IL MARCHIO DENOMINATIVO ‘CIAOBNB’ RESISTE ALL’OPPOSIZIONE DEL COLOSSO AMERICANO AIRBNB INC

08/05/2019

La Ciaomanager S.r.l., piccola società trentina, depositava nel 2017 domanda di registrazione di marchio denominativo dell’Unione Europea ‘Ciaobnb’ per le classi di prodotti 9, 35, 39, 41, 42, 43. Airbnb Inc si opponeva alla domanda sulla base dei marchi denominativi anteriori ‘Airbnb’, ma l’EUIPO respingeva l’opposizione.

 

Con decisione del 9 aprile 2019, la Divisione Opposizioni dell’EUIPO ha rigettato l’opposizione alla domanda di marchio denominativo EU ‘Ciaobnb’ presentata da Airbnb Inc nel 2016, in quanto non sussiste rischio di confusione con i marchi ‘Airbnb’ registrati nelle stesse classi della domanda opposta.

Nel valutare la somiglianza, l’EUIPO ha ritenuto che i segni fossero diversi per svariate ragioni.

Innanzitutto, l’ufficio ha ritenuto che il lemma ‘BNB’ viene tendenzialmente associato dal consumatore al “Bed&Breakfast”, ossia a quella piccola struttura ricettiva che offre pernottamento e colazione. Osserva l’Ufficio che una parte dei servizi oggetto dell’opposizione riguarda la gestione o l’amministrazione di strutture che forniscono alloggio temporaneo attraverso piattaforme online o applicazioni software, sussistendo perciò un sufficiente collegamento tra i servizi menzionati e quella tipologia di alloggio evocata dalla nozione di ‘BNB’.

La parte opponente osserva, a questo punto, che essa non fornisce i tipici servizi di ‘Bed & Breakfast’, bensì un servizio di una piattaforma online a disposizione degli utenti per la pubblicazione di offerte di alloggio. Diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, l’Ufficio ha ritenuto che nella comparazione dei segni debbano essere tenuti in considerazione i prodotti e i servizi per cui il marchio anteriore è registrato, e non le attività di impresa per cui effettivamente il segno viene utilizzato, o per cui esso possa aver acquisito capacità distintiva attraverso l’uso. L’elemento ‘BNB’, perciò, appare descrittivo in quanto esso allude alla tipologia prodotti e servizi forniti. Le parti iniziali di entrambi i segni, rispettivamente ‘AIR’ e ‘CIAO’, sono state invece ritenute sufficientemente distintive rispetto ai prodotti e servizi richiesti, nonché tra loro diverse. A ciò si aggiunge il fatto che nella percezione di marchio denominativo il consumatore si focalizza sulla prima parte del segno, avvalorando tale circostanza la diversità tra i due segni.

L’opponente ha allora sostenuto che il segno ‘Ciaobnb’ corre il rischio di essere considerato una variante italiana del segno ‘Airbnb’, ben potendo essere associato con gli alloggi offerti dalla società americana in Italia. L’ufficio ha riconosciuto che il segno contestato possa essere in qualche modo associato con l’Italia, ma grazie anche alla diversità concettuale tra i lemmi ‘ciao’ ed ‘air’ non sarebbe possibile confondere i due segni.

Quanto alla capacità distintiva dei marchi anteriori, l’Ufficio ha riconosciuto che Air Bnb Inc. gode di una posizione consolidata tra le aziende del settore, proprio come attestato dalle diverse fonti indipendenti prodotte nel procedimento; il marchio AirBnb, perciò, ha acquisito carattere distintivo prima della proposizione della domanda di marchio avversaria. Tuttavia, il carattere distintivo acquisito riguarda solamente una parte dei prodotti/servizi oggetto dell’opposizione, perciò per quanto concerne la restante parte, la valutazione deve essere limitata alla distintività intrinseca.

Alla luce di tutte queste considerazioni e della valutazione globale della comparazione tra i segni, l’opposizione è stata rigettata.