DIGITAL SERVICE PACKAGE

25/10/2022

L’UE ha approvato un “pacchetto di leggi sui servizi digitali”: il Digital Services Act e il Digital Markets Act che mirano a creare uno spazio digitale più sicuro, accessibile e competitivo.

 

Con l’adozione da parte del Parlamento Europeo del Digital Markets Act (DMA) e del Digital Service Act (DSA), lo scorso luglio si è concluso l’iter legislativo iniziato nel 2020 con la proposta del legislatore europeo di un progetto strategico nel settore digitale (anche definito “Digital Service Package”) approvato nel 2021 all’unanimità dagli Stati membri.

Tale pacchetto normativo ha l’obbiettivo di circoscrivere lo spazio di manovra dei colossi del settore digitale, anche detti “giganti dell’ecosistema digitale” (tra cui ad esempio Google, Apple, Facebook), e favorire nuovi spazi a piccoli e medi concorrenti.

Digital Market Act (DMA)- Regolamento EU 2022/1925

Il Regolamento 2022/1925 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2022 ed entrerà in vigore il primo novembre 2022.

Nei considerando del Regolamento è evidenziato il fatto che il mercato di riferimento si caratterizza, da un lato, per la presenza di piccole medie imprese in crescita che operano come piattaforme online, dall’altro lato, dalla presenza di poche grandi piattaforme che detengono da sole la maggior quota di marcato, esercitando di fatto una funzione di controllo dell’accesso, i c.d. “gatekeepers”. Le norme contenute nel DMA mirano quindi a garantire una concorrenza leale delle piattaforme digitali stabilendo obblighi e divieti in capo ai gatekeepers.

Innanzitutto, il DMA individua i criteri qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è possibile stabilire se un’impresa debba essere considerata un “gatekeepers”. In sintesi, deve essere considerata tale un’impresa che fornisce servizi di piattaforma di base se “a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro”. Si presume che un’impresa soddisfi questi requisiti se ha fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro o se la sua capitalizzazione di mercato era di almeno 75 miliardi di euro e se fornisce lo stesso servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri; se nell’ultimo esercizio finanziario annovera almeno 45 milioni di utenti finali mensili attivi e almeno 100mila utenti commerciali con sede in UE.

Il Regolamento prevede poi una serie di obblighi imposti ai gatekeepers elencati agli articoli 5,6 e 7. In particolare, questi dovranno garantire agli utenti il diritto di annullare l’abbonamento ai servizi di piattaforma di base a condizioni analoghe a quelle dell’abbonamento, non imporre software (come i browser web) per impostazione predefinita all’installazione del sistema operativo, garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei loro servizi di messaggistica istantanea e informare la Commissione europea in merito alle acquisizioni e fusioni da essi realizzate.

Il Regolamento prevede poi poteri di indagine in capo alla Commissione Europea che potrà adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che il gatekeepers interessato deve attuare per garantire un’osservanza effettiva degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7.

Digital Service Act (DSA) – Proposta di Regolamento

Il 4 ottobre il Consiglio Europeo ha definitivamente approvato il DAS che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà direttamente applicabile in tutta l’UE dal 1° gennaio 2024.

L’atto introduce nuove norme in materia di trasparenza, obblighi informativi e accountability con lo scopo di riequilibrare i diritti e le responsabilità degli utenti, degli intermediari online e delle autorità pubbliche.

Si applica agli intermediari che offrono servizi dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta del destinatario, i c.d. servizi delle società dell’informazione. Gli obblighi previsti sono modellati tenendo conto delle diverse tipologie di sevizi offerte e delle dimensioni dell’operatore: le piattaforme online di grandi dimensioni saranno soggette a requisiti più rigorosi.

In particolare, saranno previsti obblighi di due diligence e procedure per la rimozione di contenuti illegali e per la tutela dei diritti fondamentali degli utenti online, come, ad esempio, un meccanismo che consentirà agli utenti di segnalare facilmente contenuti illegali; obblighi sulla tracciabilità degli utenti commerciali nei marcati online per aiutare ad indentificare venditori illegali.

Anche in questo caso viene attribuito alla Commissione Europea un potere di controllo sulle piattaforme online di grandi dimensioni.

Anna Colmegna