IL MARCHIO “CHIARA FERRAGNI” NON RISCHIA DI CONFONDERE IL PUBBLICO DEL MARCHIO “CHIARA”

19/02/2019

La Serendipity S.r.l. depositava nel 2015 domanda di registrazione di marchio figurativo europeo per le classi di prodotti 18 e 25 (Nizza). La domanda veniva opposta sulla base del marchio denominativo anteriore “CHIARA” registrato nel Benelux e l’opposizione veniva parzialmente accolta, ritenendo sussistente il rischio di confusione. Il Tribunale UE, adito successivamente, ha annullato la decisione dell’EUIPO.

 

La recentissima sentenza del Tribunale UE, che ha visto la società Serendipity S.r.l. contrapposta alla CKL Holdings NV sulla registrazione del marchio recante il nome della famosa influencer italiana, dimostra la vitale importanza dei segni distintivi nel campo della moda. Nell’operare il confronto visivo tra i segni il Tribunale ha rilevato che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi, dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo. Nel caso di un marchio complesso, tuttavia, l’elemento figurativo può, per la sua forma, dimensioni, colore o collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo.

Nel caso di specie l’elemento figurativo del marchio richiesto è un disegno di fantasia rappresentante un occhio azzurro con lunghe ciglia nere, stilizzato in modo peculiare, e perciò facilmente memorizzabile dai consumatori come elemento originale. Inoltre, l’occhio è posizionato al di sopra dell’elemento denominativo e le sue dimensioni superano notevolmente in altezza quelle dell’elemento denominativo. Per questi motivi il grado di somiglianza visiva tra i segni “CHIARA” e “CHIARA FERRAGNI” risulta essere piuttosto debole, in quanto i due segni non solo sono diversificati dalla presenza del lemma ‘Ferragni’, ma anche, in misura decisiva, dalla presenza del peculiare elemento figurativo.

Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, solitamente l’attenzione del consumatore si dirige alla parte iniziale del segno, che in questo caso risulta essere comune ai due segni; nel caso di specie, però, “Chiara” e “Ferragni” rappresentano rispettivamente un nome e un cognome, e non è possibile affermare che il pubblico di riferimento attribuisca maggior importanza al nome piuttosto che al cognome, considerata anche l’origine straniera del nome per i consumatori del Benelux. Anche concettualmente i due marchi paiono distinti, in quanto, nonostante entrambi si riferiscano al nome femminile Chiara, il marchio richiesto identifica e contraddistingue la persona fisica denominata Chiara appartenente alla famiglia Ferragni, mentre il marchio anteriore si riferisce solamente al nome proprio femminile, senza individuare una persona specifica. Inoltre, la presenza dell’elemento figurativo dell’occhio distingue i due segni anche dal punto di vista concettuale.

Per quanto attiene al rischio di confusione, il Tribunale ha rilevato che, essendo i prodotti delle classi 18 e 25 generalmente venduti in negozi self-service, la somiglianza visiva svolge in questo caso un ruolo preponderante nella valutazione globale del rischio. La presenza del disegno raffigurante un occhio azzurro con lunghe ciglia nere non potrà dunque sfuggire all’attenzione del consumatore, rendendo il marchio “Chiara Ferragni” definitivamente diverso dal marchio “Chiara”.