L’ANTITRUST PUNTA GLI OCCHI SU SKY ITALIA E DAZN

06/09/2018

Con un comunicato dello scorso 28 agosto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) rende noto l’avvio – su segnalazione di singoli consumatori – di due istruttorie nei confronti di Sky Italia S.r.l., Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (queste ultime meglio note al pubblico con il nome di “DAZN”) con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio (Serie A e B) per la stagione 2018/2019.

 

Sono distinti gli illeciti astrattamente ascrivibili alle due emittenti.

Quanto a Sky, secondo l’AGCM la società leader in Italia nella trasmissione di eventi sportivi non avrebbe adeguatamente informato il proprio pubblico circa le modalità di erogazione ed i limiti dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018/2019, tanto da poter indurre i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale inconsapevole. Inoltre, la condotta tenuta da Sky potrebbe presentare profili di “aggressività” nei confronti degli utenti già abbonati, poiché – a fronte tra l’altro di un consistente ridimensionamento del numero delle partite trasmesse – il professionista avrebbe indotto il cliente a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta calcistica non fosse mutata. Tale condotta potrebbe integrare la fattispecie di illecito disciplinata dall’art. 65 del Codice del Consumo.

Quanto a DAZN, da un lato viene contestato il claim “quando vuoi, come vuoi”, potenzialmente idoneo ad indurre il consumatore a ritenere di poter usufruire del servizio ovunque si trovi, sottacendo di indicare le limitazioni tecniche e/o territoriali che potrebbero impedire o rendere difficoltosa la fruizione del servizio; dall’altro lato, si ritiene fuorviante il messaggio secondo cui l’utente potrebbe fruire del primo mese del servizio “gratuitamente” e “senza contratto”. In realtà infatti il consumatore è comunque tenuto a sottoscrivere un contratto (pur gratuito per il primo mese), con conseguente esigenza di esercitare formale recesso per non rinnovare il servizio ed evitare l’addebito delle successive mensilità. Tali condotte, secondo l’Antitrust, potrebbero presentare profili sia di ingannevolezza che di aggressività, in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo.


LGV OTTIENE UN ORDINE DI INIBITORIA CONTRO UN RIVENDITORE ON LINE DI SOFTWARE ILLECITI

26/07/2018

Con provvedimento del 20 luglio 2018, il Tribunale di Torino ha inibito ad un rivenditore online di proseguire la vendita senza autorizzazione di programmi per elaboratore di titolarità di un’importante società produttrice di software; il Giudice torinese ha riconosciuto sussistente il periculum in mora stante il danno irreparabile e difficilmente quantificabile che deriva dalle vendite di prodotti non autorizzati su internet.

 

L’azione cautelare è stata instaurata da LGV per conto della propria cliente dopo che quest’ultima aveva appreso che la società resistente rivendeva, tramite un noto sito di aste online, programmi per elaboratore di propria titolarità senza autorizzazione. Si trattava, in particolare, di programmi in versione Educational che normalmente vengono resi accessibili solo a istituzioni accademiche (ovvero al proprio personale ed ai propri studenti), gratuitamente e per un periodo limitato di tempo. Il rivenditore online, invece, rivendeva tali prodotti a utenti non classificabili come istituzioni accademiche, a fronte della corresponsione di un prezzo e consentiva l’accesso al programma in modo perpetuo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, requisiti necessari per la concessione del provvedimento di inibitoria richiesto. Con riferimento al fumus, è stato accertato l’illecito sfruttamento da parte del resistente dei diritti di esclusiva di titolarità della società ricorrente, accogliendo la domanda di inibitoria anche in relazione alla tutela del marchio di titolarità della software house.

Con riferimento al periculum, il Tribunale ha affermato che il protrarsi dell’offerta in vendita da parte del resistente recava alla parte ricorrente un pregiudizio grave e non integralmente riparabile, evidenziando come per l’impresa (e a maggior ragione per le imprese produttrici di software) la rete internet rappresenti oggi la vetrina più rilevante e importante di esposizione e distribuzione dei propri prodotti e del proprio brand. È stato inoltre riconosciuto che, in via generale, la tutela cautelare in materia di diritto d’autore, di diritto industriale e concorrenza sleale è ritenuta ammissibile giacché il danno dall’esclusione dal mercato che subisce l’imprenditore illecitamente danneggiato è difficilmente quantificabile, e quindi riparabile, stante l’obiettiva difficoltà di stima e l’impossibilità di reversione integrale degli effetti della condotta abusiva.


SUPREME COURT PRONOUNCES ON NEWSLETTERS AND PRIVACY

18/07/2018

With its decision no. 17278 of July 2, 2018, the Supreme Court condemns the increasingly widespread practice of websites sending advertising communications without the specific consent of the person concerned and recalls the rules for advertising on the web.

 

This decision settled a dispute that started back in 2014 following an order issued by the Data Protection Supervisor, which found that the processing of personal data for promotional purposes by a company specializing in the web services sector was unlawful, without the “free and specific” consent of the parties concerned. In particular, users of the site, in order to access web services (newsletters on finance, taxation, law and labor) had to register by providing their email and give general consent to the processing of personal data. The information, however, was made accessible only through a link to a different web page which clarified that the data was used not only for the provision of the service but also for “the sending of promotional communications and commercial information by third parties. In the absence of consent the user could not use the service”.

Following the opposition of the company inhibited by the Guarantor, the Court of Arezzo acknowledged that consent had been legitimately given also for promotional purposes, not providing for the additional legal obligations inferred from the guidelines of the Guarantor.

The Supreme Court, with the recent decision mentioned above, in accepting the appeal of the Guarantor, has instead recognized illegitimate behavior by the company of web services, pointing out that, with regard to personal data, one must refer to a notion of informed consent which “does not admit compressions of any kind and does not tolerate being disturbed even if marginally, not only as a result of error, violence or fraud, but also as a result of the whole range of possible disorientation, stratagems, opacity, subterfuges, unfairness, duplicity or malice however adopted by the data controller”. The Court also reiterates that consent must be free and specific, requiring an indication of the sectors of goods or services to which the advertising messages relate.

The Court further adds that a condition may be regarded as being satisfied if the service offered by the operator of the website is impracticable and indispensable for the person concerned.

Finally, the Supreme Court has provided the following principle of law: “in terms of the processing of personal data, the provision of Article 23 of the Privacy Code, in establishing that consent is validly given only if expressed freely and specifically with reference to a clearly identified processing, allows the operator of a website, which provides a fungible service, which the user can give up without serious sacrifice (in this case newsletters on issues related to finance, taxation, law and labor) to make the provision of the service conditional upon the processing of the data for advertising purposes, provided that the consent is given individually and unequivocally to such effect, which also implies the need, at least, to indicate the sectors of goods or services to which the advertising messages will refer”.


SUPREME COURT PRONOUNCES ON NEWSLETTERS AND PRIVACY

18/07/2018

With its decision no. 17278 of July 2, 2018, the Supreme Court condemns the increasingly widespread practice of websites sending advertising communications without the specific consent of the person concerned and recalls the rules for advertising on the web.

 

This decision settled a dispute that started back in 2014 following an order issued by the Data Protection Supervisor, which found that the processing of personal data for promotional purposes by a company specializing in the web services sector was unlawful, without the “free and specific” consent of the parties concerned. In particular, users of the site, in order to access web services (newsletters on finance, taxation, law and labor) had to register by providing their email and give general consent to the processing of personal data. The information, however, was made accessible only through a link to a different web page which clarified that the data was used not only for the provision of the service but also for “the sending of promotional communications and commercial information by third parties. In the absence of consent the user could not use the service”.

Following the opposition of the company inhibited by the Guarantor, the Court of Arezzo acknowledged that consent had been legitimately given also for promotional purposes, not providing for the additional legal obligations inferred from the guidelines of the Guarantor.

The Supreme Court, with the recent decision mentioned above, in accepting the appeal of the Guarantor, has instead recognized illegitimate behavior by the company of web services, pointing out that, with regard to personal data, one must refer to a notion of informed consent which “does not admit compressions of any kind and does not tolerate being disturbed even if marginally, not only as a result of error, violence or fraud, but also as a result of the whole range of possible disorientation, stratagems, opacity, subterfuges, unfairness, duplicity or malice however adopted by the data controller”. The Court also reiterates that consent must be free and specific, requiring an indication of the sectors of goods or services to which the advertising messages relate.

The Court further adds that a condition may be regarded as being satisfied if the service offered by the operator of the website is impracticable and indispensable for the person concerned.

Finally, the Supreme Court has provided the following principle of law: “in terms of the processing of personal data, the provision of Article 23 of the Privacy Code, in establishing that consent is validly given only if expressed freely and specifically with reference to a clearly identified processing, allows the operator of a website, which provides a fungible service, which the user can give up without serious sacrifice (in this case newsletters on issues related to finance, taxation, law and labor) to make the provision of the service conditional upon the processing of the data for advertising purposes, provided that the consent is given individually and unequivocally to such effect, which also implies the need, at least, to indicate the sectors of goods or services to which the advertising messages will refer”.


CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI NEWSLETTER E PRIVACY

18/07/2018

La Suprema Corte, con la decisione n. 17278 del 2 luglio 2018,                    condanna la pratica sempre più diffusa da parte dei siti web di inviare comunicazioni pubblicitarie in assenza di specifico consenso dell’interessato e ricorda le regole per l’advertising sul web.

 

La citata decisione ha definito un contenzioso partito nel 2014 a seguito di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che aveva ritenuto illegittimo il trattamento di dati personali per finalità promozionali da parte di una società specializzata nel settore di servizi web senza aver raccolto il consenso «libero e specifico» degli interessati. In particolare, gli utenti del sito, per poter accedere ai servizi web (newsletter su finanza, fisco, diritto e lavoro) dovevano registrarsi fornendo la propria email e prestare un generico consenso al trattamento dei dati personali. L’informativa tuttavia veniva resa accessibile solamente tramite un link che rinviava ad una diversa pagina web in cui si chiariva che i dati venivano utilizzati non solo per la fornitura del servizio ma anche per “l’invio di comunicazioni promozionali nonché informazioni commerciali da parte di terzi”. In mancanza di consenso l’utente non poteva fruire del servizio.

A seguito di opposizione della società inibita dal Garante, il Tribunale di Arezzo riconosceva che il consenso era stato legittimamente prestato anche per le finalità promozionali, non prevedendo la legge gli ulteriori obblighi dedotti dalle linee guida del Garante.

La Suprema Corte, con la recente decisione sopra menzionata, in accoglimento del ricorso del Garante, ha invece riconosciuto illegittimo il comportamento posto in essere dalla società di servizi web, evidenziando che, con riguardo ai dati personali, si deve fare riferimento ad una nozione di consenso informato tale “da non ammettere compressioni di alcun genere e non sopporta di essere sia pure marginalmente perturbato non solo per effetto di errore, violenza o dolo, ma anche per effetto de l’intero ventaglio di possibili disorientamenti, stratagemmi, opacità, sotterfugi, slealtà, doppiezze o malizie comunque adottate dal titolare del trattamento”. La Corte ribadisce inoltre che il consenso deve essere libero e specifico, richiedendo l’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari sono riferiti.

La Corte aggiunge inoltre che può ritenersi sussistente un condizionamento se la prestazione offerta dal gestore del sito Internet sia infungibile ed irrinunciabile per l’interessato.

Infine, la Suprema Corte ha fornito il seguente principio di diritto: “in tema di trattamento dei dati personali, la previsione dell’articolo 23 del Codice della privacy, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito internet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, a fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti”.