CJE: JEHOVAH WITNESSES MUST ALSO COMPLY WITH DATA PROTECTION LEGISLATION

12/07/2018

With the decision of July 10, in case C-25/17, the Court of Justice has expressed itself on the protection of personal data in the context of door-to-door preaching by the Jehovah’s Witnesses Community.

 

On September 17, 2013, the Finnish Data Protection Commission (tietosuojalautakunta) prohibited the religious community of Jehovah’s Witnesses to collect or process personal data, as part of door-to-door preaching, unless the requirements of the relevant Finnish legislation are met to the processing of such data.

In the context of the proceedings initiated by the Finnish Data Protection Supervisor (tietosuojavaltuutettu) following the abovementioned refusal, the Finnish Supreme Administrative Court (Korkein hallinto-oikeus) referred a question to the Court for a preliminary ruling on whether the religious community is obliged to comply with Community legislation on the protection of personal data in the exercise of door-to-door preaching.

In its recent ruling, the Court of Justice held, first, that the activity of door-to-door preaching of members of the Jehovah’s Witness Community does not constitute an exclusively personal or domestic activity and, therefore, does not fall within the exceptions provided for by EU law on the protection of personal data.

The Court also clarified that the rules on the protection of personal data apply to the manual processing of data only where they are stored in a file. In this respect, the Court concluded that ‘the notion of ‘file’ includes any set of personal data collected during a door-to-door preaching activity and containing names, addresses and other information relating to the persons contacted door-to-door, since such data are structured according to specific criteria which allow, in practice, for easy retrieval for subsequent use’.

Furthermore, the Court also clarified that the rules on personal data protection apply to the manual processing of data only if they are stored in an archive. In this regard, the Court concluded that “the notion of «filing system» covers a set of personal data collected in the course of door-to-door preaching activity, consisting of the names and addresses and other information concerning the persons contacted, if such data is structured according to specific criteria which, in practice, enable it to be easily retrieved for subsequent use“.

Finally, the Court addressed the question of who can, in the specific case in question, be considered as a controller of personal data. The CJU, having recalled that the notion of ‘controller’ may cover several actors involved in the processing, each of whom must therefore be subject to the rules of Union law on the personal data protection, therefore concluded that Union law on the protection of personal data “allows a religious community to be considered, together with his preacher members, as controller for the processing of personal data carried out by them in the course of a door-to-door preaching activity organized, coordinated and encouraged by that community, without it being necessary for that community to have access to that data or for it to be demonstrated that it has given its members written instructions or directions in relation to those processing operations”.

For the full text of the judgment:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203822&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=509006


CGE: ANCHE I TESTIMONI DI GEOVA DEVONO RISPETTARE LA NORMATIVA VOLTA ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

12/07/2018

Con la decisione del 10 luglio nella causa C-25/17 la Corte di Giustizia si è espressa sulla tutela dei dati personali nell’ambito dell’attività di predicazione porta a porta da parte della comunità religiosa dei testimoni di Geova.

 

Il 17 settembre 2013 la Commissione finlandese (tietosuojalautakunta) per la protezione dei dati ha vietato alla comunità religiosa dei testimoni di Geova di raccogliere o trattare dati personali, nell’ambito dell’attività di predicazione porta a porta, salvo che siano rispettati i requisiti della normativa finlandese relativi al trattamento di tali dati.

Nell’ambito del procedimento avviato dal Garante della protezione dei dati finlandese (tietosuojavaltuutettu) a seguito del predetto diniego, la Corte amministrativa suprema finlandese (Korkein hallinto-oikeus) ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di accertare se la comunità religiosa sia tenuta, nell’esercizio dell’attività di predicazione porta a porta, a rispettare la normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia ha ritenuto in primis che l’attività di predicazione porta a porta dei membri della comunità dei testimoni di Geova non costituisce un’attività esclusivamente personale o domestica e quindi non rientra tra le eccezioni previste dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.

La Corte ha poi chiarito che le norme in materia di protezione dei dati personali si applicano al trattamento manuale dei dati solo nel caso in cui questi vengano conservati in un archivio. Al riguardo, la Corte ha concluso che “la nozione di «archivio» include ogni insieme di dati personali raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta e contenente nomi, indirizzi e altre informazioni riguardanti le persone contattate porta a porta, dal momento che tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego”.

Infine la Corte ha affrontato la questione di chi possa, nella peculiare fattispecie in parola, essere considerato responsabile del trattamento dei dati personali. La CGE, dopo aver ricordato che la nozione di «responsabile del trattamento» può riguardare più soggetti che partecipano al trattamento, ognuno dei quali deve essere quindi assoggettato alle norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, ha quindi concluso che il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali “consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da questi ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti”.

Per il testo integrale della sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203822&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=509006


CJE: JEHOVAH WITNESSES MUST ALSO COMPLY WITH DATA PROTECTION LEGISLATION

12/07/2018

With the decision of July 10, in case C-25/17, the Court of Justice has expressed itself on the protection of personal data in the context of door-to-door preaching by the Jehovah’s Witnesses Community.

 

On September 17, 2013, the Finnish Data Protection Commission (tietosuojalautakunta) prohibited the religious community of Jehovah’s Witnesses to collect or process personal data, as part of door-to-door preaching, unless the requirements of the relevant Finnish legislation are met to the processing of such data.

In the context of the proceedings initiated by the Finnish Data Protection Supervisor (tietosuojavaltuutettu) following the abovementioned refusal, the Finnish Supreme Administrative Court (Korkein hallinto-oikeus) referred a question to the Court for a preliminary ruling on whether the religious community is obliged to comply with Community legislation on the protection of personal data in the exercise of door-to-door preaching.

In its recent ruling, the Court of Justice held, first, that the activity of door-to-door preaching of members of the Jehovah’s Witness Community does not constitute an exclusively personal or domestic activity and, therefore, does not fall within the exceptions provided for by EU law on the protection of personal data.

The Court also clarified that the rules on the protection of personal data apply to the manual processing of data only where they are stored in a file. In this respect, the Court concluded that ‘the notion of ‘file’ includes any set of personal data collected during a door-to-door preaching activity and containing names, addresses and other information relating to the persons contacted door-to-door, since such data are structured according to specific criteria which allow, in practice, for easy retrieval for subsequent use’.

Furthermore, the Court also clarified that the rules on personal data protection apply to the manual processing of data only if they are stored in an archive. In this regard, the Court concluded that “the notion of «filing system» covers a set of personal data collected in the course of door-to-door preaching activity, consisting of the names and addresses and other information concerning the persons contacted, if such data is structured according to specific criteria which, in practice, enable it to be easily retrieved for subsequent use“.

Finally, the Court addressed the question of who can, in the specific case in question, be considered as a controller of personal data. The CJU, having recalled that the notion of ‘controller’ may cover several actors involved in the processing, each of whom must therefore be subject to the rules of Union law on the personal data protection, therefore concluded that Union law on the protection of personal data “allows a religious community to be considered, together with his preacher members, as controller for the processing of personal data carried out by them in the course of a door-to-door preaching activity organized, coordinated and encouraged by that community, without it being necessary for that community to have access to that data or for it to be demonstrated that it has given its members written instructions or directions in relation to those processing operations”.

For the full text of the judgment:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203822&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=509006


NON TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO DI UN’AUTORITA’ DI VIGILANZA FINANZIARIA SONO NECESSARIAMENTE RISERVATE

03/07/2018

Con la decisione resa in data 19 giugno 2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fa chiarezza su quali siano le informazioni contenute nei fascicoli delle autorità di vigilanza da considerare riservate, alla luce della Direttiva 2004/39/CE.

 

Protagonista della vicenda che ha portato la Corte di Giustizia a rendere la decisione sulla segretezza delle informazioni contenute nel fascicolo delle autorità di vigilanza finanziarie è uno degli investitori danneggiati dalle attività della società tedesca Phoenix Kapitaldienst, il cui modello commerciale si fondava su un sistema fraudolento. Nei confronti della Phoenix nel corso del 2005 è stata avviata una procedura concorsuale di insolvenza e attualmente è in stato di liquidazione.

Il sopra menzionato investitore ha presentato all’Ufficio federale tedesco di vigilanza dei servizi finanziari la richiesta di accesso a taluni documenti ricevuti e redatti da detto Ufficio nell’ambito della sua attività di vigilanza sulla Phoenix. Tuttavia, l’Ufficio federale ha negato l’accesso e perciò l’investitore ha deciso di adire l’organo giurisdizionale tedesco competente (La Corte amministrativa federale tedesca). Quest’ultima si è rivolta poi alla Corte di Giustizia chiedendo di precisare la portata della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004) la quale prevede che le autorità competenti siano soggette all’obbligo del segreto professionale e, ad eccezione dei casi tassativamente enumerati dalla direttiva, non possano rivelare le informazioni riservate che hanno ricevuto.

Con la decisione resa in data 19 giugno 2018, la Corte ha limitato dunque il perimetro di riservatezza delle informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, stabilendo che non tutte le informazioni presenti negli atti relativi all’attività di vigilanza costituiscano, incondizionatamente, informazioni riservate, coperte dall’obbligo di mantenere il segreto professionale. In tale qualificazione rientrano le informazioni che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi di colui che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività delle imprese di investimento istituito dalla direttiva.

I giudici del Lussemburgo precisano poi che le informazioni che possono aver costituito segreti commerciali perdono, in generale, la loro segretezza quando risalgono a cinque o più anni addietro. Una deroga è possibile qualora la parte che invoca il carattere segreto dimostri che, malgrado risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati. Infine, la Corte ribadisce che spetta agli Stati membri la decisione di estendere la protezione contro la divulgazione all’intero contenuto degli atti relativi all’attività di vigilanza delle autorità competenti o, al contrario, di consentire l’accesso alle informazioni in possesso delle autorità competenti che non siano informazioni riservate ai sensi della direttiva.


NON TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO DI UN’AUTORITA’ DI VIGILANZA FINANZIARIA SONO NECESSARIAMENTE RISERVATE

03/07/2018

Con la decisione resa in data 19 giugno 2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fa chiarezza su quali siano le informazioni contenute nei fascicoli delle autorità di vigilanza da considerare riservate, alla luce della Direttiva 2004/39/CE.

 

Protagonista della vicenda che ha portato la Corte di Giustizia a rendere la decisione sulla segretezza delle informazioni contenute nel fascicolo delle autorità di vigilanza finanziarie è uno degli investitori danneggiati dalle attività della società tedesca Phoenix Kapitaldienst, il cui modello commerciale si fondava su un sistema fraudolento. Nei confronti della Phoenix nel corso del 2005 è stata avviata una procedura concorsuale di insolvenza e attualmente è in stato di liquidazione.

Il sopra menzionato investitore ha presentato all’Ufficio federale tedesco di vigilanza dei servizi finanziari la richiesta di accesso a taluni documenti ricevuti e redatti da detto Ufficio nell’ambito della sua attività di vigilanza sulla Phoenix. Tuttavia, l’Ufficio federale ha negato l’accesso e perciò l’investitore ha deciso di adire l’organo giurisdizionale tedesco competente (La Corte amministrativa federale tedesca). Quest’ultima si è rivolta poi alla Corte di Giustizia chiedendo di precisare la portata della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004) la quale prevede che le autorità competenti siano soggette all’obbligo del segreto professionale e, ad eccezione dei casi tassativamente enumerati dalla direttiva, non possano rivelare le informazioni riservate che hanno ricevuto.

Con la decisione resa in data 19 giugno 2018, la Corte ha limitato dunque il perimetro di riservatezza delle informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, stabilendo che non tutte le informazioni presenti negli atti relativi all’attività di vigilanza costituiscano, incondizionatamente, informazioni riservate, coperte dall’obbligo di mantenere il segreto professionale. In tale qualificazione rientrano le informazioni che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi di colui che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività delle imprese di investimento istituito dalla direttiva.

I giudici del Lussemburgo precisano poi che le informazioni che possono aver costituito segreti commerciali perdono, in generale, la loro segretezza quando risalgono a cinque o più anni addietro. Una deroga è possibile qualora la parte che invoca il carattere segreto dimostri che, malgrado risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati. Infine, la Corte ribadisce che spetta agli Stati membri la decisione di estendere la protezione contro la divulgazione all’intero contenuto degli atti relativi all’attività di vigilanza delle autorità competenti o, al contrario, di consentire l’accesso alle informazioni in possesso delle autorità competenti che non siano informazioni riservate ai sensi della direttiva.