RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLECITO ANTITRUST: ENTRA IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 3/2017

08/03/2017

In data 3 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 3/2017 che, in attuazione della direttiva 2014/104/UE, disciplina le azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di una associazione di imprese. Il decreto introduce rilevanti novità in materia di legittimazione ad agire, danno risarcibile, efficacia delle decisioni dell’AGCM e competenza territoriale.


 

Con il decreto n. 3/2017 è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova disciplina che regola, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale, la tutela risarcitoria per le violazioni delle disposizioni in materia di diritto della concorrenza.

Con riferimento all’ambito applicativo, innanzitutto, il decreto disciplina “il diritto al risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza”, nel quale rientrano – per espressa disposizione legislativa (art. 2 del decreto) – gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 287/1990 (in materia di intese e abuso di posizione dominante), ed ogni altra disposizione, nazionale o europea, volta a perseguire le stesse finalità di tali norme.

Potrà agire in giudizio qualunque persona, fisica o giuridica, o ente privo di personalità, che ha subito un danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza. Sarà legittimato ad agire, più precisamente, sia l’acquirente diretto sia l’acquirente indiretto dell’autore della violazione. La normativa, quindi, dà applicazione al principio che prevede in materia un’ampia legittimazione ad agire, già riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria.

Per quanto riguarda il danno risarcibile, il decreto chiarisce in primo luogo che esso comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi, con esclusione dei c.d. danni punitivi, previsti negli ordinamenti anglosassoni. La normativa stabilisce inoltre che esso va determinato in base agli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. A questo proposito risultano degne di nota: i) la possibilità per il giudice di chiedere assistenza all’AGCM formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno, nonché ii) la presunzione circa “l’esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello.

Particolarmente rilevante è inoltre la disciplina relativa all’ordine di esibizione, volta a superare l’asimmetria informativa che si pone quale principale ostacolo per ottenere il risarcimento da parte dei soggetti danneggiati da illeciti antitrust. Il giudice potrà infatti ordinare l’esibizione delle prove che riterrà rilevanti non solo alle parti e ai soggetti terzi – su istanza motivata di parte -, ma anche all’autorità garante della concorrenza (con riferimento alle prove contenute nel fascicolo di un procedimento). Tale ultima possibilità è prevista in via residuale, ovvero quando né le parti né i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire la prova, e purché l’esibizione sia valutata come proporzionale.

Un’ulteriore novità fondamentale riguarda, poi, l’efficacia probatoria delle decisioni dell’autorità garante della concorrenza, già oggetto di discussione giurisprudenziale. Ai sensi dell’art. 7 del decreto, infatti, si deve considerare definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’AGCM divenuta definitiva. L’accertamento risulta vincolante per quanto riguarda la natura della violazione e la sua portata, ma risultano esclusi i profili relativi al nesso di causalità e all’esistenza del danno, che dovranno quindi essere provati dall’attore e accertati in giudizio.

I giudizi in questione, infine, già attribuiti alla competenza inderogabile delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, saranno trattati esclusivamente dagli uffici giudiziari di Milano, Roma, e Napoli.