WILL THE SEARCH FOR (FAIR) COMPENSATION BE LOST IN THE CLOUDS?

07/10/2021

In his Opinion of 23 September 2021 in Case C-433/20, Advocate General Hogan considered that the fair compensation for private copying provided for in Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC must also cover the provision of cloud storage space or capacity made available by a third party such as an internet service provider and used by private users to obtain and store copies of protected works. That fair compensation is, however, presumed to have already been paid by the providers of the media enabling such storage (smartphones, tablets, etc.), unless the rightholder demonstrates that that amount is inadequate, with the assessment of the merits being left to the courts of the Member State.

 

The case

The case, which has reached the Court of Justice of the European Union, originates from a dispute brought by the German society for the collective management of copyright and related rights on musical works (Austro-Mechana) for the assessment of the enforceability (and consequent quantification) of fair compensation for private copying against the German company Strato AG, a provider of virtual cloud storage services (through the service called “HiDrive”) within the Austrian territory.

According to Austro-Mechana, Austrian law provides for the payment of royalties for any type of recording media that has been placed on the market in Austria, including the provision of cloud storage space, as provided by Strato AG. On the other hand, the application of fair compensation for private copying also to “dematerialised” storage spaces (such as the cloud) was contested by Strato AG, according to which, in the absence of a physical support for the recording of the protected work, the law in question would not be applicable. Strato AG also argued that such remuneration would not be due since the rightholders would have already obtained the payment of the remuneration for private copying (i) from the manufacturers of the devices, without which it would be impossible to upload the protected content to the cloud (i.e. smartphones, tablets, etc.), and (ii) from Strato AG itself for the acquisition of the storage servers located in Germany.

The Commercial Court of Vienna dismissed Austro-Mechana’s claims, finding that the fair compensation for private copying provided by Austrian law was not applicable to the cloud storage space provided by Strato AG, because the user would not have physical access to the media for storing protected content (i.e. servers), but only the possibility to access the storage capacity in some unidentified location in the provider’s cloud. Austro-Mechana appealed the decision and the appellate court raised two preliminary questions before the Court of Justice.

The Advocate General’s Opinion

Both preliminary questions concern the interpretation of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, which provides that Member States may provide for exceptions or limitations to the exclusive right to authorise or prohibit the reproduction of protected works for reproductions made by private individuals on any medium on a non-profit-making basis, subject to the requirement that the rightholders pay fair compensation. The first question concerns the enforceability of that fair compensation by the holders of copyright or related rights against providers of cloud storage space for private users, while the second concerns the quantification of that fair compensation.

According to the Advocate General, in response to the first question, the terminology ‘reproductions on any medium’ used by the European legislature does not limit the private copying exception to physical media (CD/DVD, etc.) owned by individual private users, but also covers intangible media, such as cloud storage space or capacity, made available by a third party such as an internet service provider and used by private users to obtain and store copies of protected works. That conclusion is based on the assumption that, in itself, any reproduction of protected works constitutes an act adversely affecting the rights of the rightholder, of which the private copying exception is a limitation; consequently, according to the Advocate General, there can be no discrimination between categories of media which do not also include those resulting from technological progress. Obviously, the limit to the applicability of the compensation for private copying would be represented by the legitimacy of the acquisition of the protected work by the private individual, all forms of reproduction/abusive making available which would in themselves constitute an infringement of the rights of the owner being therefore extraneous.

Having determined that fair compensation for private copying is also payable by the rightholder to the third-party provider of cloud storage services, it is not possible, however, to quantify the exact amount of that fair compensation. Hence, the Advocate General’s conclusion, in response to the second question referred for a preliminary ruling, that no additional compensation is payable by the third-party cloud service provider, since there is a risk of imbalance between the rights of rightholders and the rights granted to private users. Only if the rightholder can show that the payment of fair compensation made by the providers of the media (i.e. smartphones, tablets, etc.) may be considered inadequate to the actual prejudice suffered by private uses, will the referring court have to verify and quantify any additional amounts due to rightholders as fair compensation.

Alessandro Bura


LA RICERCA DI UN (EQUO) COMPENSO SI PERDERA’ NELLE NUVOLE?

07/10/2021

Con le conclusioni del 23 settembre 2021 rassegnate nella causa C-433/20, l’Avvocato Generale Hogan ha ritenuto che l’equo compenso per copia privata previsto dall’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, debba ricomprendere anche il caso di fornitura dello spazio o della capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale equo compenso si presume tuttavia già assolto da parte dei fornitori dei supporti che consentono tale archiviazione (smartphone, tablet, ecc.), salvo che il titolare dei diritti dimostri l’inadeguatezza di tale importo, con valutazione di merito rimessa al giudice dello Stato membro.

 

La vicenda

La vicenda, che è approdata sino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, origina da una controversia instaurata dalla società tedesca di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi su opere musicali (Austro-Mechana) per l’accertamento dell’esigibilità (e la conseguente quantificazione) dell’equo compenso per copia privata nei confronti della società tedesca Strato AG, fornitrice di servizi di archiviazione virtuale su cloud (tramite il servizio denominato “HiDrive”) all’interno del territorio austriaco.

A detta di Austro-Mechana, la normativa austriaca prevederebbe il pagamento del diritto al compenso per qualsiasi tipo di supporto di registrazione che sia stato immesso in commercio nel territorio nazionale, inclusa la messa a disposizione di uno spazio di archiviazione nel cloud, come fornito dalla società Strato AG. Di contro, l’applicazione dell’equo compenso per copia privata anche a spazi di archiviazione “dematerializzati” (come il cloud) è stata contestata da Strato AG, secondo cui, mancando il supporto fisico per la registrazione dell’opera protetta, la normativa in questione non sarebbe applicabile. Strato AG ha inoltre sostenuto che tale compenso non sarebbe dovuto a fronte del fatto che i titolari dei diritti avrebbero già ottenuto il pagamento del compenso per copia privata (i) dai produttori dei dispositivi, senza i quali sarebbe impossibile caricare i contenuti protetti sul cloud (i.e. smartphone, tablet, ecc.), e (ii) dalla stessa Strato AG per l’acquisito dei server di archiviazione situati in Germania.

Il Tribunale commerciale di Vienna ha respinto le domande di Austro-Mechana, ritenendo l’equo compenso per copia privata previsto dalla normativa austriaca non applicabile allo spazio di archiviazione cloud fornito da Strato AG poiché l’utente non avrebbe materialmente a disposizione il supporto per l’archiviazione dei contenuti protetti (i.e. server) ma gli sarebbe riconosciuta la sola possibilità di accedere alla capacità di archiviazione in qualche luogo non ben identificato della “nuvola” del fornitore. Austro-Mechana ha impugnato la decisione ed il giudice d’appello ha sollevato due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia.

L’opinione dell’Avvocato Generale

Entrambe le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in cui è prevista la facoltà per gli Stati di porre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle opere protette per riproduzioni effettuate da privati, senza scopo di lucro, su qualsiasi supporto a fronte dell’esigibilità da parte dei titolari dei diritti di un equo compenso. La prima questione pregiudiziale verte sull’esigibilità di tale equo compenso da parte dei titolari dei diritti d’autore o connessi a carico dei fornitori di spazi di archiviazione cloud ad utenti privati, mentre la seconda attiene alla quantificazione di tale equo compenso.

A detta dell’Avvocato Generale, in risposta alla prima questione, la terminologia “riproduzioni su qualsiasi supporto” utilizzata dal legislatore europeo non limiterebbe l’eccezione della copia privata ai soli supporti fisici (CD/DVD, ecc.) di proprietà dei singoli utenti privati, ricomprendendo altresì anche supporti intangibili, come lo spazio o la capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale conclusione sarebbe basata sul presupposto che, di per sé, qualsiasi riproduzione di opere protette integra un atto lesivo dei diritti del titolare, di cui l’eccezione per copia privata rappresenta una limitazione; di conseguenza, a detta dell’Avvocato Generale, non vi possono essere discriminazioni tra categorie di supporti che non comprendano anche quelli derivanti dal progresso tecnologico. Ovviamente il limite dell’applicabilità del compenso per copia privata sarebbe rappresentato dalla legittimità dell’acquisizione dell’opera protetta da parte del privato, essendo quindi estranee tutte le forme di riproduzione/messa a disposizione abusive che integrerebbero di per sé una violazione dei diritti del titolare.

Accertata l’esigibilità da parte del titolare dei diritti dell’equo compenso per copia privata anche da parte del terzo fornitore di servizi di archiviazione cloud, non sarebbe tuttavia possibile quantificare con esattezza l’ammontare di tale equo compenso. Da qui, la conclusione dell’Avvocato Generale, in risposta alla seconda questione pregiudiziale, di presumere non dovuto alcun compenso aggiuntivo da parte del terzo fornitore di servizi cloud poiché vi sarebbe il rischio di disequilibrio tra i diritti dei titolari e le facoltà concesse agli utenti privati. Solo qualora il titolare possa dimostrare che il pagamento dell’equo compenso effettuato dai fornitori dei supporti (i.e. smartphone, tablet, ecc.) possa dirsi inadeguato all’effettivo pregiudizio subito per gli utilizzi privati, il giudice del rinvio dovrà verificare e quantificare gli eventuali importi aggiuntivi dovuti ai titolari quale equo compenso.

Alessandro Bura


LA RICERCA DI UN (EQUO) COMPENSO SI PERDERA’ NELLE NUVOLE?

07/10/2021

Con le conclusioni del 23 settembre 2021 rassegnate nella causa C-433/20, l’Avvocato Generale Hogan ha ritenuto che l’equo compenso per copia privata previsto dall’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, debba ricomprendere anche il caso di fornitura dello spazio o della capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale equo compenso si presume tuttavia già assolto da parte dei fornitori dei supporti che consentono tale archiviazione (smartphone, tablet, ecc.), salvo che il titolare dei diritti dimostri l’inadeguatezza di tale importo, con valutazione di merito rimessa al giudice dello Stato membro.

 

La vicenda

La vicenda, che è approdata sino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, origina da una controversia instaurata dalla società tedesca di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi su opere musicali (Austro-Mechana) per l’accertamento dell’esigibilità (e la conseguente quantificazione) dell’equo compenso per copia privata nei confronti della società tedesca Strato AG, fornitrice di servizi di archiviazione virtuale su cloud (tramite il servizio denominato “HiDrive”) all’interno del territorio austriaco.

A detta di Austro-Mechana, la normativa austriaca prevederebbe il pagamento del diritto al compenso per qualsiasi tipo di supporto di registrazione che sia stato immesso in commercio nel territorio nazionale, inclusa la messa a disposizione di uno spazio di archiviazione nel cloud, come fornito dalla società Strato AG. Di contro, l’applicazione dell’equo compenso per copia privata anche a spazi di archiviazione “dematerializzati” (come il cloud) è stata contestata da Strato AG, secondo cui, mancando il supporto fisico per la registrazione dell’opera protetta, la normativa in questione non sarebbe applicabile. Strato AG ha inoltre sostenuto che tale compenso non sarebbe dovuto a fronte del fatto che i titolari dei diritti avrebbero già ottenuto il pagamento del compenso per copia privata (i) dai produttori dei dispositivi, senza i quali sarebbe impossibile caricare i contenuti protetti sul cloud (i.e. smartphone, tablet, ecc.), e (ii) dalla stessa Strato AG per l’acquisito dei server di archiviazione situati in Germania.

Il Tribunale commerciale di Vienna ha respinto le domande di Austro-Mechana, ritenendo l’equo compenso per copia privata previsto dalla normativa austriaca non applicabile allo spazio di archiviazione cloud fornito da Strato AG poiché l’utente non avrebbe materialmente a disposizione il supporto per l’archiviazione dei contenuti protetti (i.e. server) ma gli sarebbe riconosciuta la sola possibilità di accedere alla capacità di archiviazione in qualche luogo non ben identificato della “nuvola” del fornitore. Austro-Mechana ha impugnato la decisione ed il giudice d’appello ha sollevato due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia.

L’opinione dell’Avvocato Generale

Entrambe le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in cui è prevista la facoltà per gli Stati di porre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle opere protette per riproduzioni effettuate da privati, senza scopo di lucro, su qualsiasi supporto a fronte dell’esigibilità da parte dei titolari dei diritti di un equo compenso. La prima questione pregiudiziale verte sull’esigibilità di tale equo compenso da parte dei titolari dei diritti d’autore o connessi a carico dei fornitori di spazi di archiviazione cloud ad utenti privati, mentre la seconda attiene alla quantificazione di tale equo compenso.

A detta dell’Avvocato Generale, in risposta alla prima questione, la terminologia “riproduzioni su qualsiasi supporto” utilizzata dal legislatore europeo non limiterebbe l’eccezione della copia privata ai soli supporti fisici (CD/DVD, ecc.) di proprietà dei singoli utenti privati, ricomprendendo altresì anche supporti intangibili, come lo spazio o la capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale conclusione sarebbe basata sul presupposto che, di per sé, qualsiasi riproduzione di opere protette integra un atto lesivo dei diritti del titolare, di cui l’eccezione per copia privata rappresenta una limitazione; di conseguenza, a detta dell’Avvocato Generale, non vi possono essere discriminazioni tra categorie di supporti che non comprendano anche quelli derivanti dal progresso tecnologico. Ovviamente il limite dell’applicabilità del compenso per copia privata sarebbe rappresentato dalla legittimità dell’acquisizione dell’opera protetta da parte del privato, essendo quindi estranee tutte le forme di riproduzione/messa a disposizione abusive che integrerebbero di per sé una violazione dei diritti del titolare.

Accertata l’esigibilità da parte del titolare dei diritti dell’equo compenso per copia privata anche da parte del terzo fornitore di servizi di archiviazione cloud, non sarebbe tuttavia possibile quantificare con esattezza l’ammontare di tale equo compenso. Da qui, la conclusione dell’Avvocato Generale, in risposta alla seconda questione pregiudiziale, di presumere non dovuto alcun compenso aggiuntivo da parte del terzo fornitore di servizi cloud poiché vi sarebbe il rischio di disequilibrio tra i diritti dei titolari e le facoltà concesse agli utenti privati. Solo qualora il titolare possa dimostrare che il pagamento dell’equo compenso effettuato dai fornitori dei supporti (i.e. smartphone, tablet, ecc.) possa dirsi inadeguato all’effettivo pregiudizio subito per gli utilizzi privati, il giudice del rinvio dovrà verificare e quantificare gli eventuali importi aggiuntivi dovuti ai titolari quale equo compenso.

Alessandro Bura


COVID-19: POSSIBILI LE LICENZE OBBLIGATORIE IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE

01/10/2021

Il nuovo Art. 70 bis del Codice di Proprietà Industriale consentirà di concedere licenze obbligatorie, non esclusive e inalienabili, per la produzione di medicinali e dispositivi medici ritenuti essenziali per far fronte all’emergenza sanitaria, che dovranno avere una validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale, fino ad un massimo di 12 mesi dalla cessazione dello stesso.

 

Con recente Legge di Conversione (Legge 29 luglio 2021, n. 108) del c.d. “Decreto Semplificazioni” (Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77) è stata approvata un’importante modifica al Codice di Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30): a seguito di proposta dell’ex Ministro della Salute Giulia Grillo, l’Art 56 quater come inserito nel “Decreto Semplificazioni” novella il Codice di Proprietà Industriale (infra C.P.I.), introducendo, per i casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, una fattispecie di concessione di licenze obbligatorie per l’uso non esclusivo di brevetti rilevanti ai fini di produzione di medicinali o di dispositivi medici.

In base alla lettera a) del comma I dell’Art. 56 quater, viene inserito nel C.P.I. l’Art. 70 bis secondo cui si prevede che, nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

Tale licenza obbligatoria è concessa con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, previo parere dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci, o previo parere dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi medici, sempre rispetto all’emergenza in corso.

Sempre con suddetto decreto, viene anche stabilita l’adeguata remunerazione a favore del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione.

Va sottolineato come il sistema delle licenze obbligatorie non sia nuovo al C.P.I., essendo esso regolato già dagli Artt. 70 – 74 dello stesso. Tuttavia, la sostanziale innovazione dell’Art. 70 bis consiste nell’accorciare i tempi di attesa, assicurando che un brevetto su farmaci o dispositivi medici essenziali possa essere concesso in licenza non appena inizi un periodo di emergenza sanitaria: infatti, rispetto al regime comune, in caso di contesto emergenziale il procedimento di concessione della licenza obbligatoria speciale può venire attivato senza attendere il decorso del termine di tre anni dal rilascio del brevetto o di quattro anni dal deposito della domanda, come avviene invece, in particolare, nei casi ordinari di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione regolati dall’Art. 70 C.P.I.

L’introduzione dell’Art. 70 bis nel C.P.I.  trae la sua origine dall’obiettivo di incentivare la produzione e l’accesso ai vaccini, obiettivo che finora è stato perseguito secondo diverse misure, fra cui il Programma COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), il COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) e, in particolare, la Proposta di Deroga a talune disposizioni dell’Accordo TRIPs per la prevenzione, il contenimento e il trattamento della COVID-19 di India e Sud Africa.

Alcune delle misure adottate, fra cui anche il nuovo Art. 70 bis C.P.I., possono tuttavia generare alcune perplessità. La questione cruciale è se la compressione della proprietà intellettuale sia effettivamente giustificata e possa garantire il raggiungimento del risultato che ci si prefigge. Molti commentatori hanno infatti notato che la tutela derivante dalla proprietà intellettuale non solo è coerente con gli obiettivi di salvaguardia della salute, anche durante un’emergenza sanitaria, ma che è essa stessa il principale motore di tale salvaguardia, come dimostrato proprio dalla circostanza che si sia arrivati in tempi brevissimi allo sviluppo di efficaci vaccini.

Filippo Ponso


THE IMPLEMENTATION OF THE COPYRIGHT DIRECTIVE IN ITALY AND THE NEW LIABILITY REGIME FOR ONLINE SERVICE PROVIDERS

21/09/2021

On 5 August 2021, the draft legislative decree transposing EU Directive 2019/790, by which the European legislator updates copyright on the internet, was adopted. Of particular importance are the provisions on the liability of “online content-sharing service provider”, even if they are open to divergent interpretations.

 

On 5 August 2021, the Council of Ministers adopted the preliminary draft legislative decree transposing EU Directive 2019/790 on copyright and related rights in the digital single market, which will now be submitted to Parliament for scrutiny before being introduced into domestic law by the Council of Ministers in its final version.

The transposition of this Directive is far-reaching as it aims to innovate the regulation of online copyright and to balance conflicting interests such as users’ freedom of expression and platforms’ freedom of economic initiative.

The importance of the Directive is constituted, not only by the concession of new rights connected to the publishers, but above all, by an incisive modification of the system of responsibility configurable in the hands of the suppliers of Internet services, holders of the technological ” tools” through which the violations of copyright are committed.

In particular, it must be stressed that the dissemination of copyrighted content has increased thanks to the services offered by providers, which allow the exchange and storage of such content in a very fast and easy way for their users. Therefore, although we are witnessing a dematerialisation of creative works, it cannot be said that their transmission over the network does not maintain a physical component, i.e. the use of the infrastructures provided by the providers. In fact, they constitute a fundamental crossroads for sharing protected content on the network and it is for this reason that the European legislator has identified in them an essential role in combating content that infringes copyright.

The Directive, as far as it is relevant here, is of considerable interest for the change of course adopted by the European legislator with regard to the providers’ liability. The Directive, in fact, identifies a different category from those determined by the Directive 2000/31/EC, sanctioning a responsibility with a positive approach, unlike the exemption regimes provided by the e-commerce Directive. The European legislator focuses on platforms that allow the storage and sharing of copyright-protected content, the real key players in the dissemination of creative works online.

After a very tumultuous legislative process, in particular with regard to the provision concerning the relationship between providers offering services of storage and public access to copyright-protected content and rightholders, a final version of today’s Article 17 of the new Copyright Directive has been reached.

The purpose of this provision can be found in recital 61. According to what is stated in recital 61, the activity carried out by providers of services for the sharing of copyright-protected content contributes to creating “uncertainty” as to the legal situation of those providers. The question arises, first of all, as to whether their activity constitutes a use of content protected by copyright and, secondly, as to whether or not they must request the consent of the right holders in order to be able to use the protected works.

This uncertainty is then also projected onto the rights holders themselves, who find it difficult to understand if and how their works are being used, running into not insignificant obstacles in obtaining fair compensation.

Finally, recital 61 expresses one of the main objectives of the Directive, i.e. the facilitation of the conclusion of licensing contracts between rights holders and suppliers of online services, in such a way that the former achieve fair results also in economic terms, in any case not by imposing contractual conditions “from above”, but in respect of the freedom of economic initiative.

Having established, therefore, the intentions on which the provision is based, the European legislator has established that if an Internet provider acts in such a way that his action can be configured as granting access to copyrighted material to the public, he must request authorisation from the owner of the rights to that material.

An essential element that innovates the scope of the responsibility of the new category of the “online content-sharing service provider”, as defined by the Directive, is that the consent obtained by these last, stipulating, for example, ” licensing agreements” with the holders of the rights, must concern also the “acts carried out by users of the services falling within the scope of Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting on a commercial basis or where their activity does not generate significant revenues”. The incidence of this obligation is understandable also in the light of the absence of the operability of the regime of exemption from liability defined by Article 14 of the e-commerce Directive, where providers carry out acts of communication to the public or making available to the public of content uploaded by users.

The strict obligation imposed on these intermediaries, however, is mitigated through a sort of exemption from liability that intervenes for the benefit of those who have not obtained an authorisation from the rightholders, on condition that a number of precautions are observed.

Firstly, (a) providers are required to have made ‘best efforts’ to reach an agreement with the rightholder; (b) secondly, providers must have ensured that the works identified with the rightholder are not made accessible to the public by means of their own technologies, by making, also at this juncture, ‘best efforts’ and by observing ‘high industry standards of professional diligence’; (c) finally, online service providers must, in any event, have acted without delay to disable access to or remove the content identified following a notification received from the rights holder and have made ‘best efforts’ to prevent the further and possible upload of the content identified by the rights holder.

In analysing these legal provisions required of the provider who wishes to benefit from this sort of new safe harbour, the expression “best efforts”, used by the legislator to emphasise the efforts made by the service provider to obtain authorisation from the rights holders, becomes particularly important. This wording risks creating discrepancies between the laws of the various Member States at the transposition stage. The connotation that the expression in question may have, in fact, can be both quantitative and qualitative. More specifically, if, on the one hand, it is interpreted as meaning ‘maximum efforts in an absolute sense’, there is a risk of placing an excessive burden on service providers; on the other hand, if it is interpreted as meaning more like ‘best possible efforts’, it could again place right holders in a situation of legal uncertainty. National legislators will therefore have to be careful to transpose this expression through the principles of reasonableness and proportionality.

In conclusion, the European institutions have become aware of the need to protect copyright in a more effective and efficient way, since it has been identified as a valid driver of creativity, as well as an important economic incentive for the creative industry and the economy in general, although the legislative instrument of the directive could leave room for different internal regulatory texts that would fragment the European Union’s proactive work.

Alfredo Bergolo