ALDI VINCE LA LOTTA CONTRO I PRODUTTORI DI CHAMPAGNE FRANCESI PER L’USO DEL SEGNO “CHAMPAGNER SORBET”

09/01/2018

Aldi Süd, la gigantesca catena di supermercati discount tedesca, è stata autorizzata a continuare a vendere i propri prodotti a marchio “Champagner sorbet, nonostante la tutela della denominazione d’origine da parte dell’UE.

 

Il Comité Inteprofessionnel du Vin de Champagne (“CIPV”), un’associazione francese di produttori di champagne, ha intrapreso avanti i tribunali tedeschi un’azione contro il supermercato tedesco Aldi Süd per vietare a quest’ultimo di vendere un sorbetto con la denominazione “Champagner Sorbet”. Questo sorbetto, che Aldi Süd ha iniziato a vendere alla fine del 2012, contiene il 12% di champagne. Ritenendo che la distribuzione del prodotto sotto tale denominazione costituisse una violazione della DOP “Champagne”, l’associazione dei produttori di champagne, ha proposto un ricorso basato sugli artt. 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007 e 103 del regolamento n. 1308/2013, chiedendo che venisse inibito ad Aldi di utilizzare tale denominazione nel mercato dei prodotti congelate. Secondo il CIPV, la distribuzione del sorbetto con tale denominazione violerebbe la denominazione di origine protetta (di seguito DOP)”Champagne”. La Corte Federale di Giustizia Tedesca ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in relazione alla corretta interpretazione delle norme UE sulla protezione delle DOP.

Dopo aver analizzato le norme pertinenti, la Corte di Giustizia Europea ha confermato che Aldi può continuare a chiamare il suo prodotto “Champagner Sorbet”, in quanto non sfrutta indebitamente la notorietà della denominazione iconica. Secondo la Corte, nella presente causa, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” per designare un sorbetto contenente champagne è idoneo ad estendere a tale prodotto la notorietà della DOP “Champagne”, che conferisce un’immagine di qualità e prestigio e quindi a trarre vantaggio da tale notorietà. Tuttavia, se il prodotto in questione presenta, tra le sue caratteristiche essenziali, il gusto attribuibile allo champagne, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” non crea un indebito vantaggio e, di conseguenza, non costituisce un indebito sfruttamento della reputazione della DOP “Champagne”.

Ne consegue che l’impiego di una DOP come parte della denominazione di vendita di un prodotto alimentare – che non corrisponde al disciplinare della DOP in questione, ma contiene un ingrediente che corrisponde a tale disciplinare – non può essere considerato un uso scorretto e, pertanto, un uso vietato dagli art. 118 quaterdecies, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 103, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1308/2013. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali determinare, caso per caso, se l’uso contestato è volta a sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP.

Inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che, se il sorbetto in questione non avesse avuto come caratteristica essenziale il gusto attribuibile allo champagne, allora sarebbe stato possibile concludere che la denominazione “Champagner Sorbet” sull’imballaggio interno o esterno del prodotto costituiva un’indicazione falsa o fuorviante ed era pertanto illegittima. La DOP è protetta non solo dalle indicazioni false o fuorvianti che possono creare un‘errata impressione circa l’origine del prodotto in questione, ma anche dalle indicazioni false o fuorvianti relative alla natura o alle qualità essenziali del prodotto. Nel caso in esame invece la DOP “Champagne” è utilizzata direttamente, mediante incorporazione nella denominazione del prodotto in questione, per rivendicare apertamente una qualità gustativa ad essa connessa; tale uso non costiuisce un abuso, un’imitazione o un’evocazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di protezione delle DOP.


THE BUSINESS DIVISION OF THE COURT OF MILAN DECLARES ITS COMPETENCE IN THE FIELD OF FRANCHISING

19/12/2017

With decision published on November 28, 2017, the Court of Milan – business division – ruled in favor of the plaintiff, rejecting among others the exception of territorial incompetence of the defendants.

 

The present judgment has been rendered at the end of a dispute deriving from the conclusion of a franchising agreement between the defendants and the plaintiff. The plaintiff, in particular, complained that the franchisee had continued to use, for at least two months, its distinctive signs, despite the fact that the agreement was terminated due to breach, by the franchisee itself, of the obligation to pay the amount due. For these reasons, the franchisor summoned the counterparty requesting, in addition to the order of payment of the not paid sum, also the order to pay a consistent amount as a penalty for the unlawful use of the plaintiff’s distinctive signs.

In this scenario, the appealed Court of Milan, business division, rejected the preliminary exception of incompetence raised by the defendant, underlining the existence of the competence of the business divisions in a dispute concerning a franchising agreement, when it does not only concern the execution of the contract, but also the exercise of industrial property rights, or the unlawful use of registered exclusive rights. In this case, the Milanese judges pointed out, the IP infringement attracts the competence on the request for fulfilment of the contract with regard to the payment due, with consequent application of the criteria indicated by Legislative Decree no. n. 30/2005 and following amendments.


LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA DEL TRIBUNALE DI MILANO AFFERMA LA PROPRIA COMPETENZA IN MATERIA DI FRANCHISING

19/12/2017

Con sentenza pubblicata il 28 novembre 2017, il Tribunale di di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – si è pronunciato a favore dell’attrice, rigettando tra l’altro l’eccezione di incompetenza territoriale delle parti convenute.

 

La pronuncia in commento è stata resa all’esito di un giudizio che trae la propria origine dal contratto di affiliazione commerciale stipulato tra i convenuti e l’impresa attrice. Parte attrice in particolare contestava all’affiliato di avere continuato ad utilizzare, per almeno due mesi, i segni distintivi dell’affiliante, e ciò nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, da parte dello stesso affiliato, all’obbligazione di pagare il corrispettivo dovuto. Per tali ragioni, l’affiliante conveniva in giudizio la controparte contrattuale domandando, oltre alla condanna al pagamento del corrispettivo non versato, anche la condanna al pagamento di un’ingente somma a titolo di penale per l’illecito utilizzo dei segni distintivi dell’attrice.

In tale scenario, il Tribunale di Milano adito, sezione imprese, ha rigettato l’eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal convenuto sottolineando come sussista la competenza delle Sezioni Specializzate di Impresa in una controversia in materia di franchising, quando essa non riguardi solo l’esecuzione del contratto bensì l’esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l’indebito utilizzo di privative registrate. In tal caso, hanno aggiunto i giudici meneghini, l’illecito industriale attrae la competenza sulla domanda di adempimento del contratto in punto di pagamento del corrispettivo, con conseguente applicazione dei criteri dettati dal D.lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni.


IL TRIBUNALE DI FIRENZE IMPONE IL DIVIETO DI USARE L’IMMAGINE DEL DAVID DI MICHELANGELO PER FINI COMMERCIALI

11/12/2017

L’ Avvocatura dello Stato, organo di consulenza e rappresentanza dello Stato italiano, ha presentato avanti al Tribunale di Firenze un ricorso cautelare nei confronti della società Visit Today per ottenere l’ordine di inibitoria alla vendita di biglietti non ufficiali per la Galleria dell’Accademia di Firenze e all’utilizzo di opuscoli e materiali che ritraggono la famosa opera di Michelangelo

 

La cosiddetta ordinanza ‘antibagarinì’, emanata del Tribunale di Firenze, Sezione Tribunale delle Imprese, vieta di utilizzare, sia sul territorio italiano sia su quello europeo, l’immagine del David di Michelangelo a fini commerciali senza la previa autorizzazione della Galleria dell’Accademia e senza il pagamento dei relativi diritti. È stata l’Avvocatura dello Stato a presentare l’istanza al tribunale di Firenze contro la società la Visit Today, rea di vendere fuori dalla Galleria dell’Accademia di Firenze i biglietti a prezzo maggiorato utilizzando su volantini, documentazione promozionale e sito la fotografia del David. I giudici fiorentini hanno accolto il ricorso, stabilendo che Visit Today non aveva mai chiesto né ottenuto la concessione dell’autorità amministrativa per utilizzo a fini lucrativi dell’immagine in parola. La condotta della società resistente è stata inquadrata come illecito extracontrattuale generico ex art. 2043 c.c.  L’ordinanza in commento dispone il ritiro dal commercio di tutto il materiale diffuso e prodotto dalla società resistente contenente la riproduzione dell’opera in aggiunta all’oscuramento dell’immagine della celebre scultura dal sito.

La decisione si basa sulle disposizioni del Codice Italiano dei Beni Culturali: l’articolo 106 stabilisce il principio generale, secondo cui, per i beni culturali soggetti al proprio controllo, lo Stato, le Regioni e gli enti pubbliche locali possono consentire ai singoli richiedenti di utilizzare tali beni per scopi compatibili con il proprio valore culturale, ad esempio mediante atti di riproduzione. Questo significa che l’uso dei beni culturali a scopo di lucro sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Gli articoli 107 e 108 del citato Codice prevedono che la Pubblica Amministrazione competente possa consentire l’utilizzo da parte di terzi di un bene – anche di un’opera d’arte – appartenente al patrimonio culturale italiano, previo pagamento di royalties che vengono determinati sulla base del tipo di utilizzo richiesto e dell’eventuale vantaggio economico che l’utente otterrebbe dall’ utilizzo del bene. Detto questo, l’autorizzazione non è richiesta in ogni singolo caso. L’art. 108, comma 3-bis, chiarisce infatti che gli usi non lucrativi dei beni culturali a fini di studi, ricerca, libertà di espressione o di espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale non necessitano di autorizzazione.


ORIGIN OF WHEAT ON THE LABEL: HEATED DEBATED ON THE DECREES SIGNED BY MARTINA AND CALENDA

09/11/2017

On 20 July 2017, Ministers Maurizio Martina and Carlo Calenda signed two interministerial decrees to introduce the obligation to indicate the origin of rice and wheat for pasta on the label, which is due to enter into force in February 2018.

 

The measures in question (i. e. the “wheat/pasta” decree and the rice decree) provide for the obligation to state the origin of wheat, rice and pasta on the label for a two-year period of experimentation.

The packs of dry pasta produced in Italy must therefore indicate on the label both the country where the wheat is grown and the country of milling. If these phases take place in the territory of more than one country, the following indications may be used, depending on their origin: EU countries, NON-EU countries, EU countries and non-EU countries. If durum wheat is grown at least 50% in one country, such as Italy, the words “Italy and other EU and/or non-EU countries” may be used.

With regards to the decree concerning rice, the measure provides that the country in which the rice is grown, the country of processing and the country of packaging must be indicated on the label. Even for rice, if these phases take place in the territory of more than one country, the following indications may be used, depending on their origin: EU countries, non-EU countries, EU and non-EU countries.

However, the decrees exclude from the obligation to indicate origin durum wheat pasta PGI (such as Gragnano), fresh and gluten-free pasta (rice, maize, soya, rye, etc.), organic pasta, spelt and kamut and so on. This exclusion has been criticised since the above decrees have been issued as measures aimed at implementing Regulation (EU) No 1169/2011. The primary objective of the regulation is making the principle of informed choice effective and, therefore, does not contain any exceptions similar to those provided for by the decree on pasta wheat.

Other criticisms of the decrees were expressed by some groups of farmers and pasta producers. In particular, Coldiretti argued that Italian pasta producers would be enormously damaged if they were obliged to make it clear that the wheat used does not come entirely from Italy.