AGCOM: EMANATE LE LINEE-GUIDA RELATIVE AL REGOLAMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DESTINATE AL WEB E DEI VIDEOGIOCHI CON ENTRATA IN VIGORE DEGLI OBBLIGHI IL 18 OTTOBRE 2019

05/09/2019

Con la Delibera n. 359/19/CONS, pubblicata il 18 luglio 2019, l’ AGCOM (“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”) ha emanato le linee-guida relative alla classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, di cui al regolamento approvato con delibera 74/19/CONS (poi modificato, ancorché in minima parte, con la delibera 358/19/CONS). Le linee-guida chiariscono le modalità di attuazione della classificazione, cui dovrà essere riportata da tutte le opere audiovisive destinate al web ed i videogiochi ai fini della distribuzione sul territorio italiano. La finalità è quella di proteggere i minori da contenuti inappropriati, avvisando sui medesimi e indicando quali sono le soglie di età adeguate per la fruizione delle opere, al fine di orientare le famiglie ed il pubblico dei consumatori. Con la medesima delibera è stato inoltre istituito, presso l’AGCOM, un Osservatorio Permanente con funzioni di vigilanza e controllo del rispetto della nuova normativa, oltre che di impulso per l’eventuale aggiornamento della normativa.

 

Per quanto specificamente concerne i videogiochi, le linee-guida confermano l’equipollenza tra i sistemi di classificazione AGCOM ed il sistema classificazione europeo PEGI (“Pan-European Game Information”). Per conseguenza, i videogiochi già classificati secondo il sistema PEGI sono conformi alle disposizioni del regolamento senza alcun ulteriore onere.

Nel caso di videogiochi già in commercio e privi della classificazione PEGI, sarà necessario adottare quanto prima la classificazione PEGI (gli obblighi entrano in vigore a partire dal 18 ottobre 2019), ovvero la classificazione AGCOM. In mancanza si rischiano sanzioni pecuniarie che possono partire da 25.000 euro ed arrivare a 350.000 euro.

Gli obblighi ricadono ex lege in capo ai distributori, ossia i fornitori di servizi di media audiovisivi su altri mezzi e i fornitori di servizi di hosting, anche se è rimessa alla libertà contrattuale la determinazione dell’onere di classificazione fra questi soggetti e gli operatori dell’industria che eroghino le licenze d’uso dei videogiochi.

Nel caso si opti per la classificazione AGCOM, poiché AGCOM non svolge attività di ente certificatore, ma puramente di ente di vigilanza, è il soggetto tenuto all’obbligo della classificazione a dover effettuare le valutazioni del caso, sulla base del regolamento e delle linee-guida, decidendo quale classe di età vada applicata e quali eventualmente siano i descrittori del contenuto più appropriati (secondo la tabella di cui all’Allegato A.2 delle Linee Guida, che distingue fra linguaggio scurrile, discriminazione e incitamento all’odio, droghe, paura, gioco d’azzardo, sesso, violenza, acquisti nel videogioco). In base a tale valutazione andranno utilizzati gli appositi pittogrammi e descrittori, anche sul materiale marketing e sul packaging del prodotto se venduto online, con dimensioni non inferiori ai 25 pixel per 25 pixel.

Le linee-guida contribuiscono a chiarire uno scenario nuovo per gli operatori italiani, che implica alcune difficoltà interpretative ed applicative, ma lasciano aperte alcune importanti questioni, quali l’applicabilità del regolamento solo nei confronti dei distributori italiani (ovvero anche – ed in tal caso a quali condizioni – dei distributori esteri); l’aggiornamento dei materiali relativi ai videogiochi distribuiti prima dell’entrata in vigore regolamento (che talora presenta difficoltà tecniche, come quelle dovute all’immodificabilità di contenuti postati sui social); il trattamento di alcune ipotesi particolari, come lo streaming, i contenuti user-generated, etc. Si tratta di temi che potranno forse essere indirizzati e risolti nell’ambito dell’Osservatorio Permanente istituito con la delibera 359/19/CONS., che ha lo scopo precipuo di verificare l’attuazione della normativa e il suo eventuale completamento/aggiornamento.