FASTWEB (NUOVAMENTE) SANZIONATA DALL’AGCOM PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

24/04/2018

Con provvedimento reso all’esito dell’Adunanza dell’11 aprile 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione pecuniaria di oltre di 4 milioni di Euro nei confronti del gigante delle comunicazioni elettroniche Fastweb, per avere quest’ultima posto in essere pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli ai sensi degli artt. 20 comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.

 

La condotta di Fastweb censurata dal Garante riguarda una serie di claim pubblicitari – diffusi via tv, internet, opuscoli ed affissionali – volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica ed il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, omettendo tuttavia di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata, i limiti geografici dell’offerta e le reali potenzialità del servizio in fibra offerto. Secondo il Garante, tale condotta si pone in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo poiché non ha messo il consumatore nella condizione di individuare gli elementi che caratterizzano in concreto l’offerta, con particolare riferimento al diverso tipo di prestazioni connesse alla tecnologia sottesa alle diverse tipologie di offerta; inoltre, sempre secondo l’AGCOM Fastweb non avrebbe fornito adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata. La sanzione di oltre 4 milioni di Euro è il frutto tra l’altro del bilanciamento tra l’aggravante della recidiva di Fastweb e l’attenuante dovuta alla parziale correzione da parte di Fastweb dell’informativa sulle proprie offerte.


LGV AVVOCATI WIN IN THE MATTER OF JURISDICTION

28/03/2018

In a recent decision, the Court of Bergamo recognized the lack of jurisdiction of the Italian judicial authorities in a negative assessment procedure for receivables established against a Dutch company that is a client of LGV.

 

The present proceeding was initiated, with an appeal pursuant to article 702-bis of the Italian Code of Civil Procedure, by an Italian company – manufacturer of motorcycle helmet – against its Dutch distributor, assisted by LGV, in order to request verification of the non-existence of the right claimed by the latter in relation to the recognition of a bonus on turnover in 2016.

LGV appeared before the Court contesting, on a preliminary basis, the lack of jurisdiction of the Italian judge, on the basis of the provisions of EU Regulation 1215/2012; in particular, in particular, it maintained that the Dutch Court had jurisdiction both under Article 5 of the abovementioned Regulation, in relation to the connecting factor for the general forum of the defendant, and both in application of Article 7 on optional forums in the case of the sale of movable property.

The Court of Bergamo, in a decision issued only 5 months after the start of the proceedings, upheld the preliminary requests of the defendant, declaring that the Italian judicial authority lacked jurisdiction and ordered the applicant to pay the costs of the proceedings. In particular, the Court clarified that, in application of Article 4 of Regulation (EU) No 1215/12, “(…) in cases of international disputes, jurisdiction lies with the courts of the place where the defendant is domiciled or, in the case of companies, the place of domicile” and that, pursuant to  Article 7 of the aforementioned Regulation, in the case of contracts for the sale of movable property, jurisdiction lies with the court of the place, situated in a Member State, where the goods were delivered or should have been delivered under the contract. In the present case, the defendant is based in the Netherlands and the applicant’s assets were delivered to the Netherlands; the judge, therefore, concluded that the Italian judge lacked jurisdiction.


LGV AVVOCATI WIN IN THE MATTER OF JURISDICTION

28/03/2018

In a recent decision, the Court of Bergamo recognized the lack of jurisdiction of the Italian judicial authorities in a negative assessment procedure for receivables established against a Dutch company that is a client of LGV.

 

The present proceeding was initiated, with an appeal pursuant to article 702-bis of the Italian Code of Civil Procedure, by an Italian company – manufacturer of motorcycle helmet – against its Dutch distributor, assisted by LGV, in order to request verification of the non-existence of the right claimed by the latter in relation to the recognition of a bonus on turnover in 2016.

LGV appeared before the Court contesting, on a preliminary basis, the lack of jurisdiction of the Italian judge, on the basis of the provisions of EU Regulation 1215/2012; in particular, in particular, it maintained that the Dutch Court had jurisdiction both under Article 5 of the abovementioned Regulation, in relation to the connecting factor for the general forum of the defendant, and both in application of Article 7 on optional forums in the case of the sale of movable property.

The Court of Bergamo, in a decision issued only 5 months after the start of the proceedings, upheld the preliminary requests of the defendant, declaring that the Italian judicial authority lacked jurisdiction and ordered the applicant to pay the costs of the proceedings. In particular, the Court clarified that, in application of Article 4 of Regulation (EU) No 1215/12, “(…) in cases of international disputes, jurisdiction lies with the courts of the place where the defendant is domiciled or, in the case of companies, the place of domicile” and that, pursuant to  Article 7 of the aforementioned Regulation, in the case of contracts for the sale of movable property, jurisdiction lies with the court of the place, situated in a Member State, where the goods were delivered or should have been delivered under the contract. In the present case, the defendant is based in the Netherlands and the applicant’s assets were delivered to the Netherlands; the judge, therefore, concluded that the Italian judge lacked jurisdiction.


LGV AVVOCATI VINCE IN TEMA DI GIURISDIZIONE

28/03/2018

Con una recentissima sentenza il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in un procedimento di accertamento negativo di un credito instaurato nei confronti di una società olandese cliente di LGV.

 

Il procedimento in esame è stato instaurato, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., da una società italiana – produttrice di caschi per moto –  nei confronti del suo distributore olandese, assistito da LGV, al fine di chiedere l’accertamento dell’insussistenza del diritto vantato da quest’ultima in relazione al riconoscimento di un bonus sul fatturato del 2016.

LGV si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, in base a quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012; in particolare, essa riteneva la sussistenza della giurisdizione del Giudice olandese sia in applicazione dell’art. 5 di tale Regolamento, relativo al criterio di collegamento del foro generale del convenuto, sia in applicazione dell’art. 7, relativo ai fori facoltativi nell’ipotesi di compravendita di beni mobili.

Il Tribunale di Bergamo, con una decisione resa dopo soli 5 mesi dall’inizio del procedimento, ha accolto l’eccezione preliminare proposta da LGV dichiarando la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha chiarito che, in applicazione all’ art. 4 del Regolamento UE n. 1215/12, “(…) nei casi di controversie internazionali, la giurisdizione spetti al giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o, in caso di società, la sede” e che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,  nelle ipotesi di contratti di compravendita di beni mobili la giurisdizione spetta al giudice del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso di specie, la resistente ha sede in Olanda e i beni della ricorrente sono stati consegnati in Olanda; il Giudice ha quindi concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice italiano.


LGV AVVOCATI VINCE IN TEMA DI GIURIDIZIONE

28/03/2018

Con una recentissima sentenza il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in un procedimento di accertamento negativo di un credito instaurato nei confronti di una società olandese cliente di LGV.

 

Il procedimento in esame è stato instaurato, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., da una società italiana – produttrice di caschi per moto –  nei confronti del suo distributore olandese, assistito da LGV, al fine di chiedere l’accertamento dell’insussistenza del diritto vantato da quest’ultima in relazione al riconoscimento di un bonus sul fatturato del 2016.

LGV si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, in base a quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012; in particolare, essa riteneva la sussistenza della giurisdizione del Giudice olandese sia in applicazione dell’art. 5 di tale Regolamento, relativo al criterio di collegamento del foro generale del convenuto, sia in applicazione dell’art. 7, relativo ai fori facoltativi nell’ipotesi di compravendita di beni mobili.

Il Tribunale di Bergamo, con una decisione resa dopo soli 5 mesi dall’inizio del procedimento, ha accolto l’eccezione preliminare proposta da LGV dichiarando la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha chiarito che, in applicazione all’ art. 4 del Regolamento UE n. 1215/12, “(…) nei casi di controversie internazionali, la giurisdizione spetti al giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o, in caso di società, la sede” e che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,  nelle ipotesi di contratti di compravendita di beni mobili la giurisdizione spetta al giudice del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso di specie, la resistente ha sede in Olanda e i beni della ricorrente sono stati consegnati in Olanda; il Giudice ha quindi concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice italiano.