AL VIA IL VAGLIO DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE

27/02/2018

Nella seduta della giornata di oggi, 27 febbraio 2018, la Commissione Industria del Senato avvierà l’esame del provvedimento citato, implementato in attuazione dell’art. 15 della legge di delegazione europea 2016-2017

 

Il provvedimento legislativo attualmente al vaglio della Commissione Industria del Senato costituisce lo strumento di attuazione dell’art. 15 della citata legge di delegazione, all’interno del quale sono elencati i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del  Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) e finalizzato a combattere i fenomeni di acquisizione, utilizzo e divulgazione illecita delle stesse.

L’articolo richiamato afferma che, nell’esercizio della delega  per  l’attuazione  della  Direttiva, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1 della legge di delegazione europea, anche (i) ad apportare al vigente Codice di Proprietà Industriale (d.lgs 30/2005) le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943, (ii) prevedere  misure  sanzionatorie penali ed amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da  garantire  l’efficace  adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva, nonché (iii) ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione  europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione dell’art. 15 e la  complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.


LA SECONDA COMMISSIONE RICORSO DELL’EUIPO ACCOGLIE RICORSO PRESENTATO DA LGV E DICHIARA LA NULLITA’ DEL MARCHIO COSTITUITO DA UNA FORMA NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO TECNICO

08/02/2018

Con il provvedimento datato 8 gennaio 2018 e comunicato in data 29 gennaio 2018, l’Ufficio ha ribaltato la decisione della Divisione nullità resa all’esito del procedimento di primo grado e ha dichiarato la nullità del marchio in quanto costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per il raggiungimento del risultato tecnico ai sensi dell’art. 7(1)(e)(ii) EUTMR

 

Il marchio qui rappresentato oggetto della decisione in commento è stato depositato in data 6 luglio 2015 per i prodotti della classe 17 ed in particolare per moduli passacavi, fatti di plastica e gomma.

Il segno rappresenta in sostanza la porzione frontale di dispositivi plastici (i.e. passacavi) che proprio nel 2015 perdevano la tutela monopolistica fino ad allora garantita da brevetti per invenzione.
Una concorrente della titolare del marchio decideva quindi di chiedere la nullità del titolo in quanto concesso in violazione di impedimenti assoluti di cui all’art. 7 RMUE.
Ed in particolare rilevava che il segno era di fatto costituito esclusivamente i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
La decisione in commento giunge all’esito del procedimento di impugnazione della decisione resa dalla Divisione Nullità dell’EUIPO che, in prima istanza, aveva ritenuto che il seguente marchio fosse valido e che non vi fossero impedimenti assoluti alla sua valida registrazione.
La Secondo Commissione ricorso ha ribadito che la previsione di cui all’art. 7(1)(e)(ii) ha il fine di evitare che si abusi della tutela concessa dal RMUE e si crei, mediante la registrazione di un marchio, un monopolio potenzialmente perpetuo relativo a soluzioni tecniche. Sulla base della documentazione in atti la Commissione ha ritenuto che fosse immediatamente “chiaro che i cerchi concentrici sulla faccia del modulo non sono un disegno capriccioso; o meramente decorativo. Sono la conseguenza visibile di una pluralità di strati che possono essere strappati via in relazione alla dimensione del cavo, filo, tubo che verrà inserito nell’unità per fissarlo in modo sicuro”.
La Commissione ha ribadito che nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale sviluppato all’interno dell’Unione Europea, le soluzioni tecniche possono essere tutelate solo per un limitato periodo di tempo ed ha pertanto dichiarato la nullità del marchio contestato.
La decisione in commento ha accolto rappresenta un importante traguardo per la riaffermazione delle categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti.


THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE SHALL DECIDE ON THE CORRECT APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF THE TRADE MARK

16/01/2018

With a recent ruling, the Court of Justice of the European Union has settled the long-standing dispute between Schweppes International and the Spanish company Red Paralela over the use of the trademark “Schweppes”

 

Schweppes International owns the trade mark “Schweppes” in Spain, where the Spanish company Schweppes has the exclusive right to use that trade mark. In 2014, Red Paralela filed infringement proceedings against Red Paralela for importing and marketing in Spain tonic water bottles bearing the’ Schweppes’ mark from the United Kingdom, where the trade mark “Schweppes” is owned by Coca-Cola, which has acquired the rights following a transfer.

Schweppes claims that these acts are unlawful, since the bottles of tonic water were produced and marketed not by itself or with its consent but by Coca-Cola, which has no relationship with the Orangina Schweppes group. Schweppes also considers that, in view of the identity of the signs and products for which it is responsible, the acts referred to above are misleading for the consumer, who would not be able to distinguish the commercial origin of those bottles. Red Paralela, in its defence in that infringement action, pleaded exhaustion of the trade mark right which, in respect of goods bearing the trade mark’ Schweppes’ from Member States of the Union in which Coca-Cola is the proprietor of that trade mark, results from tacit consent. According to Red Paralela, between Coca-Cola and Schweppes International, the existence of legal and economic links cannot be denied in the joint exploitation of the sign’ Schweppes’ as a universal mark.

It is in this context that the Court of First Instance n. 8 of Barcelona decided to refer the matter to the Court of Justice in order to determine whether, in the light of the conduct of Schweppes and Coca-Cola following the territorially limited transfer of the trade mark’ Schweppes’, EU law precludes Schweppes from invoking its exclusive right under Spanish law to oppose the importation and marketing in Spain of’ Schweppes’ products from the United Kingdom. That court points out, in particular, that Schweppes International has strengthened the overall image of the trade mark’ Schweppes’, even though it is the proprietor of parallel marks in only a part of the Member States.

In its judgment of 20 December 2017, the Court ruled that “The Spanish company Schweppes cannot oppose the importation of bottles of tonic water bearing the trade markSchweppesfrom the United Kingdom if it itself has given the impression that it is a single, global trade mark”. The Courts of Luxembourg then dismissed the question on the ground that the Spanish General Court made a reference for a preliminary ruling, stating that’ European Union law precludes the proprietor of a national trade mark from opposing the importation of identical goods bearing the same trade mark from another Member State, where that trade mark, which was originally the property of the same proprietor, is currently held by a third party who acquired the rights of that trade mark by transfer, whereas, as a result of that transfer, the owner of that trade mark.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DECIDE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO DEL MARCHIO

16/01/2018

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dirime l’annosa controversia sorta tra Schweppes International e la società spagnola Red Paralela circa l’uso del marchio “Schweppes”

 

La società Schweppes International è titolare del marchio «Schweppes» sul territorio spagnolo, paese nel quale la società spagnola Schweppes possiede il diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio. Nel 2014, detta società ha proposto un’azione per contraffazione contro la Red Paralela per aver importato e commercializzato in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In questo paese, il marchio «Schweppes» è detenuto dalla Coca-Cola, che ne ha acquisiti i diritti all’esito di una cessione.

La società Schweppes sostiene che tali atti siano illeciti, dal momento che le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca- Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. La Schweppes ritiene inoltre che, tenuto conto dell’identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, gli atti di cui sopra siano ingannevoli per il consumatore, il quale non sarebbe in grado di distinguere l’origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela, nella sua difesa in detta azione per contraffazione, ha invocato l’esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio «Schweppes» provenienti da Stati membri dell’Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. Secondo la Red Paralela poi, tra la Coca-Cola e la Schweppes International non si può negare la sussistenza di collegamenti giuridici ed economici nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

È esattamente in tale contesto, che il Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona ha deciso di interpellare la Corte di giustizia per determinare se, alla luce del comportamento della società Schweppes e della Coca-Cola a seguito della cessione territorialmente limitata del marchio «Schweppes», il diritto dell’Unione osti a che la Schweppes invochi il diritto esclusivo di cui gode in forza della normativa spagnola per opporsi all’importazione, nonchè alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui il marchio è detenuto dalla Coca-Cola. Detto giudice rileva, segnatamente, che la Schweppes International ha rafforzato, pur essendo titolare dei marchi paralleli solo in una parte degli Stati membri, un’immagine globale del marchio «Schweppes».

Con la sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte ha stabilito che “La società spagnola Schweppes non può opporsi all’importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito se essa stessa ha dato l’impressione che si tratti di un marchio unico e globale”. I giudici del Lussemburgo hanno quindi sciolto la questione, motivo del rinvio pregiudiziale operato da parte del Tribunale spagnolo, sancendo che “il diritto dell’Unione osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione, il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando la confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio”.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DECIDE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO DEL MARCHIO

16/01/2018

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dirime l’annosa controversia sorta tra Schweppes International e la società spagnola Red Paralela circa l’uso del marchio “Schweppes”

 

La società Schweppes International è titolare del marchio «Schweppes» sul territorio spagnolo, paese nel quale la società spagnola Schweppes possiede il diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio. Nel 2014, detta società ha proposto un’azione per contraffazione contro la Red Paralela per aver importato e commercializzato in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In questo paese, il marchio «Schweppes» è detenuto dalla Coca-Cola, che ne ha acquisiti i diritti all’esito di una cessione.

La società Schweppes sostiene che tali atti siano illeciti, dal momento che le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca- Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. La Schweppes ritiene inoltre che, tenuto conto dell’identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, gli atti di cui sopra siano ingannevoli per il consumatore, il quale non sarebbe in grado di distinguere l’origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela, nella sua difesa in detta azione per contraffazione, ha invocato l’esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio «Schweppes» provenienti da Stati membri dell’Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. Secondo la Red Paralela poi, tra la Coca-Cola e la Schweppes International non si può negare la sussistenza di collegamenti giuridici ed economici nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

È esattamente in tale contesto, che il Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona ha deciso di interpellare la Corte di giustizia per determinare se, alla luce del comportamento della società Schweppes e della Coca-Cola a seguito della cessione territorialmente limitata del marchio «Schweppes», il diritto dell’Unione osti a che la Schweppes invochi il diritto esclusivo di cui gode in forza della normativa spagnola per opporsi all’importazione, nonchè alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui il marchio è detenuto dalla Coca-Cola. Detto giudice rileva, segnatamente, che la Schweppes International ha rafforzato, pur essendo titolare dei marchi paralleli solo in una parte degli Stati membri, un’immagine globale del marchio «Schweppes».

Con la sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte ha stabilito che “La società spagnola Schweppes non può opporsi all’importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito se essa stessa ha dato l’impressione che si tratti di un marchio unico e globale”. I giudici del Lussemburgo hanno quindi sciolto la questione, motivo del rinvio pregiudiziale operato da parte del Tribunale spagnolo, sancendo che “il diritto dell’Unione osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione, il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando la confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio”.