CGUE: IL DIRITTO D’AUTORE NON TUTELA IL SAPORE DI UN ALIMENTO

23/11/2018

Il 13 novembre 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa nella causa che coinvolge due produttori olandesi di formaggio spalmabile, affermando che il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore.

 

Nel 2007 è stato prodotto un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche “Heksenkaas”. I diritti di proprietà intellettuale su tale prodotto sono attualmente detenuti da Levola, una società di diritto olandese. Dal gennaio 2014 un’altra azienda olandese “Smilde” ha iniziato a realizzare un prodotto denominato “Witte Wievenkaas”, una crema di formaggio spalmabile, per una catena di supermercati nei Paesi Bassi. Ritenendo che la produzione e la vendita del “Witte Wievenkaas” violasse il suo diritto d’autore sul sapore dell’“Heksenkaas”, Levola ha chiesto ai giudici olandesi di ingiungere alla Smilde di porre fine, segnatamente, alla produzione e alla vendita di tale prodotto. Levola sostiene, da un lato, che il sapore dell’“Heksenkaas” costituisce un’opera tutelata dal diritto d’autore e, dall’altro, che il sapore del “Witte Wievenkaas” costituisce una riproduzione di tale opera.

Chiamato a pronunciarsi in sede di appello su tale controversia, il Gerechtshof ArnhemLeeuwarden (Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi) ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la decisione in merito alla possibilità per il sapore di un alimento di beneficiare di tutela in forza della direttiva sul diritto d’autore (direttiva 2001/29/CE).

La Corte, in primo luogo, ha chiarito che, per essere tutelato dal diritto d’autore ai sensi della direttiva, il sapore di un prodotto alimentare deve poter essere classificato come “opera” ai sensi della direttiva. La qualificazione come “opera” presuppone, in primo luogo, che l’oggetto in questione sia una creazione intellettuale originale. In secondo luogo, deve sussistere una “espressione” di tale creazione intellettuale originale.

Conformemente all’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del WTO e a cui l’UE ha aderito, e al trattato dell’OMPI sul diritto d’autore di cui l’UE è parte, la protezione del diritto d’autore può essere concessa alle espressioni, ma non alle idee, procedure, metodi di funzionamento o concetti matematici in quanto tali. Ne consegue pertanto che, affinché vi sia un ‘”opera” ai sensi della direttiva, l’oggetto protetto dal diritto d’autore deve essere espresso in modo tale da renderlo identificabile con sufficiente precisione e obiettività.

A tale riguardo, la Corte ha stabilito che il sapore di un prodotto alimentare non può essere identificato con precisione e obiettività. A differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, tutte espressione precise e oggettive, il sapore di un prodotto alimentare sarà identificato essenzialmente sulla base di sensazioni ed esperienze gustative, che sono soggettive e variabili. Essi dipendono, tra l’altro, da fattori specifici della persona che assaggia il prodotto in questione, come ad esempio l’età, le preferenze alimentari e le abitudini di consumo, nonché dall’ambiente o dal contesto in cui il prodotto è consumato. Inoltre, allo stato attuale dello sviluppo scientifico, non è possibile ottenere con mezzi tecnici un’identificazione precisa e oggettiva del sapore di un prodotto alimentare che consenta di distinguerlo dal resto del sapore di altri prodotti dello stesso tipo.