L’ITALIA RATIFICA L’ACCORDO SUL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

22/02/2017

In data 10 febbraio 2017, con il deposito della ratifica dell’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), l’Italia è diventato il dodicesimo Stato Membro a ratificare l’accordo che introduce un nuovo sistema per i Brevetti Europei. Allo stato l’accordo è stato già ratificato da Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Finlandia. Affinché il Tribunale possa diventare operativo è necessario che l’accordo venga ratificato da tredici Stati, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Mentre la ratifica da parte della Francia è già avvenuta e quella della Germania sembra essere una mera formalità, più complesse sono le relazioni tra il Regno Unito e il nuovo Tribunale per l’effetto del voto sulla Brexit.


 

Con la legge n. 214 del 3 novembre 2016, che ha autorizzato il Presidente Mattarella alla ratifica dell’accordo, sono state introdotte anche nuove misure di carattere sostanziale nel nostro sistema brevettuale che riguardano il cuore della protezione brevettuale ed in particolare la protezione contro la cosiddetta “violazione indiretta”: il nuovo comma 2bis dell’art. 66 del d. lgs. n. 30/2005 conferisce ora espressamente al titolare del brevetto il diritto “di vietare ai terzi…di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.”

Va quindi sottolineato che la violazione indiretta non richiede necessariamente la conoscenza positiva della destinazione ma è sufficiente che il terzo “sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.” Non sussistono gli estremi della violazione indiretta “quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere” la violazione del brevetto (cosi come definita dalla norma in parola).

Si noti che la norma non opera alcuna distinzione tra brevetti nazionali e brevetti europei con l’effetto che i principi sopra descritti troveranno applicazione per entrambe le categorie e le modifiche della disciplina sostanziale saranno applicabili anche ai titoli nazionali.

Già nel mese di ottobre dell’anno scorso, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva individuato un palazzo in via San Barnaba 50 a Milano per la sede locale del Tribunale Unificato dei Brevetti. Con la ratifica dell’accordo ora avvenuta è stato fatto un ulteriore importante passo verso il nuovo sistema brevettuale.