VARIETÀ VEGETALI: IL RUOLO CRESCENTE DEL BOARD OF APPEAL DELL’UCVV (UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI) ALLA LUCE DEL RECENTE CASO “SIBERIA”
08/07/2020
Nel recente caso portato all’attenzione della sesta sezione della General Court (cfr Trib. primo grado UE, Sez. VI 25 giugno 2020, causa T-737/18 – Siberia Oriental BV c. Ufficio comunitario delle varietà vegetali), quest’ultima ha ribadito due importanti principi che governano la procedura amministrativa di valutazione della registrabilità di una varietà vegetale.
Il fatto
La società olandese Siberia Oriental BV proponeva ricorso avverso la decisione del Board of Appeal dell’UCVV del 15 ottobre 2018, riguardante una domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà Siberia, della specie Lilium L.
La suddetta privativa comunitaria veniva concessa dall’UCVV il 2 agosto 1996 e la data di scadenza veniva fissata al 1° febbraio 2018.
Nell’agosto 2017 la ricorrente chiedeva all’UCVV di modificare la data di scadenza della privativa, sostituendo la data inizialmente fissata con quella del 30 aprile 2020. Riteneva la ricorrente che, in primo luogo, la durata della privativa avrebbe dovuto essere calcolata dall’UCVV sulla base dell’articolo 19 del Regolamento UE n. 2100/94 e che, in secondo luogo, l’UCVV avrebbe dovuto ridurre la durata della privativa in conformità all’articolo 116 paragrafo 4 del medesimo regolamento, in considerazione del periodo intercorso tra la prima commercializzazione della varietà vegetale in questione e la data di entrata in vigore del menzionato regolamento.
La decisione del Board of Appeal dell’UCVV
Il Board of Appeal dichiarava irricevibile la domanda ritenendo, in primo luogo, che il termine di due mesi previsto dall’articolo 69 del Regolamento UE n. 2100/94 per la presentazione di un ricorso contro la decisione dell’UCVV fosse già scaduto. In secondo luogo, il Board of Appeal riteneva che il ricorso non potesse essere fondato sull’articolo 67 in combinato disposto con l’articolo 87 del Regolamento UE n. 2100/94, in quanto tali disposizioni riguarderebbero l’iscrizione iniziale della data di scadenza della privativa comunitaria concessa e non la modifica di tale iscrizione. In terzo luogo, il Board of Appeal riteneva che l’articolo 53 paragrafi 4 e 5 del Regolamento attuativo n. 874/2009 della Commissione Europea – riguardante la procedura di correzione delle decisioni dell’UCVV in caso di errori linguistici, di trascrizione o di errori manifesti – non potesse trovare applicazione nel caso di specie, non sussistendone i presupposti.
Il ricorso davanti al giudice dell’Unione
La Siberia Oriental BV impugnava la decisione del Board of Appeal davanti al giudice europeo.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva due motivi: il primo relativo alla violazione delle forme sostanziali previste dal Regolamento UE n. 2100/94. In particolare, la ricorrente affermava che la decisione dell’UCVV fosse affetta da un difetto di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione da parte del Board of Appeal del Regolamento UE n. 2100/94 e di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, compresi il TUE e il TFUE. In particolare, la ricorrente sosteneva che il Board of Appeal avesse erroneamente ritenuto: 1) che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 87, del Regolamento UE n. 2100/94; 2) che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 53, paragrafo 4, del Regolamento attuativo n. 874/2009.
In conclusione, la ricorrente chiedeva alla General Court di riformare la decisione dell’UCVV modificando essa stessa la data di scadenza della privativa in esame.
La decisione del Tribunale Europeo
La General Court, chiamata ad annullare la decisione dell’UCVV, ha affrontato il tema del ruolo che essa deve esercitare rispetto alle decisioni di un organo amministrativo, nello specifico il Board of Appeal dell’UCVV.
In primo luogo, il Tribunale ha affermato che nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione del Board of Appeal dell’UCVV, quest’ultimo è tenuto, conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 2100/94, ad adottare tutte le misure necessarie per ottemperare la sentenza del giudice dell’Unione, traendo le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza, senza che il giudice europeo possa condannare l’organo amministrativo a compiere una determinata attività.
La General Court ha dichiarato, dunque, irricevibile il ricorso della ricorrente nella parte in cui chiedeva a quest’ultima di modificare la data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
In secondo luogo, la General Court ha indicato i parametri in base ai quali una decisione dell’UCVV possa ritenersi sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento UE n. 2100/94 e dell’art. 296 del TFUE. Come rilevato più volte dalla giurisprudenza europea, l’obbligo di motivazione risponde a un duplice obiettivo: da un lato, quello di permettere agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato dall’organo amministrativo; dall’altro lato quello di permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione amministrativa.
Nello specifico, il Tribunale ha affermato che l’obbligo di motivazione “può essere soddisfatto senza che sia necessario rispondere espressamente e in modo esaustivo alla totalità degli argomenti addotti da una parte ricorrente, a condizione che l’UCVV esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (…) La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al tenore di tale atto, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata”.
Con riferimento al caso di specie, la General Court ha ritenuto che il Board of Appeal dell’UCVV avesse correttamente motivato la propria decisione affermando che il rifiuto di esercitare il potere di correzione della data di scadenza della privativa in questione non fosse impugnabile ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento UE n. 2100/94 e aggiungendo che un siffatto rifiuto non costituisce una decisione relativa all’iscrizione o alla soppressione di dati nel registro ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento suddetto.
Conclusioni
La recente pronuncia della General Court contribuisce a dilatare il ruolo che il Board of Appeal eserciterà in futuro nella materia afferente alle varietà vegetali. Ponendo in capo a quest’ultimo l’obbligo di motivare puntualmente la propria decisione, il giudice europeo ha imposto all’organo amministrativo di svolgere un’attività di sempre più simile a quella di una Corte che a quella di un semplice ufficio di concessione o rigetto delle richieste di registrazione per le privative da ritrovati vegetali.
Luigi Goglia, Camilla Macrì