LGV AVVOCATI WIN IN THE MATTER OF JURISDICTION

28/03/2018

In a recent decision, the Court of Bergamo recognized the lack of jurisdiction of the Italian judicial authorities in a negative assessment procedure for receivables established against a Dutch company that is a client of LGV.

 

The present proceeding was initiated, with an appeal pursuant to article 702-bis of the Italian Code of Civil Procedure, by an Italian company – manufacturer of motorcycle helmet – against its Dutch distributor, assisted by LGV, in order to request verification of the non-existence of the right claimed by the latter in relation to the recognition of a bonus on turnover in 2016.

LGV appeared before the Court contesting, on a preliminary basis, the lack of jurisdiction of the Italian judge, on the basis of the provisions of EU Regulation 1215/2012; in particular, in particular, it maintained that the Dutch Court had jurisdiction both under Article 5 of the abovementioned Regulation, in relation to the connecting factor for the general forum of the defendant, and both in application of Article 7 on optional forums in the case of the sale of movable property.

The Court of Bergamo, in a decision issued only 5 months after the start of the proceedings, upheld the preliminary requests of the defendant, declaring that the Italian judicial authority lacked jurisdiction and ordered the applicant to pay the costs of the proceedings. In particular, the Court clarified that, in application of Article 4 of Regulation (EU) No 1215/12, “(…) in cases of international disputes, jurisdiction lies with the courts of the place where the defendant is domiciled or, in the case of companies, the place of domicile” and that, pursuant to  Article 7 of the aforementioned Regulation, in the case of contracts for the sale of movable property, jurisdiction lies with the court of the place, situated in a Member State, where the goods were delivered or should have been delivered under the contract. In the present case, the defendant is based in the Netherlands and the applicant’s assets were delivered to the Netherlands; the judge, therefore, concluded that the Italian judge lacked jurisdiction.


LGV AVVOCATI VINCE IN TEMA DI GIURISDIZIONE

28/03/2018

Con una recentissima sentenza il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in un procedimento di accertamento negativo di un credito instaurato nei confronti di una società olandese cliente di LGV.

 

Il procedimento in esame è stato instaurato, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., da una società italiana – produttrice di caschi per moto –  nei confronti del suo distributore olandese, assistito da LGV, al fine di chiedere l’accertamento dell’insussistenza del diritto vantato da quest’ultima in relazione al riconoscimento di un bonus sul fatturato del 2016.

LGV si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, in base a quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012; in particolare, essa riteneva la sussistenza della giurisdizione del Giudice olandese sia in applicazione dell’art. 5 di tale Regolamento, relativo al criterio di collegamento del foro generale del convenuto, sia in applicazione dell’art. 7, relativo ai fori facoltativi nell’ipotesi di compravendita di beni mobili.

Il Tribunale di Bergamo, con una decisione resa dopo soli 5 mesi dall’inizio del procedimento, ha accolto l’eccezione preliminare proposta da LGV dichiarando la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha chiarito che, in applicazione all’ art. 4 del Regolamento UE n. 1215/12, “(…) nei casi di controversie internazionali, la giurisdizione spetti al giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o, in caso di società, la sede” e che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,  nelle ipotesi di contratti di compravendita di beni mobili la giurisdizione spetta al giudice del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso di specie, la resistente ha sede in Olanda e i beni della ricorrente sono stati consegnati in Olanda; il Giudice ha quindi concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice italiano.


LGV AVVOCATI VINCE IN TEMA DI GIURIDIZIONE

28/03/2018

Con una recentissima sentenza il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in un procedimento di accertamento negativo di un credito instaurato nei confronti di una società olandese cliente di LGV.

 

Il procedimento in esame è stato instaurato, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., da una società italiana – produttrice di caschi per moto –  nei confronti del suo distributore olandese, assistito da LGV, al fine di chiedere l’accertamento dell’insussistenza del diritto vantato da quest’ultima in relazione al riconoscimento di un bonus sul fatturato del 2016.

LGV si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, in base a quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012; in particolare, essa riteneva la sussistenza della giurisdizione del Giudice olandese sia in applicazione dell’art. 5 di tale Regolamento, relativo al criterio di collegamento del foro generale del convenuto, sia in applicazione dell’art. 7, relativo ai fori facoltativi nell’ipotesi di compravendita di beni mobili.

Il Tribunale di Bergamo, con una decisione resa dopo soli 5 mesi dall’inizio del procedimento, ha accolto l’eccezione preliminare proposta da LGV dichiarando la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha chiarito che, in applicazione all’ art. 4 del Regolamento UE n. 1215/12, “(…) nei casi di controversie internazionali, la giurisdizione spetti al giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o, in caso di società, la sede” e che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,  nelle ipotesi di contratti di compravendita di beni mobili la giurisdizione spetta al giudice del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso di specie, la resistente ha sede in Olanda e i beni della ricorrente sono stati consegnati in Olanda; il Giudice ha quindi concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice italiano.


CALZATURE CROCS: È NULLA LA REGISTRAZIONE DEL DESIGN

21/03/2018

Il 14 marzo il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la nullità della registrazione del disegno/modello delle calzature Crocs per difetto del requisito della novità. La Crocs non è riuscita a dimostrare di non aver predivulgato il disegno/modello.

 

La vicenda origina dalla richiesta del 22 novembre 2004 della Western Brands LLC all’UAMI (oggi EUIPO) di registrare un disegno comunitario per calzature, rivendicando la priorità di una domanda di brevetto USA depositata il 28 maggio 2004. L’8 febbraio 2005 la registrazione veniva concessa, e successivamente trasferita dalla Western Brands alla Crocs il 3 novembre 2005.

Nel 2013 la società francese Gifi Diffusion presentava all’EUIPO una domanda di nullità del disegno per difetto di novità, sostenendo che lo stesso fosse stato divulgato al pubblico anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (ossia, già prima del 28 maggio 2003).

Infatti, un disegno o modello è proteggibile nell’UE fra l’altro a condizione che non sia stato divulgato al pubblico anteriormente ai dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata.

Il 13 febbraio 2014 la divisione annullamento dell’EUIPO respingeva la domanda di Gifi Diffusion, sostenendo che la presunta divulgazione non fosse stata sufficientemente dimostrata.

Il 27 marzo 2014 Gifi Diffusion proponeva appello contro la decisione della divisione annullamento, producendo prove in base alle quali risultava che il disegno fosse stato divulgato al pubblico anteriormente al 28 maggio 2003, sia esponendolo sul sito Internet di Crocs e nell’ambito di un salone nautico in Florida, sia rendendo disponibili alla vendita, in diversi Stati americani, sandali realizzati secondo il disegno.

Tali circostanze portavano la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ad accogliere la domanda di Gifi Diffusion, con una conseguente dichiarazione di nullità del disegno per calzature.

La Crocs ricorreva contro tale decisione, affermando che le circostanze di divulgazione testé citate non potessero ragionevolmente essere conosciute negli ambienti specializzati del settore delle calzature, all’interno dell’Unione, nel corso della normale attività commerciale.

Con la decisione del 14 marzo 2018 il Tribunale dell’UE ha tuttavia ritenuto che la Crocs non sia riuscita a dimostrare né che il sito internet non potesse essere individuato da produttori di calzature operanti fuori dagli USA, né che questi ultimi non fossero a conoscenza del salone nautico, peraltro di carattere internazionale, tenutosi in Florida. Infine, il Tribunale ha affermato che anche la messa in vendita di calzature aventi tale disegno fosse avvenuta con modalità tali da non poter essere passata inosservata negli ambienti specializzati dell’Unione.

Queste tre osservazioni, congiuntamente considerate, hanno portato il Tribunale a ritenere corrette le conclusioni dell’EUIPO e, pertanto, a respingere il ricorso presentato da Crocs.


CROCS SHOES: INVALIDITY OF THE DESIGN REGISTRATION

21/03/2018

On 14 March, The General Court of the European Union has confirmed that the design registration of the Crocs’ footwear design is invalid due to a lack of novelty. Crocs failed to demonstrate to have not pre-disclosured the design.

 

On 22 November 2004, Western Brands filed an application to OHIM (now EUIPO) to register a footwear design, claiming the priority of the US application filed on 28 May 2004. The design was thus registered as Community design on 8 February 2005, and then transferred to Crocs on 3 November 2005.

In 2013, a French company called Gifi Diffusion requested EUIPO to invalidate Crocs’ design for a lack of novelty, stating that it was disclosed before the 12-month period preceding the priority date (that is, prior to 28 May 2013). In fact, a design can be protected in the EU if it wasn’t disclosed to the public before the 12-month period preceding the priority date.

On 13 February 2014, the Invalidity Division of EUIPO dismissed Gifi Diffusion’s application, because the prior disclosure had not been demonstrated.

On 27 March 2014, Gifi Diffusion filed a notice of appeal against decision of the Invalidity Division, demonstrating that the design was disclosed prior to 28 May 2013 on three occasions: on Crocs’ website; at a boat show in Florida and by putting on sale shoes with that design in a consistent number of American states. For these reasons, the Third Board of Appeal of EUIPO annulled the Invalidity Division’s decision, declaring the design invalid. Crocs appealed against the decision, stating that disclosure events could not reasonably have become known to the footwear industries in the EU, during their normal business.

With its decision, on 14 March 2018 the General Court has nevertheless assumed that Crocs failed to prove both that the website could not be found by footwear producers operating outside the USA and that they were not aware of the international boat show in Florida. The Court also affirmed the sale of footwear of that design was also carried out in a manner which could not have gone unnoticed by the Union’s specialised circles.

These three observations led the Court to consider EUIPO’s findings to be correct and, therefore, to dismiss Crocs’ appeal.