VARIETÀ VEGETALI: IL RUOLO CRESCENTE DEL BOARD OF APPEAL DELL’UCVV (UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI) ALLA LUCE DEL RECENTE CASO “SIBERIA”

08/07/2020

Nel recente caso portato all’attenzione della sesta sezione della General Court (cfr Trib. primo grado UE, Sez. VI 25 giugno 2020, causa T-737/18 – Siberia Oriental BV c. Ufficio comunitario delle varietà vegetali), quest’ultima ha ribadito due importanti principi che governano la procedura amministrativa di valutazione della registrabilità di una varietà vegetale.

 

Il fatto
La società olandese Siberia Oriental BV proponeva ricorso avverso la decisione del Board of Appeal dell’UCVV del 15 ottobre 2018, riguardante una domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà Siberia, della specie Lilium L.
La suddetta privativa comunitaria veniva concessa dall’UCVV il 2 agosto 1996 e la data di scadenza veniva fissata al 1° febbraio 2018.
Nell’agosto 2017 la ricorrente chiedeva all’UCVV di modificare la data di scadenza della privativa, sostituendo la data inizialmente fissata con quella del 30 aprile 2020. Riteneva la ricorrente che, in primo luogo, la durata della privativa avrebbe dovuto essere calcolata dall’UCVV sulla base dell’articolo 19 del Regolamento UE n. 2100/94 e che, in secondo luogo, l’UCVV avrebbe dovuto ridurre la durata della privativa in conformità all’articolo 116 paragrafo 4 del medesimo regolamento, in considerazione del periodo intercorso tra la prima commercializzazione della varietà vegetale in questione e la data di entrata in vigore del menzionato regolamento.

La decisione del Board of Appeal dell’UCVV
Il Board of Appeal dichiarava irricevibile la domanda ritenendo, in primo luogo, che il termine di due mesi previsto dall’articolo 69 del Regolamento UE n. 2100/94 per la presentazione di un ricorso contro la decisione dell’UCVV fosse già scaduto. In secondo luogo, il Board of Appeal riteneva che il ricorso non potesse essere fondato sull’articolo 67 in combinato disposto con l’articolo 87 del Regolamento UE n. 2100/94, in quanto tali disposizioni riguarderebbero l’iscrizione iniziale della data di scadenza della privativa comunitaria concessa e non la modifica di tale iscrizione. In terzo luogo, il Board of Appeal riteneva che l’articolo 53 paragrafi 4 e 5 del Regolamento attuativo n. 874/2009 della Commissione Europea – riguardante la procedura di correzione delle decisioni dell’UCVV in caso di errori linguistici, di trascrizione o di errori manifesti – non potesse trovare applicazione nel caso di specie, non sussistendone i presupposti.

Il ricorso davanti al giudice dell’Unione
La Siberia Oriental BV impugnava la decisione del Board of Appeal davanti al giudice europeo.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduceva due motivi: il primo relativo alla violazione delle forme sostanziali previste dal Regolamento UE n. 2100/94. In particolare, la ricorrente affermava che la decisione dell’UCVV fosse affetta da un difetto di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione da parte del Board of Appeal del Regolamento UE n. 2100/94 e di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, compresi il TUE e il TFUE. In particolare, la ricorrente sosteneva che il Board of Appeal avesse erroneamente ritenuto: 1) che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 87, del Regolamento UE n. 2100/94; 2) che il ricorso non potesse essere basato sull’articolo 53, paragrafo 4, del Regolamento attuativo n. 874/2009.
In conclusione, la ricorrente chiedeva alla General Court di riformare la decisione dell’UCVV modificando essa stessa la data di scadenza della privativa in esame.

La decisione del Tribunale Europeo
La General Court, chiamata ad annullare la decisione dell’UCVV, ha affrontato il tema del ruolo che essa deve esercitare rispetto alle decisioni di un organo amministrativo, nello specifico il Board of Appeal dell’UCVV.
In primo luogo, il Tribunale ha affermato che nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione del Board of Appeal dell’UCVV, quest’ultimo è tenuto, conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 2100/94, ad adottare tutte le misure necessarie per ottemperare la sentenza del giudice dell’Unione, traendo le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza, senza che il giudice europeo possa condannare l’organo amministrativo a compiere una determinata attività.
La General Court ha dichiarato, dunque, irricevibile il ricorso della ricorrente nella parte in cui chiedeva a quest’ultima di modificare la data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
In secondo luogo, la General Court ha indicato i parametri in base ai quali una decisione dell’UCVV possa ritenersi sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento UE n. 2100/94 e dell’art. 296 del TFUE. Come rilevato più volte dalla giurisprudenza europea, l’obbligo di motivazione risponde a un duplice obiettivo: da un lato, quello di permettere agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato dall’organo amministrativo; dall’altro lato quello di permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione amministrativa.
Nello specifico, il Tribunale ha affermato che l’obbligo di motivazione “può essere soddisfatto senza che sia necessario rispondere espressamente e in modo esaustivo alla totalità degli argomenti addotti da una parte ricorrente, a condizione che l’UCVV esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (…) La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al tenore di tale atto, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata”.
Con riferimento al caso di specie, la General Court ha ritenuto che il Board of Appeal dell’UCVV avesse correttamente motivato la propria decisione affermando che il rifiuto di esercitare il potere di correzione della data di scadenza della privativa in questione non fosse impugnabile ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento UE n. 2100/94 e aggiungendo che un siffatto rifiuto non costituisce una decisione relativa all’iscrizione o alla soppressione di dati nel registro ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento suddetto.

Conclusioni
La recente pronuncia della General Court contribuisce a dilatare il ruolo che il Board of Appeal eserciterà in futuro nella materia afferente alle varietà vegetali. Ponendo in capo a quest’ultimo l’obbligo di motivare puntualmente la propria decisione, il giudice europeo ha imposto all’organo amministrativo di svolgere un’attività di sempre più simile a quella di una Corte che a quella di un semplice ufficio di concessione o rigetto delle richieste di registrazione per le privative da ritrovati vegetali.

Luigi Goglia, Camilla Macrì


UN SECCO NO AL NOSECCO! L’ALTA CORTE PER L’INGHILTERRA E GALLES RIGETTA L’APPELLO IN UN NUOVO CAPITOLO DELLA PARTITA DELLE BOLLICINE. LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA “PROSECCO” È DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “NOSECCO”.

02/07/2020

Con decisione del 24 giugno, l’Alta Corte ha confermato il previo rigetto della domanda di marchio Nosecco da parte dell’Intellectual property Office del Regno Unito, ritenendo evidente l’interferenza con la parola “Prosecco”, protetta come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento dell’Unione Europea n. 1308/2013 e ritenendo, inoltre, palese il rischio che il segno potesse fuorviare il pubblico inglese.

 

La domanda di marchio contestata
La nota società francese Les Grand Chais de France, produttrice di uno spumante analcolico, aveva depositata nel gennaio 2018 la domanda per il seguente marchio internazionale per vini non alcoolici:

La procedura di opposizione
Contro la domanda di marchio sopra raffigurata il “Consorzio italiano per la Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco” ha proposto con successo opposizione davanti all’Intellectual Property Office del Regno Unito: l’ufficio ha sottolineato che il Regolamento UE n. 1308/2013 protegge le denominazioni di origine protette esplicitamente contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione” e ciò anche qualora l’origine effettiva del prodotto sia indicata (come è avvenuto nel caso di specie). L’ufficio britannico ha anche sottolineato che il termine “evocazione” non richiede alcun rischio di confusione: sarebbe sufficiente l’aggancio al termine protetto per veicolare un nuovo messaggio al consumatore. Inoltre, il marchio sarebbe decettivo per il consumatore che ben potrebbe aspettarsi che il prodotto così indicato deriverebbe, in qualche modo, dall’elaborazione di un autentico Prosecco.

L’appello
La decisione è stata appellata dalla società francese. La combinazione della negazione iniziale “No” con l’aggettivo “secco” assumerebbe il significato di un’indicazione spiritosa ad una bevanda non secca e quindi dolce. Punto di partenza dell’argomentazione era che la conoscenza del termine italiano “secco” potrebbe essere data per scontata e ciò anche da parte di un pubblico di madre lingua inglese. Semmai la creazione fantasiosa “Nosecco” sarebbe da considerare alla stregua di una lecita parodia del termine Prosecco. Il gioco di parole potrebbe quindi essere anche interpretato come un “no” al “prosecco”, interpretazione che, per cosi dire, allontanerebbe il consumatore dal termine protetto. Per descrivere tale linea argomentativa l’appellante aveva usato il termine suggestivo “teach away”, e quindi l’espressione nota nel campo brevettuale per evidenziare l’inconciliabile distanza concettuale tra due idee. Notando che vi sarebbero “molte ragioni per cui le persone scelgono bevande analcoliche, tra cui motivi di religione, salute, basso fabbisogno calorico, serena partecipazione al traffico motorizzato”, l’appellante francese aveva insinuato implicitamente anche alla possibile rilevanza di diritti fondamentali per il presente caso. Inoltre, la decisione di rigetto si sarebbe ingiustificatamente basata sulla “presunta percezione da parte dei consumatori”, non ritenendo necessario avere una prova concreta in merito a quest’ultima.

La decisione della Alta Corte per l’Inghilterra e Galles
L’Alta Corte ha rigettato l’appello, confermando la precedente decisione di rigetto: ciò che conta non sarebbe l’intenzione dell’ideatore del segno ma, come correttamente osservato dall’ufficio, la presunta percezione da parte del pubblico. La prima associazione del pubblico, nel caso del segno “Nosecco” sarebbe il noto “Prosecco”, mentre il possibile secondo pensiero sarebbe quello derivante dalla negazione ovvero che non si tratti di un Prosecco e che non si tratti di una bevanda del gusto secco. Non vi sarebbe quindi spazio per l’applicazione di una dottrina del “teach away” nel settore dei segni distintivi. È stato inoltre ribadito come l’applicazione del criterio della “presunta percezione da parte dei consumatori”, anche senza ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio, deve considerarsi confermata dalla giurisprudenza consolidata della Corte.

Nota
Da un punto di vista sistematico – concettuale, la decisione dell’Alta Corte non può sorprendere: il testo del regolamento UE n. 1308/2013 che vieta espressamente qualsiasi “evocazione”, spesso è stato severamente applicato con rigore anche nella giurisprudenza precedente della Corte di Giustizia che riguardava i conflitti tra i segni Cognac / Konjakkia; Gorgonzola / Cambozola oppure Calvados / Verlados. Anche l’applicazione del criterio della “presunta percezione del pubblico”, da determinare direttamente dal Giudice, può basarsi su una giurisprudenza consolidata. Ciò nonostante, per determinare correttamente tale percezione del pubblico, occorrerà osservare con molta attenzione il modificarsi delle consuetudini. La presente controversia può essere inquadrata in un contesto più ampio in cui spesso si può osservare come l’utilizzo di segni per cibi e bevande non tradizionali si scontra con segni storici-tradizionali. La sempre crescente domanda per nuovi tipi di cibo, idonei a soddisfare esigenze e richieste sempre più stravaganti e disomogenee, a volte supportate da motivi come il benessere oppure la religione, e dall’altro la possibilità di consumare cibi di provenienze sempre più disparati, modificherà inevitabilmente il tipo di percezione che il consumatore avrà in relazione ai segni utilizzati in questo settore.

Tankred Thiem


FORME FUNZIONALI E CUMULO DI TUTELE: CGUE AMMETTE IL CUMULO TRA BREVETTO E DIRITTO D’AUTORE

16/06/2020

Con la recedente decisione dell’11 giugno 2020 nella causa C-833/18, la CGUE ha confermato che una determinata forma, anche se già oggetto di protezione brevettuale, può essere protetta anche dal diritto d’autore qualora ne ricorrano i requisiti per la protezione. In particolare, secondo la Corte, anche le forme (almeno in parte) necessarie per raggiungere un risultato tecnico possono risultare sufficientemente “creative” per ottenere la protezione autorale, anche se già oggetto di protezione brevettuale (scaduta).

 

Oggetto del procedimento dinanzi alla CGUE
La società produttrice di una nota bicicletta pieghevole adiva il Tribunale delle imprese di Liegi in Belgio affinché venisse accertata la violazione dei propri diritti d’autore sulla forma stessa del prodotto da parte di una bicicletta dall’aspetto visivo molto simile, realizzata e commercializzata da un concorrente. La forma azionata era caratteristica di una bicicletta pieghevole in grado di assumere tre posizioni diverse (aperta, stand by e piegata rimanendo in equilibrio sul terreno) ed era stata già oggetto di brevetto successivamente divenuto di dominio pubblico.
La concorrente si difendeva affermando che la forma della bicicletta azionata non avrebbe potuto accedere alla protezione del diritto d’autore poiché essa era necessitata dalla funzione tecnica (meccanismo pieghevole), come confermato dall’esistenza di un brevetto per invenzione (scaduto) proprio sulla medesima forma.
Da qui il Tribunale belga ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione se siano escluse dalla protezione accordata dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire ad un risultato tecnico e se, al fine di ritenere una forma tecnicamente necessitata, si debba tener conto, tra l’altro, dell’esistenza di protezioni brevettuali anteriori ovvero dell’esistenza di altre possibili forme che permettano di pervenire al medesimo risultato.

Decisione della CGUE
Nel rispondere alle questioni poste dalla Corte territoriale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che per il diritto dell’Unione la nozione di “opera” è costituita da due elementi: da un lato, implica un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall’altro, richiede che sussista un’espressione di tale creazione. In relazione al concetto di “originalità”, la CGUE ha affermato che è sufficiente che l’oggetto rispecchi la personalità del suo autore, manifestando scelte libere e creative di quest’ultimo, anche qualora si tratti di oggetti la cui forma sia determinata da considerazioni tecniche. Ovviamente, secondo la CGUE, anche nella scelta delle soluzioni tecniche deve essere rinvenuta una scelta libera e creativa dell’autore. L’unico limite che incontra la protezione del diritto d’autore sulle forme risulta quindi l’accertamento della “creatività” dell’autore, ossia se la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o da altri vincoli che non hanno lasciato spazio all’esercizio di una libertà creativa dell’autore o le hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l’idea e la sua espressione si confondono. Ciò indipendentemente dal fatto che esistano altre forme possibili ovvero un brevetto per invenzione (scaduto) sulla forma stessa.

Possibili (ed ovvie) implicazioni concorrenziali
La decisione resa dalla CGUE si pone nel solco di precedenti decisioni che hanno ammesso la cumulabilità per le forme della protezione autorale con quelle del design e dei brevetti per invenzione. La stessa Corte ha infatti recentemente stabilito che particolari modelli di jeans e di felpe, già oggetto di protezione quali design, potrebbero essere protetti anche sotto il profilo autorale qualora la forma possa essere determinata da scelta creativa ed espressione della personalità dell’autore (v. decisione del 12 settembre 2019, causa C-683/17 “Cofemel”). Tuttavia tale interpretazione porta con sé evidenti effetti anti-concorrenziali e di possibile rottura del sistema che non possono essere sottovalutati (sul punto si vedano le conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-833/18 qui in commento).
Non dobbiamo infatti dimenticare che il nostro sistema è congegnato per realizzare un adeguato equilibrio fra i monopoli IP, finalizzati ad incentivare la creatività e lo sviluppo del progresso tecnologico ela libera concorrenza. Aumentando la possibilità di cumulo di diritti esclusivi su determinate forme o oggetti si riduce, di conseguenza, la possibilità di ingresso di concorrenti sul mercato, incrementando così il monopolio (legale) su determinate forme. Non solo. Legittimando l’utilizzo della più estesa tutela autorale su determinate forme che avrebbero dovuto essere oggetto di protezione di design e/o di brevetto per invenzione si rischia anche di disincentivare l’utilizzo di tali forme di protezione in quanto più costose e complesse da ottenere (in linea con quanto affermato si veda anche la riflessione di ZANON, I modelli di utilità, in Codice della proprietà industriale a cura di Adriano Vanzetti, Giuffrè Editore 2013, 1030 ss.). Non si può inoltre non notare come non appaia del tutto chiaro il ragionamento della corte, nella misura in cui lo spazio creativo tipicamente autorale normalmente non sussiste quando si sia di fronte ad una scelta funzionale, che come tale è sostanzialmente necessitata proprio dalla funzione che si vuole ottenere.
La deriva protezionistica ora indicata sembra tuttavia non intaccare le decisioni rese dalla stessa CGUE in tema di protezione di marchi di forma. Infatti la giurisprudenza della Corte è stata da sempre contraria a proteggere come marchi le forme anche in parte funzionali tanto che nella decisione C-48/09 (caso “Lego Iuris”) la Corte ha precisato che “quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica” (punto 46). Ciò perché “nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come sviluppato nell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici” (punto 46). E’ ben vero che la tutela autorale non è eterna, scadendo decorsi 70 anni dalla morte dell’autore, ma è anche vero che si tratta di un periodo decisamente lungo, che in molti casi esaurisce completamente le concrete possibilità di sfruttamento di un trovato o di una soluzione.
È dunque evidente lo scollamento tra decisioni rese dalla medesima Corte in tema di protezione della forma nel campo del diritto d’autore e in quello dei marchi di forma con motivazioni evidentemente contrastanti. Si auspica quindi, per una tenuta del sistema, che la Corte uniformi le proprie decisioni in tema di cumulabilità delle protezioni sulle forme così da riportare chiarezza per gli interpreti.

Alessandro Bura


COVID-19 E TUTELA BREVETTUALE: UNA CALL DELL’ OMS PER UN TAVOLO TECNICO SU VACCINI E CURE

09/06/2020

Lo scorso mese l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha accolto la proposta proveniente da alcuni funzionari costaricani volta a realizzare una piattaforma di solidarietà per la condivisione dei diritti di brevetto anti Covid-19. Il tema solleva numerose questioni, vista la natura monopolistica dei diritti di proprietà intellettuale e i vari interessi in gioco coinvolti. Fra tutti, il diritto alla salute e alla libera iniziativa economica.

 

La recente iniziativa dell’Organizzazione mondiale della sanità
Lo scorso 18 maggio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha accolto positivamente l’iniziativa volta a creare un “Covid-19 – Intellectual Property Pool”. La proposta, presentata settimane fa dai funzionari costaricani, mira a realizzare una piattaforma di solidarietà per la condivisione dei diritti di brevetto, dei dati dei test effettuati e di altre informazioni necessarie o utili per lo sviluppo di farmaci, vaccini e metodi di diagnostica anti Covid-19.
L’iniziativa nasce dalla preoccupazione che in un prossimo futuro i prodotti medici anti Covid-19 potrebbero non essere accessibili alle popolazioni più povere del pianeta. Secondo l’idea portante di questa iniziativa, la creazione di una piattaforma volontaria di solidarietà sotto l’egida dell’OMS consentirebbe di stabilire un percorso condiviso tra governi, imprese, università e organizzazioni no-profit. A tale riguardo, l’Assemblea Mondiale della Sanità – organo di governo dell’OMS – sta valutando l’adozione della risoluzione presentata dall’Unione Europea, che riprende la già citata proposta del Costarica, volta ad assicurare ai Paesi meno sviluppati l’accesso all’utilizzo di trovati rivendicati da eventuali domande di brevetto che dovessero avere ad oggetto farmaci o prodotti medici anti Covid-19.
Il tema è piuttosto delicato, vista la natura monopolistica dei diritti di proprietà intellettuale, ed inoltre avrebbe bisogno di una sistemazione ad hoc che, per quanto speciale a causa della particolare situazione creata dal COVID-19, sia in grado di rispettare i principi generali del sistema e regolarne adeguatamente le ricadute economiche. Numerosi sono poi gli interessi in gioco: in primo luogo, gli interessi nazionali, nella misura in cui un farmaco o un vaccino anti Covid-19 potrebbe essere utilizzato dagli Stati come vantaggio competitivo a livello geopolitico. In secondo luogo, vanno tenuti in considerazione i diritti di proprietà intellettuale delle aziende farmaceutiche, cui dovrebbero essere garantiti i ritorni economici sugli investimenti fatti (che nel caso del Covid 19 ha visto in effetti una mobilitazione in termini di risorse umane e finanziarie unica nella storia della ricerca medicale). Infine, andrebbe tutelata come bene primario la salute pubblica, trattandosi di un diritto fondamentale riconosciuto da tutte le carte costituzionali.

Condivisione delle conoscenze o licenze obbligatorie sui brevetti?
Occorre distinguere due eventuali modalità di cooperazione internazionale nella lotta contro il Covid-19. Gli Stati potrebbero lavorare insieme per sviluppare e produrre nuovi farmaci, vaccini e metodi di diagnostica, anche mediante la cooperazione di istituzioni pubbliche quali le università o i centri di ricerca. In questo caso si potrebbe ricorrere ad un accordo, anche utilizzando la sopra menzionata “call” dell’OMS, al fine di garantire l’equo accesso a qualsiasi prodotto medico risultante dalla ricerca condivisa. In alternativa si potrebbe regolare la sorte delle eventuali privative dei privati e la loro circolazione negoziale in modo tale da garantirne la fruizione al più grande numero di persone sul pianeta. Qui la scelta potrebbe essere varia: o, come suggerisce l’OMS, quella di una sospensione dei diritti di monopolio legale sulle invenzioni specificamente destinate alla cura e al trattamento del Covid – 19 (peraltro occorrerebbe poi distinguere rispetto all’eziologia di sintomi che il Covid – 19 ha in comune con altre patologie), ovvero la rimodulazione e la compressione di tali diritti.
L’approccio della piattaforma volontaria di condivisione si distingue, infatti, dalla proposta – proveniente da organizzazioni non governative ed esperti accademici – finalizzata invece a sollecitare gli Stati a ricorrere all’istituto delle licenze obbligatorie. Quest’ultimo è uno strumento di flessibilità introdotto con l’accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, il “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” (infra, TRIPS). Le licenze obbligatorie consentono di produrre farmaci brevettati, in presenza di determinate circostanze, oppure di importarli da altro paese nel caso in cui il paese importatore non abbia la capacità industriale-farmaceutica necessaria (c.d. importazioni parallele), senza il consenso del titolare del brevetto.
L’iter che consente di attivare le licenze obbligatorie è composto di alcune fasi progressive. In primo luogo, occorre che vi sia effettivamente una emergenza sanitaria nazionale e si può quindi ricorrere alla richiesta formale al titolare del brevetto di un’autorizzazione immediata alla produzione dei farmaci necessari. Qualora quest’ultimo abbia negato il suo consenso diventa allora possibile procedere alla imposizione di una licenza obbligatoria (sempre in presenza appunto di una grave emergenza sanitaria nel territorio del paese richiedente) e questo a fronte però della disponibilità al pagamento di un congruo corrispettivo al titolare del brevetto stesso e a condizione che l’obbligatorietà della licenza sia circoscritta temporalmente e geograficamente.
Nel corso degli anni diversi Paesi in via di sviluppo sono ricorsi allo strumento della licenza obbligatoria in risposta all’elevato costo dei farmaci, scontrandosi duramente con l’industria farmaceutica. Si ricordano, a tale proposito, due contenziosi: uno in Sudafrica (cfr. South African Pharmaceutical Manufacturers Association v. The Government of South Africa, Case No. 4183, 1998, High Court of Pretoria) e l’altro in India (cfr. Novartis AG v. Union of India (UOI) and Ors.; Natco Pharma Ltd. v. Uol & Ors.; M/S Cancer Patients Aid Association v. Uol & Ors) che hanno interessato due big pharma. Queste ultime avevano accusato gli Stati citati di aver recepito ed interpretato le clausole di limitazione della proprietà intellettuale presenti nei TRIPS in modo eccessivamente estenso, violando i relativi principi costituzionali in materia di libertà economiche. Nei contenziosi in esame, i giudici nazionali finivano per valorizzare i diritti sociali e gli altri diritti fondamentali quali il diritto alla vita, alla salute, alla dignità umana, legittimando le politiche economiche dei Paesi citati di applicazione delle clausole di limitazione della proprietà intellettuale previste dai TRIPS.

La mancata (per il momento) adesione dei Paesi occidentali alla piattaforma di condivisione
Il lancio formale della piattaforma di condivisione, e quindi di sospensione dei diritti di proprietà industriale, per i prodotti farmaceutici o medicali anti Covid-19 era previsto per lo scorso 29 maggio 2020. Secondo quanto comunicato fino ad ora dall’OMS, i primi paesi a aderire sono stati Argentina, Bangladesh, Barbados, Belize, Brasile, Bhutan, Cile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Honduras, Indonesia, Libano, Lussemburgo, Malesia, Maldive, Messico, Mongolia, Mozambico, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Perù, Portogallo, Saint Vincent and Grenadines, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Olanda, Timor Est, Uruguay e Zimbabwe. Ancora assenti i Paesi occidentali (la maggioranza degli Stati membri dell’UE e USA) – oltre a Israele, Cina, Giappone, India – ove hanno sede le big pharma mondiali. L’attuale elenco comprende, dunque, molti paesi in via di sviluppo che non hanno capacità tecnologiche, produttive o distributive particolarmente sviluppate.

Le misure adottate dai singoli Stati contro il monopolio del vaccino anti Covid-19
Nell’attuale contesto di pandemia globale lo strumento della licenza obbligatoria non ha tuttavia interessato solo i Paesi c.d. “in via di sviluppo”. Anche Stati come la Germania, Israele, Ecuador, Brasile e Cile si stanno orientando verso licenze obbligatorie per i brevetti legati alla gestione del Covid-19, mentre Regno Unito e Canada hanno previsto la depenalizzazione dello sfruttamento dei brevetti legati al Covid-19.
La depenalizzazione comporterebbe l’eliminazione del reato di contraffazione sui brevetti legati al Covid-19. La licenza obbligatoria, invece, avrebbe lo scopo di garantire l’equo accesso ai farmaci relativi alla cura contro la pandemia. Alcuni ordinamenti giuridici, tra cui quello italiano, consentono allo Stato di impossessarsi rapidamente di qualsiasi brevetto per ragioni di pubblica utilità, a fronte di una indennità da corrispondere al titolare della privativa industriale. Si tratta di una vera e propria procedura di espropriazione, attraverso la quale si verrebbe ad affermare una solidarietà cosiddetta “forzata” del titolare di un brevetto, facendo quindi venir meno il monopolio legale in cui questo si esplica. Si ritiene tuttavia che nella attuale situazione le case farmaceutiche potrebbero essere interessate a valutare di rilasciare spontaneamente in modo gratuito o comunque “sociale” eventuali diritti esclusivi su farmaci o vaccini anti – Covid 19, grazie al ritorno in immagine che una tale operazione potrebbe garantire.

La procedura di espropriazione del brevetto per utilità nazionale in Italia
Per quanto concerne propriamente l’Italia, l’art. 141 cpi prevede che i diritti di proprietà industriale, con esclusione dei diritti sui marchi, ancorché’ in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.
Lo Stato può espropriare il diritto nel suo complesso, ovvero anche soltanto il diritto di utilizzare l’invenzione nell’interesse nazionale e per un periodo determinato di tempo. Al secondo comma la norma prosegue affermando che l’espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie, in quanto compatibili.
La legislazione nazionale non disciplina in modo dettagliato l’espropriazione dei titoli di proprietà industriale, né il tema è stato oggetto di pronunce giurisprudenziali. Ad ogni modo è chiaro – dal dettato degli artt. 141 c.p.i. e ss. – che l’espropriazione della privativa industriale è subordinata ad alcune condizioni.
Innanzitutto, il provvedimento di espropriazione viene adottato con Decreto Presidenziale al termine di una complessa procedura legislativa. Nello specifico, il provvedimento di espropriazione viene emesso tramite Decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministeri delle attività produttive, dell’economia e delle finanze, sentito il parere della Commissione dei Ricorsi.
L’art. 194 c.p.i. prevede poi che il decreto venga trasmesso in copia all’Ufficio italiano marchi e brevetti (UIBM) e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale, a meno che ciò possa recare un pregiudizio. Inoltre, il decreto deve essere notificato nelle forme previste per gli atti processuali civili ai terzi interessati. Avvenute le suddette notifiche, il diritto oggetto di espropriazione viene acquisito dalla Pubblica Amministrazione, che potrà avvalersene nei termini e per la durata stabiliti nel decreto. Infine, a norma dell’art. 143 c.p.i., i decreti di espropriazione devono essere annotati da parte dell’UIBM nel Registro dei titoli di proprietà industriale. Contrariamente a quanto accade se l’espropriazione avviene per motivi di difesa militare, non è prevista la segretazione dell’oggetto del titolo di proprietà industriale per ragioni di pubblica utilità.
Il Decreto Presidenziale deve prevedere un’indennità in favore del titolare del diritto di proprietà industriale. Tale indennità viene determinata sulla base del valore di mercato, sentita la Commissione dei ricorsi. Tuttavia, la norma tace in merito ai parametri concreti con cui tale indennità dovrebbe essere calcolata. In caso di mancato accordo rispetto al valore dell’indennità – l’art. 143 c.p.i. prevede, infatti, che il titolare della privativa possa dissentire rispetto al valore stabilito col decreto – quest’ultima dovrà essere fissata da un collegio di arbitratori che procederà secondo equo apprezzamento, tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dalla privativa oggetto dell’espropriazione.
Come affermato, il provvedimento di espropriazione, privativo o limitativo del diritto di proprietà industriale, può essere adottato solo se ricorrono motivi di pubblica utilità (oltre che nell’interesse della difesa militare del Paese).
Dunque, è necessario comprendere se necessità di questo tipo potrebbero sorgere nell’attuale situazione di emergenza pandemica. La domanda è solo all’apparenza superflua, giacché sino ad oggi nessuna emergenza sanitaria, e nessuna malattia (anche quelle cardiocircolatorie o tumorali che pure impattano in termini numerici in maniera di gran lunga superiore a tutte le altre malattie) è mai stata riconosciuta come motivo di pubblica utilità, tale da giustificare un intervento statale per la regolamentazione della tutela brevettuale (sospensione) o tale da indurre a forzare “la solidarietà” del privato. In senso lato, qualsiasi mezzo che sia volto alla salvaguardia e alla conservazione della vita umana e della salute potrebbe rientrare nel concetto di “pubblica utilità” quasi per definizione. Non si può allo stato prevedere se la dichiarazione dello stato di pandemia effettuata dall’OMS sia tale da giustificare la possibile espropriazione di brevetti aventi ad oggetto farmaci o vaccini anti Covid-19.
Non essendovi giurisprudenza sul tema, le corti nazionali, ove eventualmente sollecitate, dovranno risolvere la questione attraverso un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco, che in questo caso sono la proprietà privata e l’iniziativa economica (art. 41 Cost.) e il diritto all’uguaglianza sostanziale e alla salute (artt. 3 e 32 Cost.).
Interessante notare come una valutazione di questo tipo sia stata oggetto di una decisione del TAR Lazio, in un caso che riguardava non già l’espropriazione del diritto di proprietà industriale sui farmaci, bensì la durata dei certificati complementari (cfr. TAR Lazio, sez. III del 30/09/2003, n. 7858, in Banca dati online De Jure). In quell’occasione il TAR affermava che l’art. 41 Cost. “non è, però, un diritto assoluto della personalità e sconta, quindi, i limiti che la Costituzione stessa, anche mercé l’attuazione che di volta in volta ne dà il legislatore ordinario e negli ovvi limiti della ragionevolezza e dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini, impone per esigenze sociali. In linea di principio, l’efficienza economica, connessa alla stabilità di rapporti e traffici giuridici (specie per quelli di durata) è sì un valore protetto, ma non gerarchicamente prevalente rispetto ad altri bisogni sociali. Invero, la disciplina dell’economia, che la Costituzione vuole dettata dal legislatore ordinario, dev’essere non solo ispirata all’intento di perseguire scopi immediatamente economici (aumento della produzione, equilibrio finanziario, ecc.), ma anche guidata dalla necessità d’attivare e favorire il processo di trasformazione sociale, le cui grandi linee sono tracciate dall’art. 3, II c.”.
Nel caso citato, i giudici italiani riconoscevano l’iniziativa economica quale valore protetto dall’ordinamento, ritenendolo, tuttavia, gerarchicamente non prevalente rispetto al principio di uguaglianza sostanziale previsto all’art. 3 Cost.
Applicando tale prospettiva all’attuale situazione pandemica, nell’ottica di garantire la piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, il diritto di assicurare a tutti i cittadini l’accesso al vaccino anti Covid-19 potrebbe essere considerato un diritto superiore a quello di assicurare i compensi e il giusto ritorno di investimenti all’industria farmaceutica produttrice del vaccino.

Conclusioni
In questa situazione, sia che le scelte siano effettuate a livello sovranazionale (come per l’iniziativa dell’OMS di definire una vera e propria sospensione dei diritti nascenti dai brevetti o comunque di definire un tavolo tecnico che indichi soluzioni analoghe in vista della tutela delle fasce meno fortunate della popolazione mondiale), sia che esse vengano prese a livello nazionale mediante l’attivazione di misure di espropriazione o di concessione di licenze obbligatorie, sarà comunque necessario considerare bene – non solo a livello giuridico – gli effetti futuri di tali eventuali iniziative. Sarà infatti opportuno ricercare e trovare un punto di equilibrio tra la tutela degli investimenti compiuti dalle imprese farmaceutiche – ma anche dalle istituzioni private o pubbliche – e il perseguimento del fine considerato, e cioè un accesso agevolato alle cure e ai vaccini. Ciò anche allo scopo di garantire che le imprese farmaceutiche continuino ad investire in ricerca e sviluppo, in particolar modo nell’attuale contesto pandemico, e che la ricerca possa ancora continuare ad attrarre positivamente il capitale privato. Va poi detto che una giusta iniziativa solidaristica nella situazione attuale non deve comunque costituire un precedente per mettere in discussione la necessità di tutela brevettuale delle invenzioni farmaceutiche o medicali. La pandemia costituisce infatti una situazione assolutamente atipica, non assimilabile ad alcun’altra e tale da giustificare l’introduzione di un’eccezione comunque specialissima, che non potrebbe quindi mettere nel nulla (ma caso mai confermare) un principio di enorme importanza per lo sviluppo tecnico, economico e sociale di ciascun Paese, come quello della tutela brevettuale anche delle invenzioni farmaceutiche e medicali.

Luigi Goglia, Camilla Macrì


CAMPIONATO DI CALCIO E COVID-19: LA RIPRESA DOPO LO STOP FORZATO. LE RAGIONI PER RICOMINCIARE

26/05/2020

In questi giorni si sta discutendo della possibile ripresa del campionato di calcio Serie A, a partire – probabilmente – dal prossimo 20 giugno 2020, e si stanno valutando le modalità di conclusione dello stesso (inclusi i possibili play-off e play-out). Dal 4 maggio i 20 club di Serie A sono tornati operativi con allenamenti individuali mentre dal 20 maggio sono ripresi gli allenamenti collettivi, nel pieno rispetto del protocollo della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), da poco validato dal Comitato Tecnico Scientifico della protezione civile, il quale regola, fra le altre cose, le modalità di gestione di un’eventuale positività al Covid-19.

 

Come noto a tutti gli italiani, a seguito dell’emergenza Coronavirus il Campionato di Calcio è sospeso dalla 27° giornata, che avrebbe dovuto essere disputata il 13-14 marzo 2020 (la precedente giornata era stata disputata solo parzialmente). Infatti, il DCPM del 9 marzo 2020 ha sospeso (inizialmente sino al 3 aprile 2020) tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (ad eccezione di eventi organizzati da organismi sportivi internazionali, a porte chiuse). Il medesimo DPCM ha richiesto, per le associazioni e le società sportive, lo svolgimento di controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.
La sospensione è stata quindi prolungata più volte con i successivi DPCM del 1° aprile 2020, del 10 aprile, del 26 aprile e, da ultimo, del 17 maggio, che ha prolungato la sospensione di tutti i campionati fino al 14 giugno 2020.
Ad oggi, la possibile ripresa è fissata per il 20 giugno 2020, ma la data deve ancora essere confermata e all’uopo è fissata una riunione il 28 maggio fra FIGC, Lega Calcio e il Ministro per le politiche giovanili e sport, Vincenzo Spadafora, il quale ha dichiarato che dovrà in quella sede decidersi “se e quando” ripartirà la stagione sportiva. Il termine di ripresa è determinante, considerando che la Uefa ha raccomandato la conclusione di tutti i tornei nazionali entro il 2 agosto 2020.

Il protocollo della FIGC
Il 19 maggio 2020 è finalmente stato validato dal Comitato tecnico scientifico della protezione civile il protocollo della FIGC per la ripresa in sicurezza degli allenamenti collettivi del calcio, il quale contiene le prescrizioni a cui le società sportive si devono adeguare per poter riprendere gli allenamenti.
Anzitutto le società dovranno suddividere la squadra in “gruppi squadra”, ciascuno formato da calciatori, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri e medici sociali. Non è più obbligatorio il ritiro blindato dei calciatori, a meno che non venga trovato nel gruppo squadra un soggetto positivo, il quale dovrà necessariamente essere posto in quarantena. Il gruppo squadra quindi verrà sottoposto a isolamento fiduciario in una struttura concordata e sottoposto a valutazione clinica (tamponi ogni 48 ore per due settimane). Nessun membro del gruppo potrà avere contatti esterni, ma tutti potranno continuare ad allenarsi.
Per quanto riguarda le modalità di allenamento, è consentito il lavoro di gruppo, comprese le partitelle di allenamento, che dovranno svolgersi il più possibile all’aperto: le sedute in palestra inizialmente dovranno infatti essere ridotte al minimo. Negli spogliatoi dovrà essere mantenuto un distanziamento di almeno 2 metri e non saranno consentite le docce negli impianti sportivi.
Il protocollo infine prevede una serie di misure specifiche anti-contagio:
• l’allenatore e lo staff tecnico dovranno indossare la mascherina e mantenere una distanza minima di 2 metri;
• i calciatori dovranno raggiungere gli impianti sportivi con mezzi propri e rispettando le misure anti-contagio;
• la società deve predisporre un termoscanner e un saturimetro all’ingresso del centro sportivo;
• saranno effettuati tamponi all’inizio delle attività collettive, da ripetersi ogni 4 giorni. Lo stesso per i test sierologici, da ripetersi ogni 14 giorni.
Allo stato, tutti i club stanno monitorando professionisti e staff con test e screening sul coronavirus. Le verifiche effettuate dopo la ripresa delle sedute individuali hanno avuto esiti negativi per quasi tutte le squadre, ad eccezione di 6 casi positivi per la Fiorentina, 2 per il Parma e 1 per il Torino (i soggetti come prescritto sono stati posti in isolamento). Le generalità dei giocatori non sono state comunicate, per motivi di privacy.
La FIGC è già al lavoro per predisporre il nuovo protocollo che regolerà lo svolgimento delle partite.
Alle misure previste dal protocollo potranno aggiungersi le indicazioni contenute nel vademecum del gruppo scientifico dei medici sportivi di Serie A, inviate ai club già agli inizi di marzo 2020, contenente le regole per evitare il contagio, fra cui non bere dalla stessa bottiglia, non mangiare nello spogliatoio, riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc., lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile, utilizzare particolari accortezze nell’utilizzo di servizi igienici comuni, favorire l’uso di dispenser automatici con soluzioni detergenti disinfettanti, sia negli spogliatoi, sia nei servizi igienici, non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate, tossire nel braccio, pulirsi la bocca e il naso con un fazzoletto, arieggiare tutti i locali il più spesso possibile, pulire tavoli, sedie, rubinetti, evitare premiazioni o altre forme di contatto con il pubblico, utilizzare un unico microfono nelle interviste da disinfettare ogni volta, evitare i tifosi.

Punti critici del Protocollo
1. Adempimenti dispendiosi: il protocollo è stato ritenuto molto dispendioso sia a livello logistico che a livello economico, e dunque potrebbe essere garantito con difficoltà da società di Serie B (mentre la Serie C e i dilettanti hanno già confermato lo stop definitivo dei rispettivi campionati);
2. Tamponi: il numero di tamponi richiesto, considerando la frequenza sopra descritta, è elevatissimo (si parla di decine di migliaia di tamponi). Il rischio è quindi che sia difficile poter in concreto effettuare tutti i test richiesti e ciò considerando che l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) ha espressamente dichiarato di non voler usufruire di corsie preferenziali sui controlli medico-sanitari;
3. Rischio penale in caso di contagio: in caso di contagio dei calciatori e membri dello staff sussiste un concreto rischio che la società calcistica sia ritenuta responsabile civilmente e i suoi dirigenti siano considerati responsabili penalmente. Secondo il Decreto “Cura Italia”, infatti, il contagio da Covid-19 può essere considerato infortunio sul lavoro, e le società possono essere chiamate a rispondere se non dimostrano di aver adottato tutte le cautele previste dalla legge (e non del solo protocollo FIGC).

Le ragioni per ricominciare
Nello tsunami COVID-19 molti si sono posti la domanda se sia necessario o opportuno ricominciare con il calcio, considerati i rischi connessi alla pratica di sport di contatto. Eppure, le statistiche elaborate dall’Istituto Superiore della Sanità, a distanza da due mesi dall’inizio del contagio, dimostrano che i rischi per soggetti con età inferiore ai 60 anni sono molto bassi, in particolar modo quando questi non soffrano di alcuna patologia. Di contro, lo stop crea indubbiamente rilevanti problemi che sono economici, giuridici, sociali e psicologici. Partiamo da questi ultimi. L’attività sportiva è un diritto di tutti, in particolare per gli atleti che, privati della possibilità di esprimersi potrebbero risentire di danni notevoli, anche dovuti – per esempio – alla circostanza che le condizioni di salute e di performance potrebbero peggiorare, anche solo per il passare del tempo, e a maggior ragione in situazioni di inattività, al punto che in alcuni casi alcune carriere potrebbero essere definitivamente pregiudicate. Lo sport è poi anche un importante momento sociale; già il disputare partite a stadi vuoti indubbiamente provoca una compressione di questi momenti sociali. Proibirle del tutto significa andare oltre alla compressione, e pone forse un problema di equo bilanciamento degli interessi in gioco.
Vi sono poi le questioni economiche e giuridiche.
Secondo il “Report Calcio 2019”, pubblicato dalla FIGC e realizzato dall’Agenzia di ricerche e legislazione (Arel) e dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), nel 2017-2018 il valore della produzione dei tre campionati professionistici italiani (Serie A, Serie B e Lega Pro) ha superato per la prima volta i 3,5 miliardi di euro (di cui 3 miliardi fanno capo al campionato di Serie A), in crescita del 6% rispetto all’anno precedente.
Secondo le più recenti stime della FIGC, a causa dell’emergenza coronavirus è già prevista una perdita di 424 milioni di euro nel 2020 (e di 593 milioni di euro nel 2021), oltre ad ulteriori 294 milioni di euro qualora si decidesse di ricominciare a giocare a porte chiuse. I danni potranno essere ancora maggiori nel caso in cui si decidesse di sospendere definitivamente la stagione, per un totale stimato a quasi 800 milioni di euro. Si tratta sicuramente di un danno ingente per un’industria che versa allo stato circa 1,3 miliardi di euro di contributi fiscali e previdenziali e paga 2 miliardi di euro di stipendi ai dipendenti. I rischi concreti sono il fallimento di molte società (addirittura il 30% di quelle di Serie C, secondo stime non ufficiali), un netto calo dell’occupazione e una generale disaffezione del pubblico.
Oltre ai danni economici sopra menzionati, la mancata ripresa del campionato potrebbe anche comportare severe sanzioni da parte della UEFA, la quale ha chiaramente comunicato alle 55 federazioni calcistiche ad essa affiliate che, in caso di mancata ripresa dei campionati al termine dell’emergenza Coronavirus, i club di tali campionati non saranno ammessi alle competizioni internazionali di Champions ed Europa League, e ciò in quanto la partecipazione alle coppe europee è determinata dai risultati sportivi ottenuti al termine di un’intera stagione.
In questo contesto va considerato che cosa potrebbe quindi significare dal punto di vista economico la chiusura degli stadi e lo stop definitivo del campionato. Le squadre avranno grossi problemi a mantenere un livello adeguato di liquidità e saranno probabilmente costrette a praticare tagli ai compensi dei calciatori (cosa che alcune squadre di Serie A hanno già cominciato a fare). I problemi si aggraveranno se le PayTv che hanno acquisito i diritti di trasmissione delle partite si dovessero trovare di fronte alla impossibilità di continuare nelle loro attività, a fronte di un numero rilevante di utenti che hanno stipulato contratti di abbonamento per la visione delle partite on demand.

Gli altri campionati europei
Alcuni campionati europei sono già stati dichiarati conclusi e in particolare la Ligue 1 (Francia), Eredivisie (Olanda), Jupiler Pro League (Belgio) E Scottish Premiership (Scozia).
Per quanto riguarda le altre nazioni, in Germania la Bundesliga è ripresa il 16 maggio, a porte chiuse. La Deutsche Fußball Liga (DFL) ha stabilito il limite massimo di 300 persone all’interno degli impianti sportivi ed ha concesso alle squadre l’opportunità di giocare una partita in un altro stadio con breve preavviso per motivi legali, organizzativi e/o di sicurezza e ciò considerando che l’emergenza Coronavirus potrebbe assumere contorni più rilevanti in determinate zone o regioni. La DFL, inoltre, sta anche valutando di aiutare concretamente le società garantendone la liquidità.
La Premiere League inglese sta valutando di riprendere a partire dal 12 giugno, sempre a porte chiuse e in campo neutro, mentre gli allenamenti a piccoli gruppi sono ripartiti il 21 maggio. Su richiesta delle forze dell’ordine saranno scelti gli stadi lontano dalle aree urbane.
Allenamenti ripresi il 18 maggio anche per la Liga spagnola, ma solo in gruppi da 10, con l’obiettivo di ricominciare a giocare dopo il 20 giugno. Restano da discutere i giorni in cui giocare (la proposta e di giocare tutti i giorni della settimana) e gli orari, considerando le temperature molto alte nei mesi estivi si propone di giocare anche alle ore 23 in alcune zone.
Infine, in Portogallo, la Primeira Liga ripartirà il 30 maggio, con partite a porte chiuse, giocatori e arbitri saranno testati il giorno stesso del match. La Serie B portoghese, invece, non riprenderà.

Conclusioni
Il Covid-19 è certamente una seria emergenza, che non può essere né minimizzata né trascurata. Tuttavia, dopo una prima fase di comprensibile sorpresa e confusione, appare ora necessario impegnarsi per un ritorno alla normalità quando l’analisi dei dati a disposizione, le risorse attingibili, e gli altri interessi in campo suggeriscano un bilanciamento ponderato. E’ chiaro che fermare tutto diminuisce o elimina i contagi. Ma a quale prezzo, economico, sociale e psicologico? Davvero non è possibile trovare un sistema che consenta la prosecuzione delle attività, ovviamente a fronte dell’accettazione di un certo livello di rischio? Del resto, questo è quanto la società normalmente applica in relazione a tutti i rischi connessi all’esercizio di qualunque attività, dal momento che nessuna di queste è scevra da rischi. Guidare l’automobile comporta un certo margine di rischio di incidente, anche mortale. Non per questo le automobili o guidare sono stati proibiti. Si auspica quindi che le medesime considerazioni valgano anche per l’emergenza COVID-19 e che dunque vi sia una ripresa del Campionato di Serie A entro giugno 2020, gestita con le opportune cautele, in modo che tutti i giocatori e i membri dello staff possano riprendere a svolgere il proprio lavoro, nel modo più sereno possibile, e rispettando le prescrizioni finalizzate a prevenire ulteriori contagi.
Del resto come disse il noto CT della nazionale, Arrigo Sacchi, per molti il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti.

Margherita Stucchi