APPLE VS. QUALCOMM: IL COLOSSO DI CUPERTINO COSTRETTO A RITIRARE DAL MERCATO TEDESCO ALCUNI MODELLI DI IPHONE

08/01/2019

Il deposito della cauzione di 1.34 miliardi di Euro da parte di Qualcomm ha reso esecutiva la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera.

 

Nuovo episodio nella vicenda giudiziaria che vede opposte Apple e Qualcomm. Dopo aver ottenuto il blocco delle vendite di alcuni modelli di iPhone in Cina, superato da Apple con aggiornamento del software iOS 12, Qualcomm compie un altro passo importante in Germania.

Secondo la sentenza emessa il 20 dicembre dal Tribunale di Monaco, il gruppo di Cupertino avrebbe violato alcuni brevetti relativi all’amplificazione di potenza e all’alimentazione delle batterie per i suoi iPhone 7, 7 plus e 8. I Giudici tedeschi hanno ordinato a Apple di interrompere la vendita, la distribuzione e l’offerta dei tre modelli di smartphone oggetto di causa in tutti i celebri Apple Store situati nel territorio tedesco, nonché il richiamo degli stessi da tutti i rivenditori terzi.

Affinché tale sentenza di primo grado diventasse esecutiva, è stato necessario il deposito di un’ingente somma a titolo di cauzione, nel caso in cui nel secondo grado di giudizio Apple riesca a far valere le proprie ragioni, ribaltando il risultato di primo grado.


TANKRED THIEM TRA GLI AUTORI DEI COMMENTARI AI REGOLAMENTI SUL MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA (no. 1001/2017) E SUL DESIGN COMUNITARIO (6/2002)

19/12/2018

Dopo l’apprezzata prima edizione dei commentari ai Regolamenti Europei sui marchi, i design e i modelli comunitari, è ora disponibile la seconda edizione delle opere.

 

Redatti da un team accuratamente selezionato di professionisti specializzati, entrambi i commentari si concentrano sull’analisi di ogni singolo articolo e applicano lo stile tedesco dell’analisi elemento per elemento. I libri includono sezioni specifiche dedicate a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e comprendono i contributi – anche con riguardo alle sezioni per l’Italia – di Tankred Thiem di LGV.

Durante la cerimonia ufficiale di presentazione a Berlino, i libri sono stati elogiati come contributo ad una vera e propria cultura giuridica dell’Unione Europea. Scritti in lingua inglese e rivolti soprattutto a professionisti di tutta Europa, un’attenzione particolare è rivolta alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Grazie agli sforzi di un team di editori congiunti – composti dall’editore tedesco C.H. Beck oHG, Nomos Verlag e l’editrice britannica Hart Publishing – entrambi i commenti sono disponibili non solo sul mercato europeo, ma anche negli Stati Uniti e in Canada.


MARCHIO TRIDIMENSIONALE DI UNA BOTTIGLIA: IL TRIBUNALE UE NE RICONOSCE IL CARATTERE DISTINTIVO

05/12/2018

Un’azienda tedesca proponeva nel 2015 domanda di registrazione di un marchio tridimensionale per la particolare forma di una bottiglia. La domanda veniva rigettata, così come il successivo ricorso dinanzi alla Commissione EUIPO. Il Tribunale UE, adito in seguito, ha ribaltato la decisione, affermando il carattere distintivo del marchio in questione.

 

Nel 2015 l’azienda tedesca Wajos GmbH proponeva domanda di registrazione di un marchio riguardante una particolare forma di bottiglia, caratterizzata da dimensioni diverse tra la parte superiore ed inferiore della stessa. L’Ufficio rigettava la domanda e la richiedente impugnava la decisione avanti alla Commissione ricorsi, la quale confermava l’impossibilità per tale segno tridimensionale di accedere alla tutela prevista dal regolamento UE 1001/2017. In particolare, la Commissione ricorsi rilevava che la forma del marchio per cui si chiedeva tutela era simile a quella di una comune anfora, già diffusa nel mercato dei prodotti alimentari, affermando l’impossibilità per un consumatore medio di distinguere i prodotti di Wajos da quelli di altre imprese. Una simile forma risponderebbe ad esigenze funzionali, poiché il rigonfiamento della parte superiore consentirebbe il posizionamento della bottiglia su un supporto, altrimenti difficoltoso. Sempre secondo la commissione di ricorso EUIPO, il pubblico di riferimento dei prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio sarebbe il grande pubblico dei consumatori di prodotti alimentari, dotato di un livello di attenzione medio; simile circostanza impedirebbe ai consumatori di identificare la forma della bottiglia come particolarmente distintiva e indicativa dell’origine del prodotto. Essendo dunque sprovvisto del carattere distintivo, il marchio non sarebbe suscettibile di registrazione.

Nel ricorso avverso alla decisione della Commissione di ricorso EUIPO, presentato dinanzi al Tribunale UE, la società Wajos ha innanzitutto contestato una simile individuazione del pubblico di riferimento, sostenendo invece che questo fosse costituito da una cerchia ristretta di consumatori, amanti dei prodotti gastronomici ricercati, di qualità e acquistabili presso rivenditori selezionati. Una simile clientela deve perciò ritenersi più che avveduta e sicuramente in grado di apprezzare la particolarità di quello specifico contenitore rispetto alle altre bottiglie presenti sul mercato. Quanto al carattere distintivo del marchio, Wajos ne ha sostenuto la sussistenza sottolineando il carattere non puramente funzionale della configurazione della bottiglia, differenziandosi quest’ultima nettamente dalle altre forme di confezioni presenti sul mercato, cui il pubblico di riferimento è abituato.

Il Tribunale Europeo ha preliminarmente ribadito che il carattere distintivo deve essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione e, dall’altro, rispetto alla percezione del pubblico di riferimento. Ciò premesso, in relazione al pubblico di riferimento anche il Tribunale ha individuato il consumatore di riferimento in un consumatore medio, mediamente attento, poiché l’elenco dei prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione include in larga parte prodotti di ampio consumo del settore alimentare.

Tuttavia, il Tribunale UE ha ritenuto che il consumatore medio sia perfettamente in grado di percepire e apprezzare la forma della confezione dei prodotti come indicazione di origine commerciale degli stessi, sempre che tale forma presenti caratteristiche tali da attirare la sua attenzione. A tal fine è necessario analizzare l’impressione generale suscitata dalla forma. Quando un marchio è costituito da una combinazione di elementi – ribadisce il Tribunale – la combinazione può essere dotata di capacità distintiva nel suo complesso anche se i singoli elementi, considerati individualmente, ne siano sprovvisti.

Il Tribunale ha perciò affermato che la combinazione degli elementi della bottiglia di Wajos dà luogo ad una forma memorizzabile dal pubblico di riferimento, essendo significativamente diversa dagli altri contenitori del mercato alimentare. Inoltre, a differenza di quanto affermato dalla Commissione di ricorso EUIPO, la forma della bottiglia in questione si discosta dalle classiche anfore, in quanto queste ultime non vengono realizzate in vetro. Infine, il rigonfiamento della parte superiore della bottiglia, a prescindere dalle ragioni tecnico-funzionali, è in grado di apportare un valore estetico al marchio richiesto. I giudici europei hanno dunque annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO, ritenendo che se è vero che generalmente il consumatore medio non presta attenzione alla forma dei prodotti alimentari e non associa la loro forma all’indicazione di origine commerciale, nel caso di specie il carattere eccezionale della confezione del prodotto è invece idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti.


ECJ: NO COPYRIGHT PROTECTION FOR THE TASTE OF FOOD PRODUCT

23/11/2018

On November 13, 2018, the ECJ issued its judgement in the case which involves two Dutch manufacturers of spreadable cream cheese dip stating that the copyright cannot vest in the taste of a spreadable cheese.

 

In 2007 a spreadable dip with cream cheese and fresh herbs “Heksenkaas” has been created and the intellectual property right of such product belong to the Dutch company “Levola”. Since January 2014 another Dutch company “Smilde” has been manufacturing a product called “Witte Wievenkaas”, a spreadable dip with cream cheese, for a supermarket chain in the Netherlands. Levola brought an action against Smilde where it maintained that the sale of “Witte Wievenkaas” infringed its copyright in the taste of “Heksenkaas”. It, therefore, claimed that Smilde should cease production and sale of the product, since the taste of “Henksenkaas” is a work protected before copyright and that the taste of “Witte Wievenkaas” is a reproduction of that work.

Hearing the case on the appeal, the Gerechtshof ArnhemLeeuwarden (the Dutch Regional Court of Appeal) asked the ECJ whether the taste of a food product can be protected under the Copyright Directive (Directive 2001/29/EC).

The Court firstly noted that the notion of “work” is an autonomous concept of EU law, that is to be given an autonomous and uniform interpretation throughout the EU. Then the Court clarified that, in order to be protected by copyright under the Directive, the taste of a food product must be capable of being classified as a ‘work’ within the meaning of the Directive. Classification as a ‘work’ requires, first of all, that the subject matter concerned is an original intellectual creation. Secondly, there must be an ‘expression’ of that original intellectual creation.

In accordance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, which was adopted in the framework of the World Trade Organization and to which the EU has acceded, and with the WIPO Copyright Treaty, to which the EU is a party, copyright protection may be granted to expressions, but not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.  It, therefore, follows that for there to be a “work” as referred to in the Directive, the subject matter protected by copyright must be expressed in a manner which makes it identifiable with sufficient precision and objectivity.

In that regard, the Court found that the taste of a food product cannot be identified with precision and objectivity. Unlike, for example, a literary, pictorial, cinematographic or musical work, which is a precise and objective expression, the taste of a food product will be identified essentially on the basis of taste sensations and experiences, which are subjective and variable. They depend on, amongst other things, factors particular to the person tasting the product concerned, such as age, food preferences and consumption habits, as well as on the environment or context in which the product is consumed. Moreover, it is not possible in the current state of scientific development to achieve by technical means a precise and objective identification of the taste of a food product which enables it to be distinguished from the taste of other products of the same kind.


CGUE: IL DIRITTO D’AUTORE NON TUTELA IL SAPORE DI UN ALIMENTO

23/11/2018

Il 13 novembre 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa nella causa che coinvolge due produttori olandesi di formaggio spalmabile, affermando che il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore.

 

Nel 2007 è stato prodotto un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche “Heksenkaas”. I diritti di proprietà intellettuale su tale prodotto sono attualmente detenuti da Levola, una società di diritto olandese. Dal gennaio 2014 un’altra azienda olandese “Smilde” ha iniziato a realizzare un prodotto denominato “Witte Wievenkaas”, una crema di formaggio spalmabile, per una catena di supermercati nei Paesi Bassi. Ritenendo che la produzione e la vendita del “Witte Wievenkaas” violasse il suo diritto d’autore sul sapore dell’“Heksenkaas”, Levola ha chiesto ai giudici olandesi di ingiungere alla Smilde di porre fine, segnatamente, alla produzione e alla vendita di tale prodotto. Levola sostiene, da un lato, che il sapore dell’“Heksenkaas” costituisce un’opera tutelata dal diritto d’autore e, dall’altro, che il sapore del “Witte Wievenkaas” costituisce una riproduzione di tale opera.

Chiamato a pronunciarsi in sede di appello su tale controversia, il Gerechtshof ArnhemLeeuwarden (Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi) ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la decisione in merito alla possibilità per il sapore di un alimento di beneficiare di tutela in forza della direttiva sul diritto d’autore (direttiva 2001/29/CE).

La Corte, in primo luogo, ha chiarito che, per essere tutelato dal diritto d’autore ai sensi della direttiva, il sapore di un prodotto alimentare deve poter essere classificato come “opera” ai sensi della direttiva. La qualificazione come “opera” presuppone, in primo luogo, che l’oggetto in questione sia una creazione intellettuale originale. In secondo luogo, deve sussistere una “espressione” di tale creazione intellettuale originale.

Conformemente all’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del WTO e a cui l’UE ha aderito, e al trattato dell’OMPI sul diritto d’autore di cui l’UE è parte, la protezione del diritto d’autore può essere concessa alle espressioni, ma non alle idee, procedure, metodi di funzionamento o concetti matematici in quanto tali. Ne consegue pertanto che, affinché vi sia un ‘”opera” ai sensi della direttiva, l’oggetto protetto dal diritto d’autore deve essere espresso in modo tale da renderlo identificabile con sufficiente precisione e obiettività.

A tale riguardo, la Corte ha stabilito che il sapore di un prodotto alimentare non può essere identificato con precisione e obiettività. A differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, tutte espressione precise e oggettive, il sapore di un prodotto alimentare sarà identificato essenzialmente sulla base di sensazioni ed esperienze gustative, che sono soggettive e variabili. Essi dipendono, tra l’altro, da fattori specifici della persona che assaggia il prodotto in questione, come ad esempio l’età, le preferenze alimentari e le abitudini di consumo, nonché dall’ambiente o dal contesto in cui il prodotto è consumato. Inoltre, allo stato attuale dello sviluppo scientifico, non è possibile ottenere con mezzi tecnici un’identificazione precisa e oggettiva del sapore di un prodotto alimentare che consenta di distinguerlo dal resto del sapore di altri prodotti dello stesso tipo.