L’EUIPO RIFIUTA LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO EUROPEO “SUPREME” DI CHAPTER 4

10/05/2018

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha dichiarato inammissibile la domanda di registrazione di marchio europeo proposta da Chapter 4 per il marchio “Supreme”, a seguito del riesame, ritenendo il segno descrittivo, nonché privo di carattere distintivo.

 

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha deciso di esaminare nuovamente la domanda di registrazione del marchio europeo proposta da Chapter 4 per il marchio “Supreme” per abbigliamento, accessori, vendita al dettaglio e vendita online (classi 13, 25 e 35 della classificazione di Nizza). A determinare tale decisione dell’Ufficio sono state le osservazioni inviate da un terzo.

Nello specifico, nella procedura di riesame, il marchio Supreme è stato valutato come descrittivo, in quanto i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni del fatto che i prodotti e i servizi di cui Chapter 4 ha richiesto la registrazione (borse, articoli di abbigliamento, servizi di vendita al dettaglio per articoli di abbigliamento ecc.) sono di massima qualità. Di conseguenza, secondo l’EUIPO, i consumatori sarebbero tratti in inganno da tale segno, attribuendogli la capacità di fornire informazioni sulla qualità stessa dei prodotti e servizi in questione che, appunto, recano il marchio “Supreme”.

Inoltre, l’Ufficio ha sostenuto che avendo il marchio un chiaro carattere descrittivo, è per ciò stesso privo di carattere distintivo, e quindi incapace di svolgere la funzione essenziale del marchio (ovvero quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre) ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE. Infatti, a parere dell’EUIPO, il segno in questione sarebbe percepito dal pubblico di riferimento meramente come un messaggio promozionale elogiativo, atto ad indicare le caratteristiche di prodotti e servizi sui quali tale marchio è apposto, evidenziandone gli aspetti positivi, senza nulla indicare circa l’origine commerciale degli stessi. L’EUIPO poi si spinge sino ad affermare che benchè il segno per il quale Chapter 4 ha richiesto protezione contenga alcuni elementi che gli conferiscono un certo grado di stilizzazione (consistenti in caratteri bianchi alquanto comuni e perfettamente leggibili, su sfondo rosso rettangolare), la natura di tali elementi è così trascurabile da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.

Con comunicazione del 25 aprile 2018 l’EUIPO ha dunque rifiutato la domanda di registrazione del marchio europeo presentata da Chapter 4 del marchio Supreme, dichiarandone l’inammissibilità e motivando il proprio rigetto sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE. Chapter 4, tuttavia, potrà presentare eventuali osservazioni sulle obiezioni sollevate dall’EUIPO entro il termine di due mesi dalla notifica della comunicazione resa in data 25 aprile 2018; qualora eventuali osservazioni non verranno proposte entro il detto termine la domanda sarà respinta.


LEGATI ALL’UE – IL REGNO UNITO RATIFICA L’ACCORDO SUL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)

04/05/2018

Il Regno Unito ha ratificato l’accordo relativo alla Corte Unificata dei Brevetti che crea una corte sovranazionale competente per le controversie in materia di brevetti tra gli Stati contraenti. La ratifica dimostra la volontà del governo britannico di continuare ad impregnarsi con l’attività di regolamentazione europea nel post Brexit

 

Il 26 aprile 2018 il governo britannico ha confermato che il Regno Unito ha ratificato l’accordo TUB, il trattato internazionale che prevede la creazione di un nuovo quadro di applicazione giudiziaria per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti unitari e sui brevetti europei per i quali non è stata esercitata la rinuncia all’applicazione del Trattato.

La ratifica del Regno Unito era prevista già nel novembre 2016, ma la decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione Europea ha sollevato dubbi sul fatto che la Gran Bretagna avrebbe ratificato il trattato o utilizzato il suo potenziale ritiro dal TUB come moneta di scambio nei negoziati Brexit.

Nella sua dichiarazione, il governo ha confermato che la partecipazione del Regno Unito al nuovo sistema TUB dopo Brexit resta incerta, nonostante la ratifica dell’accordo. L’accordo TUB prevede attualmente che i Paesi che partecipano al nuovo brevetto unitario e al nuovo sistema TUB siano membri dell’UE.

Affinché il nuovo sistema TUB entri in vigore, almeno 13 paesi dell’Unione, tra cui i tre con il maggior numero di brevetti europei – Germania, Francia e Regno Unito – devono adottare una legislazione nazionale per ratificare l’accordo TUB. La Francia e il Regno Unito lo hanno fatto, insieme ad altri 14 paesi.

Ora che il Regno Unito ha ratificato il trattato, rimane però un ostacolo prima che esso possa entrare in vigore, dal momento che la ratifica tedesca è stata bloccata da un ricorso contro il TUB pendente davanti a BVerfG.


FASTWEB FINED (AGAIN) BY THE COMPETITION AND MARKET GUARANTOR AUTHORITY (“AGCOM”) FOR MISLEADING ADVERTISING

24/04/2018

With the decision rendered at the end of the hearing of April 11, 2018, the Competition and Market Guarantor Authority imposed a pecuniary sanction of more than 4 million Euros against the giant of electronic communications Fastweb, for having it made unfair and misleading commercial practices pursuant to articles 20 paragraph 2, 21 and 22 of the Consumer Code.

 

The conduct of Fastweb banned by the Guarantor concerns a series of advertising claims – publicized via TV, internet, brochures and advertising – aimed at emphasizing the integral and exclusive use of optical fiber and the achievement of the highest performance in terms of speed and reliability of the connection omitting, however, to adequately inform the consumers about the characteristics of the transmission technology used, the geographical limits of the offer and the real potential of the offered fiber service. According to the Guarantor, such conduct is in contrast with articles 20, 21 and 22 of the Consumer Code since it did not put the consumer in a position to identify the elements that specifically characterize the offer, with particular reference to the different type of services related to the technology underlying the various types of offer; moreover, still according to the Guarantor, Fastweb would have not provided adequate visibility to the additional option, upon payment after a period of gratuity, which allows to obtain the maximum speed advertised. The fine of over 4 million Euros is the result, among others, of the balancing between the aggravating factor of Fastweb’s recidivism and the mitigation due to the partial amendment, by Fastweb, of the information on its own offers.


FASTWEB (NUOVAMENTE) SANZIONATA DALL’AGCOM PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

24/04/2018

Con provvedimento reso all’esito dell’Adunanza dell’11 aprile 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione pecuniaria di oltre di 4 milioni di Euro nei confronti del gigante delle comunicazioni elettroniche Fastweb, per avere quest’ultima posto in essere pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli ai sensi degli artt. 20 comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.

 

La condotta di Fastweb censurata dal Garante riguarda una serie di claim pubblicitari – diffusi via tv, internet, opuscoli ed affissionali – volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica ed il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, omettendo tuttavia di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata, i limiti geografici dell’offerta e le reali potenzialità del servizio in fibra offerto. Secondo il Garante, tale condotta si pone in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo poiché non ha messo il consumatore nella condizione di individuare gli elementi che caratterizzano in concreto l’offerta, con particolare riferimento al diverso tipo di prestazioni connesse alla tecnologia sottesa alle diverse tipologie di offerta; inoltre, sempre secondo l’AGCOM Fastweb non avrebbe fornito adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata. La sanzione di oltre 4 milioni di Euro è il frutto tra l’altro del bilanciamento tra l’aggravante della recidiva di Fastweb e l’attenuante dovuta alla parziale correzione da parte di Fastweb dell’informativa sulle proprie offerte.


LGV AVVOCATI WIN IN THE MATTER OF JURISDICTION

28/03/2018

In a recent decision, the Court of Bergamo recognized the lack of jurisdiction of the Italian judicial authorities in a negative assessment procedure for receivables established against a Dutch company that is a client of LGV.

 

The present proceeding was initiated, with an appeal pursuant to article 702-bis of the Italian Code of Civil Procedure, by an Italian company – manufacturer of motorcycle helmet – against its Dutch distributor, assisted by LGV, in order to request verification of the non-existence of the right claimed by the latter in relation to the recognition of a bonus on turnover in 2016.

LGV appeared before the Court contesting, on a preliminary basis, the lack of jurisdiction of the Italian judge, on the basis of the provisions of EU Regulation 1215/2012; in particular, in particular, it maintained that the Dutch Court had jurisdiction both under Article 5 of the abovementioned Regulation, in relation to the connecting factor for the general forum of the defendant, and both in application of Article 7 on optional forums in the case of the sale of movable property.

The Court of Bergamo, in a decision issued only 5 months after the start of the proceedings, upheld the preliminary requests of the defendant, declaring that the Italian judicial authority lacked jurisdiction and ordered the applicant to pay the costs of the proceedings. In particular, the Court clarified that, in application of Article 4 of Regulation (EU) No 1215/12, “(…) in cases of international disputes, jurisdiction lies with the courts of the place where the defendant is domiciled or, in the case of companies, the place of domicile” and that, pursuant to  Article 7 of the aforementioned Regulation, in the case of contracts for the sale of movable property, jurisdiction lies with the court of the place, situated in a Member State, where the goods were delivered or should have been delivered under the contract. In the present case, the defendant is based in the Netherlands and the applicant’s assets were delivered to the Netherlands; the judge, therefore, concluded that the Italian judge lacked jurisdiction.