso la quale sia stata commessa una violazione del diritto d’autore non può esonerarsi da responsabilità semplicemente indicando che altri membri della famiglia avevano la possibilità di accedere alla rete internet in questione.

 

La vicenda alla base della pronuncia vede una casa editrice – titolare dei diritti d’autore su un audiolibro – agire nei confronti di un cittadino tedesco al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei propri diritti d’autore. In sostanza la casa editrice lamentava la messa a disposizione del proprio audiolibro sulla rete internet, avvenuta su una piattaforma peer-to-peer attraverso la connessione internet di cui il cittadino risultava detentore, così che l’audiolibro poteva essere liberamente scaricato da un numero illimitato di utenti. Il cittadino titolare della connessione internet si difendeva eccependo che anche i suoi familiari avevano accesso alla rete, e che per tale ragione non potesse essere ritenuta la sua responsabilità nella violazione. Il titolare della connessione rilevava anche che nel diritto tedesco una simile difesa sarebbe stata sufficiente ad escludere la responsabilità del detentore della rete internet. Investito della questione, il Tribunale di Monaco si rivolgeva alla Corte Europea per sapere se la normativa tedesca in materia sia conforme con le disposizioni di diritto dell’Unione Europea sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

La CGUE ha ritenuto che anche volendo effettuare un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita familiare, da un lato, ed il diritto di proprietà intellettuale, dall’altro, quest’ultimo verrebbe ingiustificatamente violato ove fosse ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità del titolare della linea internet l’indicazione che la connessione internet sia a disposizione anche di altri familiari, senza che siano forniti elementi probatori ulteriori relativi al momento in cui la connessione è stata utilizzata dal familiare e alla natura di tale utilizzo. Così facendo, prosegue la Corte, verrebbero gravemente violati il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale tutelati dal diritto UE ed in particolare dalle Direttive UE 2001/29 e 2004/48.


TICKETONE (NUOVAMENTE) NEL MIRINO DELL’ANTITRUST.

02/10/2018

Con comunicato stampa del 26 settembre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso noto l’avvio di un’istruttoria nei confronti della società TicketOne S.p.A. e della sua controllante, la società tedesca CTS Eventim AG & Co. KGaA, per accertare l’esistenza di un abuso di posizione dominante della società in violazione dell’articolo 102 del TFUE.

 

TicketOne torna nel mirino dell’Autorità: già nella primavera del 2017 infatti, in seguito alle segnalazioni scaturite dal rapido esaurimento dei biglietti nel mercato primario e alla vendita a prezzo maggiorato in quello secondario, TicketOne è stata multata dall’Autorità per circa 1,7 milioni di euro.

Questa volta, secondo l’AGCM, TicketOne in posizione dominante nel mercato dei servizi di ticketing per eventi di musica live (concerti pop e rock), avrebbe attuato una strategia commerciale escludente al fine di vincolare alla sua piattaforma di ticketing i più importanti organizzatori (promoter) di eventi di musica live attivi in Italia. Tale strategia preclude dunque alle piattaforme di ticketing concorrenti l’accesso a un input essenziale per competere sul mercato, ossia i biglietti per i concerti. L’Autorità evidenzia, inoltre, che il pregiudizio sofferto dalle piattaforme concorrenti è aggravato dal fatto che il vincolo di esclusiva, contenuto nei contratti tra i promoter e TicketOne, risulta particolarmente stringente sul canale online, che costituisce oggi il principale mezzo di distribuzione dei biglietti per questa tipologia di eventi.

L’Autorità Garante ha poi riscontrato un ulteriore profilo di illiceità discendente dalla strategia commerciale posta in atto da TicketOne. Tale strategia abusiva potrebbe infatti danneggiare anche i consumatori finali, poichè ostacolando la presenza sul mercato degli operatori concorrenti, TicketOne può praticare prezzi per la pre-vendita dei biglietti degli eventi di musica live superiori a quelli concorrenziali e limitare le possibilità di scelta dei consumatori tra i diversi fornitori dei servizi di ticketing. L’istruttoria si concluderà entro il 31 dicembre 2019, al termine della quale si deciderà se e quali sanzioni applicare.


ANCHE UN CONTRIBUTO DI SIMONA LAVAGNINI NEL VOLUME “IL DIGITAL SINGLE MARKET E I CLOUD SERVICES”, CHE SARA’ PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 17/10/2018

27/09/2018

 In tema di legislazione relativa ai servizi sul cloud, è disponibile il nuovo volume a cura di Franzosi, Pollicino e Campus, dal titolo “Il Digital Single Market e i Cloud Services”, al quale ha contribuito anche l’Avv. Simona Lavagnini con l’articolo “Profili legali del Cloud Computing: tutela e gestione dei programmi per elaboratore”.

 

Nel contesto del Digital Single Market, l’iniziativa di adeguamento del mercato unico europeo all’era digitale,non si può non tenere conto di alcune tematiche cruciali e meritevoli di particolare attenzione.Tra queste rientra senza dubbio quella del cloud, soprattutto con riferimento alle problematiche che una tecnologia di questo tipo, che permette l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione di dati, può creare rispetto alle esigenze di tutela della proprietà intellettuale, nonché della privacy connesse con la circolazione dei dati stessi.

Il volume si sofferma su tutti gli aspetti relativi ai Cloud Services, sia da un punto di vista prettamente tecnico, sia sotto il profilo economico e, soprattutto, normativo, con un’attenta valutazione delle proposte di riforma della Commissione Europea, nonché degli orientamenti giurisprudenziali, italiani ed europei, più rilevanti. Ci si focalizza anche sui c.d. Big Data, valutando inoltre le potenziali nuove forme di responsabilità per i gestori dei cloud.

In particolare, il contributo fornito dall’Avv. Lavagnini si concentra sui profili legati ai diritti della proprietà industriale e intellettuale nell’ambito delle tecnologie cloud-based, analizzando il rapporto tra il principio dell’esaurimento e gli atti di distribuzione del software. Si pone l’accento, tra le altre cose, sul forte processo di smaterializzazione della struttura aziendale, che sta determinando il passaggio a un sistema in cui l’azienda accede ai beni immateriali necessari per le proprie attività attraverso contratti “pay-per-use”, in cui la fruizione dei dati e dei contenuti avviene per periodi di tempo limitati.

Il volume, che si avvale dei contributi, oltre che dell’Avv. Lavagnini, anche di tanti altri giuristi e professionisti di spicco del settore, sarà presentato il 17 ottobre a Roma presso la Camera dei Deputati, alla presenza dei Parlamentari dell’intergruppo innovazione.