IL TRIBUNALE DI FIRENZE IMPONE IL DIVIETO DI USARE L’IMMAGINE DEL DAVID DI MICHELANGELO PER FINI COMMERCIALI

11/12/2017

L’ Avvocatura dello Stato, organo di consulenza e rappresentanza dello Stato italiano, ha presentato avanti al Tribunale di Firenze un ricorso cautelare nei confronti della società Visit Today per ottenere l’ordine di inibitoria alla vendita di biglietti non ufficiali per la Galleria dell’Accademia di Firenze e all’utilizzo di opuscoli e materiali che ritraggono la famosa opera di Michelangelo

 

La cosiddetta ordinanza ‘antibagarinì’, emanata del Tribunale di Firenze, Sezione Tribunale delle Imprese, vieta di utilizzare, sia sul territorio italiano sia su quello europeo, l’immagine del David di Michelangelo a fini commerciali senza la previa autorizzazione della Galleria dell’Accademia e senza il pagamento dei relativi diritti. È stata l’Avvocatura dello Stato a presentare l’istanza al tribunale di Firenze contro la società la Visit Today, rea di vendere fuori dalla Galleria dell’Accademia di Firenze i biglietti a prezzo maggiorato utilizzando su volantini, documentazione promozionale e sito la fotografia del David. I giudici fiorentini hanno accolto il ricorso, stabilendo che Visit Today non aveva mai chiesto né ottenuto la concessione dell’autorità amministrativa per utilizzo a fini lucrativi dell’immagine in parola. La condotta della società resistente è stata inquadrata come illecito extracontrattuale generico ex art. 2043 c.c.  L’ordinanza in commento dispone il ritiro dal commercio di tutto il materiale diffuso e prodotto dalla società resistente contenente la riproduzione dell’opera in aggiunta all’oscuramento dell’immagine della celebre scultura dal sito.

La decisione si basa sulle disposizioni del Codice Italiano dei Beni Culturali: l’articolo 106 stabilisce il principio generale, secondo cui, per i beni culturali soggetti al proprio controllo, lo Stato, le Regioni e gli enti pubbliche locali possono consentire ai singoli richiedenti di utilizzare tali beni per scopi compatibili con il proprio valore culturale, ad esempio mediante atti di riproduzione. Questo significa che l’uso dei beni culturali a scopo di lucro sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Gli articoli 107 e 108 del citato Codice prevedono che la Pubblica Amministrazione competente possa consentire l’utilizzo da parte di terzi di un bene – anche di un’opera d’arte – appartenente al patrimonio culturale italiano, previo pagamento di royalties che vengono determinati sulla base del tipo di utilizzo richiesto e dell’eventuale vantaggio economico che l’utente otterrebbe dall’ utilizzo del bene. Detto questo, l’autorizzazione non è richiesta in ogni singolo caso. L’art. 108, comma 3-bis, chiarisce infatti che gli usi non lucrativi dei beni culturali a fini di studi, ricerca, libertà di espressione o di espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale non necessitano di autorizzazione.


ORIGIN OF WHEAT ON THE LABEL: HEATED DEBATED ON THE DECREES SIGNED BY MARTINA AND CALENDA

09/11/2017

On 20 July 2017, Ministers Maurizio Martina and Carlo Calenda signed two interministerial decrees to introduce the obligation to indicate the origin of rice and wheat for pasta on the label, which is due to enter into force in February 2018.

 

The measures in question (i. e. the “wheat/pasta” decree and the rice decree) provide for the obligation to state the origin of wheat, rice and pasta on the label for a two-year period of experimentation.

The packs of dry pasta produced in Italy must therefore indicate on the label both the country where the wheat is grown and the country of milling. If these phases take place in the territory of more than one country, the following indications may be used, depending on their origin: EU countries, NON-EU countries, EU countries and non-EU countries. If durum wheat is grown at least 50% in one country, such as Italy, the words “Italy and other EU and/or non-EU countries” may be used.

With regards to the decree concerning rice, the measure provides that the country in which the rice is grown, the country of processing and the country of packaging must be indicated on the label. Even for rice, if these phases take place in the territory of more than one country, the following indications may be used, depending on their origin: EU countries, non-EU countries, EU and non-EU countries.

However, the decrees exclude from the obligation to indicate origin durum wheat pasta PGI (such as Gragnano), fresh and gluten-free pasta (rice, maize, soya, rye, etc.), organic pasta, spelt and kamut and so on. This exclusion has been criticised since the above decrees have been issued as measures aimed at implementing Regulation (EU) No 1169/2011. The primary objective of the regulation is making the principle of informed choice effective and, therefore, does not contain any exceptions similar to those provided for by the decree on pasta wheat.

Other criticisms of the decrees were expressed by some groups of farmers and pasta producers. In particular, Coldiretti argued that Italian pasta producers would be enormously damaged if they were obliged to make it clear that the wheat used does not come entirely from Italy.


ORIGINE DEL GRANO IN ETICHETTA: ACCESO DIBATTITO SUI DECRETI FIRMATI DA MARTINA E CALENDA

09/11/2017

Il 20 luglio 2017 i Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, la cui entrata in vigore è prevista per febbraio 2018.

 

I provvedimenti in parola (i.e. il decreto “grano/pasta” e il decreto sul riso) prevedono l’obbligo di esplicitare in etichetta l’origine di grano, riso e pasta, per un periodo biennale di sperimentazione.

Le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno quindi obbligatoriamente indicare in etichetta sia il paese di coltivazione del grano, sia il paese di molitura. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi potranno essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Per quanto riguarda il decreto sul riso, il provvedimento prevede che sull’etichetta debbano essere indicati il paese di coltivazione del riso, il paese di lavorazione e il paese di confezionamento. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi potranno essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

I decreti escludono tuttavia dall’obbligo di indicazione di origine la pasta di grano duro IGP (come quella di Gragnano), quella fresca e senza glutine (di riso, mais, soia, segale, etc.), la pasta biologica, quella di farro, quella di kamut et similia. Tale esclusione è stata oggetto di critiche dal momento che i citati decreti sono stati emanati quali provvedimenti volti ad implementare il Regolamento (UE) n. 1169/2011 che si pone come obiettivo primario quello di rendere effettivo il principio della scelta informata e che, perciò, non contiene alcuna eccezione analoga a quelle che, invece, il decreto grano pasta prevede.

Altre critiche ai decreti sono state espresse da alcuni gruppi di imprenditori agricoli e aziende produttrici di pasta. In particolare Coldiretti ha sostenuto che i produttori di pasta italiani sarebbero enormemente danneggiati se obbligati ad esplicitare che il grano utilizzato non proviene interamente dall’Italia.


CONTRAFFAZIONE DELLA NOTA PLACCA CON FIOCCHETTO DELLA FERRAGAMO

24/10/2017

In una recente pronuncia, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la commercializzazione di calzature ad opera di due titolari di esercizi commerciali a Milano costituisce contraffazione dei marchi della Ferragamo riproducenti la nota placchetta metallica con il fiocchetto.

 

In particolare, due signore Sun Feiyan e Wu Xiumei, titolari di due esercizi commerciali a Milano attivi nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, convenivano in giudizio la società Ferragamo per sentire accertare e dichiarare che la commercializzazione delle scarpe oggetto di contestazione e di diffida da parte della stessa Ferragamo non costituisse contraffazione del marchio di quest’ultima riproducente la placchetta con il fiocco.

La Ferragamo si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata e dichiarata la responsabilità delle attrici per contraffazione dei suoi marchi comunitari, nonché per concorrenza sleale, con tutte le pronunce consequenziali anche risarcitorie. Ferragamo osservava che ciascun concorrente che produce o commercializza calzature è libero di apporre sui propri prodotti e sulle proprie calzature dei fiocchi di tessuto o di altro materiale e delle placchette metalliche, scelti tra la miriade di tipi esistenti, non pretendendo di avere un monopolio sui fiocchi o sulle placchette metalliche in quanto tali, mentre non è invece consentito che terzi utilizzino segni che possano creare confusione con la placchetta ovale di Ferragamo e che si possano agganciare alla fama della medesima o pregiudicarne il suo carattere distintivo; tanto più se la stessa, come nel caso di specie, è utilizzata insieme ad un fiocco.

Il Tribunale di Milano rilevava in primo luogo che nel settore in cui opera la società convenuta Ferragamo è frequente che le imprese produttrici appongano sui prodotti un proprio simbolo così da renderli subito riconoscibili agli occhi dei consumatori; che detti simboli sono usati con funzione distintiva come il marchio “Vara” di Ferragamo (oggetto di registrazione comunitaria), la cui prima utilizzazione risale addirittura a quasi quarant’anni fa, e precisamente nel 1978, quando Ferragamo lo appose a mo’ di fibbia su un modello di scarpa da donna che da allora in poi fu denominato “Vara” e che riscosse notevole successo.

I Giudici Milanesi ritenevano inoltre non sufficienti ad escludere la contraffazione ai danni dei segni della Ferragamo né i dettagli marginali di differenziazione delle calzature attoree (quali, nella specie possono essere la posizione della placchetta rispetto al fiocco o la scritta diversa impressa sul metallo delle calzature attoree), né il fatto che tali calzature siano vendute ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello delle calzature Ferragamo. Ed anzi, in relazione a quest’ultimo punto, veniva chiarito che il bassissimo prezzo e la scarsa qualità delle calzature delle due attrici producevano un ulteriore svilimento e pregiudizio alla rinomanza e notorietà dei marchi della Ferragamo.

Le due attrici Sun Feiyan e Wu Xiumei venivano dunque dichiarate responsabili di contraffazione dei marchi comunitari n. 101931 e n. 551390, di proprietà della Salvatore Ferragamo s.p.a. nonché per atti di concorrenza sleale, e condannate a pagare in favore della nota azienda italiana di moda, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 15.000,00 liquidata in via equitativa (non avendo le stesse attrici mai ottemperato all’ordine del Giudice di esibizione delle scritture contabili).

Si precisa che il caso in esame non è stato seguito dallo Studio LGV.


IL PARLAMENTO EUROPEO DISCUTE A PROPOSITO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL’ESPORT IN EUROPA

27/09/2017

Lo scorso 6 settembre 2017 l’Intergruppo Sport del Parlamento Europeo ha tenuto un’audizione pubblica dal titolo “Lo status dell’Esport in Europa: il bisogno di una risposta politica” cui hanno partecipato i soci delle principali aziende attive nel settore dell’Esport nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria dei settori industriali coinvolti nell’Esport.

 

L’evento tenutosi presso il Parlamento Europeo ha rappresentato una delle prime occasioni di confronto sul tema della necessità di fornire una regolamentazione a livello comunitario degli Esport, focalizzato da una parte a sviluppare un inquadramento dell’Esport sotto il profilo legale e economico, dall’altra ad individuare le problematiche di carattere politico legate alla disciplina di questo fenomeno in rapida ascesa.

Si parla di Esport – o di Sport Elettronici – quando l’attività di gioco con videogiochi è svolta a livello competitivo, sia amatoriale che professionistico, nell’ambito di competizioni organizzate. I giocatori possono giocare singolarmente o in modalità multiplayer, mentre le sfide possono essere giocate sia dal vivo, da player che sono fisicamente riuniti in un unico luogo, che on line con giocatori che competono contemporaneamente “da remoto”, potenzialmente da tutte le parti del mondo.

La scelta di aprire una discussione sulla disciplina degli Esport nasce dall’esigenza di comprendere in che misura questi sport “virtuali” e i loro giocatori possano essere assimilati a quelli tradizionali e se ed in che misura sia opportuno che la disciplina dedicata alla regolamentazione di quest’ultimi venga applicata anche agli Esport, al momento organizzati sulla base di auto regolamenti interni.

Studio LGV, che da tempo annovera tra i suoi clienti società ed associazioni attive nel settore dei videogiochi, seguirà in qualità di advisor gli sviluppi della discussione sull’Esport che è un tema di crescente importanza sia a livello europeo sia a livello nazionale.