LEADERS LEAGUE 2019: LGV CLASSIFIED AS “LEADING” LAW FIRM FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND TMT AND AS A LAW FIRM OF EXCELLENCE IN LITIGATION IN THE FIELD OF TRADEMARKS AND PATENTS

29/05/2019

LGV confirms its position as a leading law firm in the field of copyright and Technologies, internet & telecommunications category, and as a law firm of excellence in litigation in the field of trademarks and patents.

 

Leaders League, the French company that deals with rating professional firms in various national contexts, considers the high quality of service offered by the firm in relation to copyright and TMT, naming, for the second consecutive year, LGV as the leading law firm in the Intellectual Property category with lawyers Simona Lavagnini and Margherita Stucchi, as well as a firm of excellence for litigation on trademarks and patents, with lawyers Luigi Goglia, Simona Lavagnini and Tankred Thiem.

The guide updated to 2019, takes into account the high quality of the service offered by the firm in relation to copyright and new technologies, as well as the activity carried out by LGV as a litigator in the field of trademarks and patents.

LGV, once again, has achieved a high position in a prestigious legal ranking, thus confirming the presence and influence of the firm in the international context and its role of relevance in an increasingly competitive global market.

For more details seehttps://www.leadersleague.com/en/company-directory/lgv-avvocati/italy/technologies-internet-telecommunications-1?routingLanguage=en


LEADERS LEAGUE 2019: LGV CLASSIFIED AS “LEADING” LAW FIRM FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND TMT AND AS A LAW FIRM OF EXCELLENCE IN LITIGATION IN THE FIELD OF TRADEMARKS AND PATENTS

29/05/2019

LGV confirms its position as a leading law firm in the field of copyright and Technologies, internet & telecommunications category, and as a law firm of excellence in litigation in the field of trademarks and patents.

 

Leaders League, the French company that deals with rating professional firms in various national contexts, considers the high quality of service offered by the firm in relation to copyright and TMT, naming, for the second consecutive year, LGV as the leading law firm in the Intellectual Property category with lawyers Simona Lavagnini and Margherita Stucchi, as well as a firm of excellence for litigation on trademarks and patents, with lawyers Luigi Goglia, Simona Lavagnini and Tankred Thiem.

The guide updated to 2019, takes into account the high quality of the service offered by the firm in relation to copyright and new technologies, as well as the activity carried out by LGV as a litigator in the field of trademarks and patents.

LGV, once again, has achieved a high position in a prestigious legal ranking, thus confirming the presence and influence of the firm in the international context and its role of relevance in an increasingly competitive global market.

For more details seehttps://www.leadersleague.com/en/company-directory/lgv-avvocati/italy/technologies-internet-telecommunications-1?routingLanguage=en


SIMONA LAVAGNINI TRIONFA COME “AVVOCATO DELL’ANNO DIRITTO D’AUTORE” AI LEGALCOMMUNITY IP & TMT AWARDS 2019

14/05/2019

L’avvocato Simona Lavagnini, founding partner di LGV Avvocati, si conferma professionista di primo livello nel diritto d’autore.

 

Legal Community, da diversi anni attiva nel rating degli studi professionali e dei singoli professionisti del panorama italiano, ha assegnato il premio di “Avvocato dell’anno di diritto d’autore” a Simona Lavagnini.
La premiazione si è tenuta il 13 maggio 2019 all’evento che Legal Community dedica agli IP & TMT Awards, chiamando a raccolta tutti i più importanti professionisti del diritto della proprietà intellettuale.

L’avvocato Lavagnini è riuscita a raggiungere questo importante riconoscimento grazie alle sue solide competenze di diritto d’autore, che, specialmente nel settore delle nuove tecnologie, la contraddistinguono tra i professionisti del mondo legale italiano. Simona Lavagnini viene inoltre particolarmente apprezzata dai suoi clienti per la sua azione concreta e mai scontata, nonché per la creatività con cui affronta le sfide e le nuove questioni giuridiche.

La vincita dell’avv. Lavagnini agli IP & TMT awards, specialmente in riferimento ad un ambito in costante sviluppo come quello del diritto d’autore nelle nuove tecnologie, è paradigmatico della competenza e della specializzazione di LGV Avvocati, che ha un team dedicato di professionisti tutti attivi e competenti nel settore del diritto d’autore e delle nuove tecnologie. Inoltre, tale riconoscimento rafforza ulteriormente la presenza e l’influenza di LGV Avvocati nel settore del diritto d’autore e della protezione degli asset immateriali IP, attribuendo allo studio un ruolo di rilevanza in un mercato sempre più competitivo.


IL MARCHIO DENOMINATIVO ‘CIAOBNB’ RESISTE ALL’OPPOSIZIONE DEL COLOSSO AMERICANO AIRBNB INC

08/05/2019

La Ciaomanager S.r.l., piccola società trentina, depositava nel 2017 domanda di registrazione di marchio denominativo dell’Unione Europea ‘Ciaobnb’ per le classi di prodotti 9, 35, 39, 41, 42, 43. Airbnb Inc si opponeva alla domanda sulla base dei marchi denominativi anteriori ‘Airbnb’, ma l’EUIPO respingeva l’opposizione.

 

Con decisione del 9 aprile 2019, la Divisione Opposizioni dell’EUIPO ha rigettato l’opposizione alla domanda di marchio denominativo EU ‘Ciaobnb’ presentata da Airbnb Inc nel 2016, in quanto non sussiste rischio di confusione con i marchi ‘Airbnb’ registrati nelle stesse classi della domanda opposta.

Nel valutare la somiglianza, l’EUIPO ha ritenuto che i segni fossero diversi per svariate ragioni.

Innanzitutto, l’ufficio ha ritenuto che il lemma ‘BNB’ viene tendenzialmente associato dal consumatore al “Bed&Breakfast”, ossia a quella piccola struttura ricettiva che offre pernottamento e colazione. Osserva l’Ufficio che una parte dei servizi oggetto dell’opposizione riguarda la gestione o l’amministrazione di strutture che forniscono alloggio temporaneo attraverso piattaforme online o applicazioni software, sussistendo perciò un sufficiente collegamento tra i servizi menzionati e quella tipologia di alloggio evocata dalla nozione di ‘BNB’.

La parte opponente osserva, a questo punto, che essa non fornisce i tipici servizi di ‘Bed & Breakfast’, bensì un servizio di una piattaforma online a disposizione degli utenti per la pubblicazione di offerte di alloggio. Diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, l’Ufficio ha ritenuto che nella comparazione dei segni debbano essere tenuti in considerazione i prodotti e i servizi per cui il marchio anteriore è registrato, e non le attività di impresa per cui effettivamente il segno viene utilizzato, o per cui esso possa aver acquisito capacità distintiva attraverso l’uso. L’elemento ‘BNB’, perciò, appare descrittivo in quanto esso allude alla tipologia prodotti e servizi forniti. Le parti iniziali di entrambi i segni, rispettivamente ‘AIR’ e ‘CIAO’, sono state invece ritenute sufficientemente distintive rispetto ai prodotti e servizi richiesti, nonché tra loro diverse. A ciò si aggiunge il fatto che nella percezione di marchio denominativo il consumatore si focalizza sulla prima parte del segno, avvalorando tale circostanza la diversità tra i due segni.

L’opponente ha allora sostenuto che il segno ‘Ciaobnb’ corre il rischio di essere considerato una variante italiana del segno ‘Airbnb’, ben potendo essere associato con gli alloggi offerti dalla società americana in Italia. L’ufficio ha riconosciuto che il segno contestato possa essere in qualche modo associato con l’Italia, ma grazie anche alla diversità concettuale tra i lemmi ‘ciao’ ed ‘air’ non sarebbe possibile confondere i due segni.

Quanto alla capacità distintiva dei marchi anteriori, l’Ufficio ha riconosciuto che Air Bnb Inc. gode di una posizione consolidata tra le aziende del settore, proprio come attestato dalle diverse fonti indipendenti prodotte nel procedimento; il marchio AirBnb, perciò, ha acquisito carattere distintivo prima della proposizione della domanda di marchio avversaria. Tuttavia, il carattere distintivo acquisito riguarda solamente una parte dei prodotti/servizi oggetto dell’opposizione, perciò per quanto concerne la restante parte, la valutazione deve essere limitata alla distintività intrinseca.

Alla luce di tutte queste considerazioni e della valutazione globale della comparazione tra i segni, l’opposizione è stata rigettata.


IL MARCHIO DENOMINATIVO ‘CIAOBNB’ RESISTE ALL’OPPOSIZIONE DEL COLOSSO AMERICANO AIRBNB INC

08/05/2019

La Ciaomanager S.r.l., piccola società trentina, depositava nel 2017 domanda di registrazione di marchio denominativo dell’Unione Europea ‘Ciaobnb’ per le classi di prodotti 9, 35, 39, 41, 42, 43. Airbnb Inc si opponeva alla domanda sulla base dei marchi denominativi anteriori ‘Airbnb’, ma l’EUIPO respingeva l’opposizione.

 

Con decisione del 9 aprile 2019, la Divisione Opposizioni dell’EUIPO ha rigettato l’opposizione alla domanda di marchio denominativo EU ‘Ciaobnb’ presentata da Airbnb Inc nel 2016, in quanto non sussiste rischio di confusione con i marchi ‘Airbnb’ registrati nelle stesse classi della domanda opposta.

Nel valutare la somiglianza, l’EUIPO ha ritenuto che i segni fossero diversi per svariate ragioni.

Innanzitutto, l’ufficio ha ritenuto che il lemma ‘BNB’ viene tendenzialmente associato dal consumatore al “Bed&Breakfast”, ossia a quella piccola struttura ricettiva che offre pernottamento e colazione. Osserva l’Ufficio che una parte dei servizi oggetto dell’opposizione riguarda la gestione o l’amministrazione di strutture che forniscono alloggio temporaneo attraverso piattaforme online o applicazioni software, sussistendo perciò un sufficiente collegamento tra i servizi menzionati e quella tipologia di alloggio evocata dalla nozione di ‘BNB’.

La parte opponente osserva, a questo punto, che essa non fornisce i tipici servizi di ‘Bed & Breakfast’, bensì un servizio di una piattaforma online a disposizione degli utenti per la pubblicazione di offerte di alloggio. Diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, l’Ufficio ha ritenuto che nella comparazione dei segni debbano essere tenuti in considerazione i prodotti e i servizi per cui il marchio anteriore è registrato, e non le attività di impresa per cui effettivamente il segno viene utilizzato, o per cui esso possa aver acquisito capacità distintiva attraverso l’uso. L’elemento ‘BNB’, perciò, appare descrittivo in quanto esso allude alla tipologia prodotti e servizi forniti. Le parti iniziali di entrambi i segni, rispettivamente ‘AIR’ e ‘CIAO’, sono state invece ritenute sufficientemente distintive rispetto ai prodotti e servizi richiesti, nonché tra loro diverse. A ciò si aggiunge il fatto che nella percezione di marchio denominativo il consumatore si focalizza sulla prima parte del segno, avvalorando tale circostanza la diversità tra i due segni.

L’opponente ha allora sostenuto che il segno ‘Ciaobnb’ corre il rischio di essere considerato una variante italiana del segno ‘Airbnb’, ben potendo essere associato con gli alloggi offerti dalla società americana in Italia. L’ufficio ha riconosciuto che il segno contestato possa essere in qualche modo associato con l’Italia, ma grazie anche alla diversità concettuale tra i lemmi ‘ciao’ ed ‘air’ non sarebbe possibile confondere i due segni.

Quanto alla capacità distintiva dei marchi anteriori, l’Ufficio ha riconosciuto che Air Bnb Inc. gode di una posizione consolidata tra le aziende del settore, proprio come attestato dalle diverse fonti indipendenti prodotte nel procedimento; il marchio AirBnb, perciò, ha acquisito carattere distintivo prima della proposizione della domanda di marchio avversaria. Tuttavia, il carattere distintivo acquisito riguarda solamente una parte dei prodotti/servizi oggetto dell’opposizione, perciò per quanto concerne la restante parte, la valutazione deve essere limitata alla distintività intrinseca.

Alla luce di tutte queste considerazioni e della valutazione globale della comparazione tra i segni, l’opposizione è stata rigettata.